Per “fochino” si intende colui che effettua il brillamento di mine con innesco elettrico e a fuoco, ecc come da definizione Art. 27 D.P.R. 19/03/1956, n. 302.
D.P.R. 19/03/1956, n. 302
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Art. 27 Licenza per il mestiere del fochino
Le operazioni di:
a) disgelamento delle dinamiti;
b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina;
c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
d) eliminazione delle cariche inesplose;
devono essere effettuate, esclusivamente da personale munito di speciale licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, dal Prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneita' da parte del richiedente all'esercizio del predetto mestiere.
La Commissione, di cui al comma precedente, e' integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina.
La Commissione deve accertare nel candidato il possesso:
a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalita' degli arti)
b) della capacita' intellettuale e della cultura generale indispensabili
c) delle cognizioni proprie del mestiere;
d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina.
Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla Prefettura competente, una domanda in carta libera specificante l'oggetto della richiesta, le generalita' del richiedente, il domicilio o recapito. All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato.
A datare dal 1 luglio 1958, potranno essere incaricati delle mansioni indicate nel primo comma dei presente articolo soltanto i fochini muniti di licenza. Fino al 30 giugno 1960, i fochini che dimostrano di aver esercitato il mestiere ininterrottamente da tre anni, possono ottenere la licenza senza esame.
La licenza
La licenza viene rilasciata dal Comune previo nulla osta da parte del Questore della provincia di residenza.
Per ottenere la licenza occorre presentare il modulo, corredato della documentazione:
- che nei propri confronti non sussistano le cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
- non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 11 RD 18 giugno 1931, n. 773 TULPS;
- essere in possesso di nulla osta per attività di fochino (ai sensi dell’art. 8 comma 3 Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35), rilasciato dalla Questura e in regolare corso di validità;
- essere in possesso di attestato di capacità tecnica rilasciato dalla Commissione Tecnica Provinciale per gli esplosivi (ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 19/03/1956, n. 302) in regolare corso di validità;
- essere residenti nel Comune di richiesta;
- essere in possesso di dichiarazione del datore di lavoro o di altra documentazione atta a dimostrare il giustificato bisogno del possesso della licenza;
- altro amministrativo.
La suddetta licenza comunale ha validità triennale (art. 13 comma 1 lettera a) Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35 che modifica il T.U.L.P e, precisazioni in merito nella Circolare del Ministero dell’Interno del 22 febbraio 2012).
RD 18 giugno 1931, n. 773
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Art. 13. (Art. 12 T. U. 1926)
Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di tre anni, computati secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.
Il giorno della decorrenza non e' computato nel termine.
Il rinnovo dell’autorizzazione deve essere effettuato presentando la domanda almeno 30 giorni prima della scadenza, per ulteriori tre anni.
Per poter esercitare il mestiere di fochino e per poter chiedere la licenza comunale l’interessato deve possedere alcuni requisiti di idoneità di tipo morale e professionale.
1. I requisiti morali sono stabiliti dal RD 18 giugno 1931, n. 773 T.U.L.P.S. (artt. 11) e dalla normativa antimafia (D.Lgs 159/2011 art. 67). Nel caso di società i soci e/o le persone con poteri di rappresentanza e amministrazione devono essere in possesso di tali requisiti.
RD 18 giugno 1931, n. 773
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Art. 11. (Art. 10 T. U. 1926)
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi e' sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorita', e a chi non puo' provare la sua buona condotta.(1)
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell' autorizzazione.
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 16 dicembre 1993, n. 440 (in G.U. 1ª s.s. 22/12/1993, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta".
Documento completo allegato
I requisiti professionali sono dimostrati dal possesso di un Certificato di idoneità, che attiene a: capacità intellettuale e cultura generale indispensabili all’esercizio dell’attività cognizioni proprie del mestiere conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l’impiego degli esplosivi nei lavori da mina.
Secondo il D.Lgs. 144/2005, per il rilascio della licenza di fochino è, come visto, necessario acquisire preventivamente il nulla osta del Questore della Provincia in cui l’interessato risiede.
Tale nulla osta può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi (artt. 30 e ss TULPS). L’eventuale revoca del nulla osta è comunicata al Suap che ha rilasciato la licenza di esercizio del mestiere di fochino e comporta il suo immediato ritiro.
Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale
GU n. 173 del 27 luglio 2005
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Art. 8. Integrazione della disciplina amministrativa e delle attività concernenti l'uso di esplosivi
1. Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al RD 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il Ministro dell'interno, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, può disporre, con proprio decreto, speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità e degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria.
2. Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1 possono essere disposte anche in attuazione di deliberazioni dei competenti organi internazionali o di intese internazionali cui l'Italia abbia aderito.
3. All'articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.».
4. La revoca del nulla osta e' comunicata al comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro.
5. Dopo l'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e' inserito il seguente:
Art. 2-bis
1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali e' punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.
Il Decreto 15 agosto 2005 ha previsto ulteriori limitazioni all’importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità nonché all’impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria.
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RD 6 maggio 1940, n. 635
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza (GU n.149 del 26-6-1940 - SO n. 149)
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Art. 101.
Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi d'artificio deve ottenere un certificato di idoneita' rilasciato dal prefetto su conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 49 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina.
L'aspirante deve dimostrare, mediante un esperimento pratico, la conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e dell'accensione dei fuochi.
Tiene luogo del certificato di cui al primo comma di questo articolo il certificato di idoneita' rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artificieri. Ai componenti della commissione e' corrisposto, a carico dell'Amministrazione dell'interno, il gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni. Gli interessati, all'atto della richiesta intesa ad ottenere la licenza di cui al primo comma, dovranno versare a favore dell'erario, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, la somma di L. 3000(2).
(2)Il DPR 12 gennaio 1973, n. 145 (in G.U. 30/04/1973, n.110) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) la modifica dell'art. 101.[/box-note]
3. L'aspirante dever avere superato l'esame di idoneità della Commissione Tecnica Provinciale per le materie esplodenti (esame tecnico ex art. 49 TULPS)
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 5/2012, la licenza ha validità di tre anni.
RD 18 giugno 1931, n. 773
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Art. 49. (Art. 48 T. U. 1926).
Una commissione tecnica nominata dal prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti.
Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.
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Art. 51. (Art. 50 T. U. 1926).
Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse hanno validita' di tre anni dalla data del rilascio. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati. Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee. E' consentita la rappresentanza.
Art. 52. (Art. 51 T. U. 1926)
Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie, nonche' quelle per il trasporto, per la importazione o per la vendita delle materie stesse non possono essere concedute senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprieta', e sono vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani. Oltre quanto e' stabilito dall'art. 11, debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumita' pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo. Le licenze stesse non possono essere concedute a coloro che non dimostrino la propria capacita' tecnica.[/box-note]
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226)
Art. 67 Effetti delle misure di prevenzione
1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo' essere consentita a favore di persone nei cui confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. 8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
Legge 18 aprile 1975, n. 110
Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. (GU n.105 del 21-4-1975)
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n.92 del 21-4-1998 - Suppl. Ordinario n. 77)
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Art. 163. Trasferimenti agli enti locali
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e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacita' tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che puo' essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.(3)
(3) Decreto Legge 27 luglio 2005, n. 144 (in G.U. 27/07/2005, n.173, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 (in G.U. 1/8/2005, n. 177) ha disposto (con l'art. 8, commi 3 e 4) la modifica dell'art. 163, comma 2, lettera e).