Direttiva 2000/14/CE OND: Obblighi e Documentazione
In allegato un Documento schematico sulla Direttiva 2000/14/CE, concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, comunemente detta “OND” (Outdoor Noise Directive), riguarda le macchine rientranti in direttiva macchine 2006/42/CE, semoventi o mobili, destinate a funzionare all’aperto.
Excursus
Una macchina soggetta a Direttiva OND, è, quindi, sicuramente una macchina che deve sottostare agli obblighi della direttiva macchine 2006/42/CE, più a tutti gli obblighi della Direttiva 2000/14/CE.
Nella Direttiva si fa riferimento a 57 tipi di macchine ed attrezzature definite in Allegato I (Parte A), per ognuna di esse se ne da:
- Definizioni Allegato I (Parte A) - Elenco Macchine ed attrezzature soggette a limiti di emissione acustica Allegato I (Parte B) (Art. 10) - Elenco Macchine ed attrezzature soggette solo alla marcatura Allegato I (Parte C)
In allegato III sono indicati i Metodi di misurazione del rumore aereo per ciascun tipo di attrezzatura (Parte B)
Per tali macchine deve essere indicato il livello di potenza sonora (livello di potenza sonora ponderato A in dB riferito a 1 pW quale definito in EN ISO 3744 e EN ISO 3746)
Norme di base OND
Le norme di acustica base per la OND sono infatti:
EN ISO 3744:2010
Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora - Metodo tecnico progettuale in un campo essenzialmente libero su un piano riflettente
EN ISO 3746:2011
Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora - Metodo di controllo con una superficie avvolgente su un piano riflettente ...
Rilevante è la disponibilità in Documentazione tecnica della relazione tecnica sulle misurazioni del rumore condotte sulla macchina od attrezzatura secondo le prescrizioni della Direttiva, i cui valori non devono superare i valori limiti previsti.
Le marcature per le macchine OND (Allegato IV) è costituita da:
- marcatura CE - livello di potenza sonora garantito
Il fabbricante o il mandatario può immettere in commercio o mettere in servizio le macchine ed attrezzature di cui all'Allegato I, a condizione che dette macchine ed attrezzature:
a) soddisfino i requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal presente decreto; b) siano state sottoposte alle procedure di valutazione della conformità di cui all'art. 11; c) rechino la dichiarazione CE di conformità, nonché la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito
Le macchine soggette alla procedura di controllo interno della produzione di cui all'Allegato V (Marcatura CE semplice) sono quelle di cui all'Allegato I, parte c) (Macchine soggette solo a marcatura).
Documentazione tecnica e Dichiarazione di Conformità integrano le pertinenti Della Direttiva machine 2006/42/CE.
Il Documento è elaborato sul testo consolidato del D. Lgs 4 settembre 2002 n. 262 (OND) - Testo consolidato 2017 Attuazione Direttiva 2000/14/CE.
Premessa
Le macchine soggette a Direttiva 2000/14/CE devono essere:
- Macchine rientranti nel campo di applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE semoventi o mobili (anche prive di motore) - Macchine destinate al funzionamento all'aperto e contribuiscano, quindi, all'esposizione al rumore ambientale.
Le macchine in OND possono essere suddivise in 2 gruppi istinti (Allegato I Parte B e C):
1. soggette a limiti di emissione acustica 2. soggette solo alla marcatura
Nel caso 1, non potrà essere superato il limite definito per il tipo di macchina, nel caso 2 questo sarà possibile e dovrà comunque essere riportato sulla macchina. ....
Art. 3 (Immissione in commercio e libera circolazione)
1. Il fabbricante o il mandatario può immettere in commercio o mettere in servizio le macchine ed attrezzature di cui all'Allegato I, a condizione che dette macchine ed attrezzature:
a) soddisfino i requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal presente decreto;
b) siano state sottoposte alle procedure di valutazione della conformità di cui all'art. 11;
c) rechino la dichiarazione CE di conformità, nonché la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito, di cui agli artt. 8, comma 1, e 9, comma 1.
2. Le macchine e le attrezzature di cui al comma 1 non conformi ai requisiti stabiliti dal presente decreto possono essere presentate nell'ambito di fiere, esposizioni o dimostrazioni purché rechino l'indicazione, chiara e visibile, che non sono conformi ai predetti requisiti e che non possono essere immesse in commercio o messe in servizio fino a che non siano rese conformi agli stessi requisiti e purché, durante le dimostrazioni, siano adottate misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione delle persone.
