Depositi e Prevenzione Incendi: casi/quesiti assoggettabilità CPI
Depositi: Attività n. 70 D.P.R. 151/2011 (ex attività n. 88 DM 1982)
I locali adibiti a depositi di materiali combustibili, possono essere soggetti a Controllo di Prevenzione Incendi ai sensi del DPR 151/2011 come attività n. 70, al verificarsi contemporaneamente delle due condizioni:
1. Superficie lorda locali > 1000 m2
2. Quantitativi di merci e materiali combustibili > 5000 Kg
Con le categorie:
Cat A: ---
Cat B: fino a 3.000 m2
Cat C: oltre 3.000 m2
E' da evidenziare il contesto dei locali del deposito facenti parte di attività già soggetta come attività principale a Controlli di Prevenzione Incendi, a seguire casi e quesiti VVF in merito.
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Prima dell'entrata in vigore del DPR 151/2011 l'attività soggetta a deposito era la n. 88 cosi definita:
Attività n. 88 DM 16 Febbraio 1982
Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq
Con il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 è stato introdotto l'ulteriore parametro relativo al peso delle merci e materiali combustibili presenti nel "deposito", con la soglia di 5.000 kg al fine della valutazione dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi:
Attività n. 70 DPR 151/2011
Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg.
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ATTIVITÀ (DPR 151/2011)
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CATEGORIA
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A
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B
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C
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70
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Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg
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---
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≤ 3.000 m2
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> 3.000 m2
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Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82
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88
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Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq
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Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività, per l’assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi, fissa, a parità di superficie, un quantitativo minimo di merci e materiali combustibili pari a 5.000 kg.
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Requisiti di superficie locali e quantità merci
L'attività di cui al punto 70 dell'allegato al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 sussiste quando siano riscontrabili nel locale, contemporaneamente, una superficie di deposito superiore a 1.000 mq e la presenza di materiali combustibili in quantità superiore a 5.000 kg.
Superficie Lorda
Per superficie lorda si intende quanto definito nel D.M. 30 novembre 1983.
D.M. 30 novembre 1983
1.13 - Superficie totale di un compartimento
Superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento.
(lex specialis derogat generali)
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Deposito: nota rilevante VVF
Nota prot. n° P500/4147 sott. 4 del 12 maggio 2004
In relazione a quanto richiesto …, fermo restando che determinate tipologie di deposito o lavorazioni sono soggette in base ai quantitativi di materiali "prodotti, impiegati o detenuti" e non in base alla estensione della superficie, si condivide il parere da codesta Direzione Regionale.
Si ritiene, tuttavia, che la "tipologia B" possa essere ascrivibile al punto 88 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora l'attività preminente sia il deposito rispetto alla lavorazione.
Il quesito schematizza tre casi tipo di locali adibiti a deposito, che ricorrono frequentemente nell'ambito dell'attività di Prevenzione Incendi, che si riportano di seguito.
A. Locale adibito a lavorazione non costituente attività soggetta (es. tomaifici, calzaturifici inferiori a 25 addetti, ecc.) ma di superficie lorda superiore a 1000 m2 e con il materiale utilizzato sparso su tutta l'area di lavorazione, con quantitativi comunque inferiori ai limiti stabiliti ai fini dell'individuazione di altri codici di attività.
Risposta:
Le attività di tipologia A non sono ascrivibili al punto 88, in quanto l'area di lavorazione del materiale non è assimilabile a "locale adibito a deposito di merci e materiali vari":
B. Presenza, all'interno del locale di superficie superiore a 1000 m2 come definito al punto A), di un locale adibito a deposito di merce e materiale vario di superficie inferiore a 1000 m2. Non compartimentato.
Risposta:
Le attività di tipologia B può essere ascrivibile al punto 88 dell'elenco allegato al DM 16/2/1982 qualora l'attività preminente sia il deposito rispetto alla lavorazione:
C. Presenza, all'interno del locale di superficie superiore 1000 m2 come al punto A), di un locale adibito a deposito di merce e materiale vario di superficie inferiore a 1000 m2, compartimentato con strutture di separazione e comunicazione di adeguate caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate con il carico d'incendio.
Risposta:
Le attività di tipologia C non sono ascrivibili al punto 88, in quanto, in questo caso, la "superficie lorda", costituita dal solo locale deposito, è minore di 1000 m2:
segue
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