Prolunghe per forche di carrelli elevatori: casi e comportamenti
Le prolunghe per forche di carrelli elevatori sono "accessori di sollevamento" ai sensi della Direttiva macchine 2006/42/CE e devono essere marcate CE.
Il 24 Dicembre 2012 il Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare n.30/2012 con la quale è stato chiarito come comportarsi in presenza di prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori per la movimentazione ed il trasporto di materiale.
Le prolunghe (chiamate comunemente “braccio gru”), realizzate dai Fabbricanti di carrelli elevatori o dagli utilizzatori, vengono applicate difatti modificando la funzionalità della macchina per adoperarla in modo diverso da quanto previsto originariamente.
Al fine di ottenere un’analisi valida a livello Europeo è stato interpellato il gruppo di lavoro macchine che, nella riunione del 15 febbraio 2012, ha concluso:
“Un braccio telescopico di sollevamento progettato per essere assemblato da parte dell’utente con un carrello elevatore per sollevare carichi sospesi è un’attrezzatura intercambiabile a norma dell’articolo 1 (1) (b) e 2 (b), della Direttiva Macchine.
Marcatura CE
La Marcatura CE della prolunga deve essere effettuata nel rispetto dei RESS p. 1,4 pertinenti dell’Allegato I della Direttiva 2006/42/CE, con coefficiente di prova statica >1,5.
Non esiste una norma armonizzata per questo tipo di attrezzatura ma possono essere utilizzate come riferimento le norme ISO seguenti:
- ISO 13284 Fork-lift trucks - Fork-arm extensions and telescopic fork arms - Technical characteristics and strength requirements. - ISO 2330:2002 Fork-lift trucks - Fork arms - Technical characteristics and testing
L’attrezzatura dovrà essere progettata e verificata per quanto riguarda la resistenza meccanica e all'usura, (materiali, verifica delle saldature e delle connessioni, ecc).
Dovrà essere verificata la resistenza delle forche originali, dovrà essere analizzato nuovamente il rischio di ribaltamento del carrello nel rispetto del diagramma di carico originale. E’ da ricordare che la prolunga deve essere "adattativa" ad un elenco di tipi di carrello o su commessa specifica, tale che non sia modificato il diagramma di carico originale del carrello.
Ulteriore riferimento può essere dato dalla norma armonizzata EN 13155 Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Attrezzature amovibili di presa del carico.
1. PREMESSA 2. CASI POSSIBILI 3. NOTA IMPORTANTE 4. MARCATURA CE e NORME
Elaborato Certifico Srl Rev. 00 2017
Info e download
|