Nuovo DM 10 Marzo 1998: bozza Luglio 2018
In allegato Nota introduttiva e Bozza di decreto interministeriale “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art.46, comma 3, deldlg.81/2008”.
Versione approvata dal CCTS il 10 luglio 2018.
1. Nota introduttiva alla bozza di decreto interministeriale “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art.46, co 3, del dlg.81/2008” 2. Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art.46, comma 3, del dlg.81/2008.
1. Nota introduttiva
L’elaborato, predisposto da un apposito gruppo di lavoro, presenta un’articolazione simile a quella del DM 10/3/1998, costituita da un decreto e da 10 allegati. I contenuti della bozza sono sostanzialmente analoghi a quelli del DM 10/3/1998 per gli aspetti di valutazione del rischio di incendio, di individuazione delle misure di prevenzione, di controllo e manutenzione (in cui è stato aggiunto l’obbligo di registrazione dei controlli), e di pianificazione delle emergenze.
La bozza di decreto presenta alcuni aspetti innovativi rispetto al DM 10/3/1998 ad oggi vigente: - Il decreto si applicherà a tutti i luoghi di lavoro, inclusi quelli che rientrano tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Sono presenti specifiche disposizioni per i diversi luoghi di lavoro, che sono classificati in quattro gruppi (P1, P2, P3, P4) sia sulla base dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi (attività soggette – non soggette) e sia della presenza di regole tecniche cogenti (attività normate – non normate). Dalla classificazione secondo tali criteri discende l’applicabilità degli allegati, desumibile dalla tabella 1.2 dell’allegato 1, di seguito riportata.
Tabella 1.2
In fase di applicazione del decreto molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi attualmente e tradizionalmente inserite tra le “non normate” rientreranno tra quelle “normate”, con notevole semplificazioni, in quanto per tutte le attività normate la bozza di decreto in oggetto indica il principio generale che “Il rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi applicabile all’attività garantisce, in generale, il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza nei confronti del rischio incendio.”
Per raggiungere tale obiettivo per le attività soggette incluse nel campo di applicazione del DM 3/8/2015 si farà riferimento al decreto medesimo.
A. La bozza di decreto conferma l’attuale sistema di formazione degli addetti alla lotta antincendio e alla gestione dell’emergenza, introducendo la periodicità dell’aggiornamento (quinquennale) e i programmi per l’aggiornamento.
B. La bozza di decreto introduce i requisiti dei soggetti formatori dei docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio, prevedendo specifici requisiti culturali e formativi, e facendo salva la qualificazione di coloro che già hanno operato come formatori in materia.
Segue in allegato
Comitato Centrale Tecnico Scientifico CCTS del 10 luglio 2018
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