Check list sicurezza fabbriche e depositi articoli pirotecnici | Ed. 2018
Appunti Sicurezza lavoro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Check list fabbriche e depositi articoli pirotecnici | Ed. 2018 La presente check list, elaborata sulle Linee guida ispezioni TULPS e requisiti Prevenzione Incendi VVF, è finalizzata a verificare il rispetto delle prescrizioni in ordine alle autorizzazioni, alle caratteristiche strutturali ed alle misure gestionali proprie delle fabbriche e dei depositi di articoli pirotecnici. La check list è disponibile in formato editabile .doc, riservato Abbonati. Le fabbriche che producono esplosivi e articoli pirotecnici, sono soggette a specifici obblighi previsti dal T.U.L.P.S. il quale, all’Allegato B, contiene prescrizioni tecniche per la costruzione degli impianti di produzione, per le caratteristiche degli ambienti dove viene effettuata la produzione di prodotti esplodenti, per le distanze da osservare, per quantitativi massimi di materiale lavorabile e per l’accesso ai locali alle persone non addette ai lavori. Per quanto riguarda l'idoneità tecnica dei soggetti operanti nelle fabbriche, si evidenzia che con D.Lgs del 25.09.2012, n. 176 di modifica del D.Lgs.n. 58/2010, sono stati previsti corsi di formazione, iniziale e periodica con programmi differenziati, riservati ai direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali e agli altri operatori. Il R.D. n. 773 del 18/06/1931 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), ed il R. D. n° 635 del 06/05/1940 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., costituiscono la normativa di base che regolamenta la fabbricazione, l'utilizzo, il deposito, l'importazione, la vendita ed il trasporto degli esplosivi. Successivi decreti e leggi hanno integrato e completato la normativa di pubblica sicurezza, rendendola compatibile con i mutamenti che si sono avvicendati nel settore degli esplosivi nel corso degli anni. Queste norme di carattere generale spesso si intersecano con norme statali e regionali, disciplinanti singole attività specialistiche. Le autorizzazioni di polizia sono propedeutiche a qualunque attività concernente i materiali esplodenti, la disciplina generale relativa ai provvedimenti di polizia é individuata dal Titolo I del T.U.L.P.S. "Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione ". Gli articoli 9 e 27 della legge 18 aprile 1975 n. 110, individuano ulteriori requisiti soggettivi concernenti il rilascio delle autorizzazioni in materia di esplosivi, i quali si aggiungono a quelli dell' articolo 11 del T.U.L.P.S.. Le autorizzazioni di polizia non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 43 del T.U.L.P.S. ( a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna o pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra anche se amnistiata, o per porto abusivo di armi). Inoltre l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la presentazione di certificato di cui al quarto comma dell'articolo 35 T.U.L.P.S. (certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non é affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendete e di volere). Fabbricazione, deposito, vendita, trasporto di esplosivi Il T.U.L.P.S. individua agli articoli 46 e 47 due diverse tipologie di licenze: 1) il Ministro dell'Interno rilascia licenza per fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplodenti, fulminanti, picrati, artifici contenenti miscele detonanti ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. Fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina; 2) il prefetto rilascia la licenza per fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali ed i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti. Tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina. Registro delle operazioni giornaliere L'articolo 55 del T.U.L.P.S. pone l'obbligo di tenere un registro delle operazioni giornaliere agli esercenti di fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie. L'obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere é riferito agli esplosivi di ogni genere, esclusi i giochi pirici. In tale registro debbono essere annotate le generalità delle persone con le quali le operazioni sono compiute. In particolare va registrata la data dell'operazione, le generalità della persona e della ditta con la quale l'operazione é compiuta, la specie e quantità dell'esplosivo acquistato o venduto e il modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale (art. 108 Reg. T.U.L.P.S). I dati devono essere comunicati mensilmente dai rivenditori di materiali esplodenti all'ufficio di polizia competente per territorio. Il registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni, anche dopo la cessazione dell'attività . L'articolo 25 della legge 18 aprile 1975, n.110 estende l'obbligo di tenuta dei registri delle operazioni giornaliere, previsto dal primo comma dell'art. 55 del T.U.L.P.S., a tutti coloro che per l'esercizio della propria attività lavorativa fanno abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere. L'articolo 25 della legge 110/75 sanziona con delitto la mancata tenuta del registro, ed estende la pena anche ai soggetti individuati nel primo comma dell'articolo 55 T.U.L.P.S.. Per quanto riguarda l'irregolare tenuta dei registri si continua invece ad applicare la pena prevista dall'art. 55 T.U.L.P.S.. La violazione dell'obbligo di esibire i registri delle operazioni giornaliere agli organi di pubblica sicurezza viene inoltre sanzionata dal più recente articolo 24 comma 4 della legge 110/75, mentre l'obbligo di conservare il registro delle operazioni giornaliere per cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività , é introdotto e sanzionato dal D.lgs. 2 gennaio 1997, n. 7. Impiego degli esplosivi L'uso delle mine é disciplinato dall'All.B del Reg. T.U.L.P.S. capitolo V, che tuttavia al punto 2. dispone che "l'uso delle mine nelle miniere e cave é regolato dalla legge e dal regolamento di polizia mineraria ". Pertanto, una trattazione esaustiva che affronti il problema relativo agli adempimenti e procedure da adottare nel settore degli esplosivi, implica una triplice distinzione concernente le differenti tipologie di attività . Nel complesso panorama normativo si individuano infatti disposizioni generali applicabili a tutte le attività , disposizioni applicabili solamente alle attività minerarie, disposizioni residuali applicabili alle attività non minerarie. Prevenzione incendi D.P.R 1° agosto 2011 n. 151 ATTIVITÀ 17 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. ATTIVITÀ 18 Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi. ATTIVITÀ 19 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici ATTIVITÀ 20 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici
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