Modello notifica preliminare cantieri | Aggiornamento
A seguito della pubblicazione del Decreto - Legge 4 ottobre 2018 n. 113 (Sicurezza), in vigore dal 4 Ottobre 2018, l'invio della notifica preliminare cantieri di cui all'Art. 99 (se prevista), dovrà essere effettuato, oltre che all'AUSL/DPL anche al Prefetto, in allegato alla notizia il Modello 2019.
D.Lgs. 81/2008 ...
Update 05.10.2018 - Modifica art. 99 TUS - Decreto - Legge 4 ottobre 2018 n. 113
Rev. 1.0 2019 - Modello di notifica preliminare
Art. 99. - Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonche' al prefetto (*) territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza
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(*) Decreto - Legge 4 ottobre 2018 n. 113 (Sicurezza)
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