Vademecum illustrato | Scelta APVR Rev 1.0 2018
Appunti Sicurezza lavoro | |||||||||||||
23 Novembre 2024 | |||||||||||||
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Vademecum illustrato | Scelta APVR Rev 1.0 del 12 Luglio 2018 Aggiornamento del presente documento a seguito della pubblicazione, in data 21 giugno 2018, della norma UNI 11719:2018 - Guida alla scelta, all'uso e alla manutenzione degli Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie (A.P.V.R), in applicazione alla UNI EN 529:2006. La norma UNI 11719:2018 costituisce uno strumento per definire e attuare un programma di protezione delle vie respiratorie, fornendo criteri di scelta, uso, cura e manutenzione degli APVR.; essa non tratta gli APVR utilizzati per immersione o per pressioni diverse dalla normale pressione atmosferica. Inserto nel corpo dell’elaborato estratto rielaborato del Capitolo 7, riguardante l’individuazione degli APVR adeguati. Con l'uscita della Guida UNI EN 529:2006 il D.M. 2 Maggio 2001 che l'atto di legge per i criteri di individuazione e uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per la parte degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, deve essere letto con quanto riportato dalla UNI 11719:2018. ______ I DPI a protezione delle vie respiratorie, detti anche APVR (apparecchi protezione vie respiratorie), sono dispositivi che servono a proteggere da sostanze aeriformi potenzialmente nocive (gas, polveri, vapori) mediante il meccanismo della filtrazione. Questi DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva quali impianti di aspirazione, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, dopo analisi e valutazione del rischio da parte del DDL. Download Preview Vademecum illustrato Scelta APVR Gli APVR sono classificati di “Terza categoria”, per cui è obbligatoria l’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori al fine del loro uso corretto. Categoria III - Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. (applicazione dal 21 Aprile 2018). Riferimenti normativi scelta APVR - Allegato 2 del D.M. 2 maggio 2001. Guida alla scelta e all’uso degli APVR. EN 529:2005 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida - Regolamento Europeo (UE) n. 453/2010 c) Protezione respiratoria Per gas, vapori, nebbia o polveri, è specificato il tipo di dispositivi di protezione da utilizzare a seconda del pericolo e del potenziale di esposizione, compresi i respiratori ad aria purificata, indicando l’elemento purificante idoneo (cartuccia o filtro), gli idonei filtri antiparticolato e le maschere idonee, oppure gli autorespiratori. - Allegato VIII del D. Lgs. 81/08 _______________ Filtri I dispositivi filtranti dovrebbero avere il tipo corretto di filtro(i) adatto(i) alla(e) sostanza(e) dalla(e) quale(i) il portatore necessita protezione. I filtri possono proteggere solo contro gamme di concentrazioni limitate di contaminanti, come specificato dai fabbricanti. Il filtro può essere protettivo contro particelle (filtri antipolvere), gas/vapori (filtri antigas) e per la protezione contro particelle e gas/vapori (filtri combinati).
Classificazione ed identificazione filtri I filtri sono classificati e identificati in base al colore (estratto prospetto A.1 Norma EN 529:2005). Tabella 3 - Classificazione ed identificazione filtri .... Respiratori ... Processo di valutazione dei rischi L'esposizione alle sostanze pericolose sul lavoro dovrebbe essere eliminata. Se ciò non fosse ragionevolmente possibile, allora l'esposizione dovrebbe essere ridotta al minimo mediante altri mezzi alla sorgente, prima di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il datore di lavoro dovrebbe eseguire un'adeguata e idonea valutazione dei rischi, dove siano utilizzate sostanze pericolose o vi siano rischi prevedibili per la salute e la sicurezza. La valutazione dei rischi dovrebbe prendere in considerazione almeno il pericolo, la sua natura e le sorgenti che contribuiscono all'esposizione, il grado di esposizione, l'ambiente di lavoro, i compiti e le persone incaricate di eseguire tali compiti, l'efficacia delle misure preventive intraprese o da intraprendere, oltre alle conseguenze prevedibili in caso di mancato funzionamento delle misure di protezione. Al momento della decisione delle misure di protezione, dovrebbero essere valutate le fasi descritte nel prospetto 1, nell'ordine dato, e applicate dove pertinente. Si dovrebbe notare che in molte situazioni lavorative per ridurre al minimo l'esposizione occorre una combinazione delle fasi descritte nel prospetto 1. Inoltre, dovrebbero essere previsti sistemi amministrativi, inclusa la supervisione, per garantire che le misure di protezione rimangano sempre adeguate. La valutazione dei rischi dovrebbe essere registrata e mantenuta aggiornata mediante un processo di riesame regolare oppure ogniqualvolta la valutazione sia riscontrata come non più valida. Un riesame dovrebbe avvenire almeno una volta all'anno. Valutazione dei rischi per l'utilizzo APVR Elementi del programma di protezione delle vie respiratorie Dove è necessario un dispositivo per la protezione delle vie respiratorie per ridurre al minimo il rischio di esposizione, esso dovrebbe essere utilizzato solo dopo l'attuazione di un programma di protezione delle vie respiratorie adeguato. Gli elementi di un programma di protezione delle vie respiratorie includono: _____________ Matrice revisioni
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