2-bis. Qualora il fabbricante non è stabilito nell'Unione europea e non ha individuato il mandatario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), gli obblighi di cui al presente decreto gravano su chiunque, persona fisica o giuridica, immette in commercio o mette in servizio le macchine e attrezzature nel territorio nazionale.
Cosa occorre fare i 6 passi (solo quello previsto da OND):
...
Art. 8 (Dichiarazione CE di conformità)
1. Ciascun esemplare di cui all'Allegato I, deve essere accompagnato dalla dichiarazione CE di conformità contenente le indicazioni di cui all'Allegato II, redatta a cura del fabbricante o del suo mandatario, anche in più lingue ufficiali della Comunità, purchè una di esse sia l'italiano. Nel caso di traduzione in lingua italiana da altra lingua comunitaria è sufficiente la traduzione delle parti scritte, senza ripetere le parti specifiche alla macchina purchè sia adottato un chiaro sistema di riferimento incrociato dei testi.
2. Copia della dichiarazione CE di conformità di cui al comma 1 e della documentazione tecnica di cui all'Allegato V, punto 3, all'Allegato VI, punto 3, all'Allegato VII, punto 2, e all'Allegato VIII, punti 3.1 e 3.3, deve essere conservata dal fabbricante o dal suo mandatario per dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare della macchina e della attrezzatura alla quale si riferisce.
Art. 9 (Marcatura)
1. Le macchine e le attrezzature di cui all'Allegato I, immesse in commercio o messe in servizio, devono recare in modo visibile, leggibile ed indelebile la marcatura CE di conformità e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito, secondo quanto stabilito all'Allegato IV.
2. E' vietato apporre sulle macchine e sulle attrezzature di cui al comma 1 marchi o iscrizioni che possono trarre in inganno circa il significato o il simbolo grafico della marcatura CE o l'indicazione del livello di potenza sonoro garantito. Possono essere apposti sulla macchina o sulla attrezzatura altri marchi purchè ciò non pregiudichi la visibilità e la leggibilità della marcatura CE e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito.
3. La marcatura CE indica che le macchine e le attrezzature soddisfano anche i requisiti previsti da altra normativa che, per differenti aspetti, stabilisce l'obbligo di marcatura. Nel caso in cui detta normativa attribuisca, per un periodo transitorio, al fabbricante o al mandatario la facoltà di scelta in ordine alle disposizioni da applicare, la marcatura CE deve fare riferimento solo alle disposizioni applicate, che devono essere riportate nei documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni per l'uso previsti per tali macchine ed attrezzature.
Figura 2: Marchi da apporre ... Allegato I (Articolo 1) Parte A Definizioni delle macchine ed attrezzature
Allegato I (Articolo 1) Parte B Macchine ed attrezzature soggette a limiti di emissione acustica
Il livello di potenza sonora garantito delle macchine ed attrezzature sotto elencate non deve superare il livello di potenza sonora ammissibile stabilito dai valori limite All. I Parte B.
Figura 4: livello max di potenza sonora garantito compattatori
Allegato I (Articolo 1) Parte C Macchine e attrezzature assoggettate solo alla marcatura
Figura 5: marcatura
Nella seguente Tabella sono riportate le macchine definite dalla Direttiva, suddivise per Gruppo B (appartenenti Tabella Allegato I - Parte B) e Gruppo C (appartenenti Tabella Allegato I - Parte C):
... Tabella 1 - Elenco macchine suddivise per Gruppo B e Gruppo C ... Allegato II (articolo 8) Dichiarazione CE di conformita'
La dichiarazione CE di conformita' deve contenere i seguenti elementi:
- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunita'; - nome e indirizzo della persona che detiene la documentazione tecnica; - descrizione dell'attrezzatura: - tipo di macchina secondo la classificazione dell'allegato I; - tipo (numero/nome del modello), numero di serie (facoltativo) ecc.; - potenza netta installata o qualsiasi altro valore connesso con l'emissione sonora; per le macchine elencate all'allegato I, parte b), occorre indicare il parametro riportato nella tabella di cui alla medesima parte dello stesso allegato; per le macchine elencate all'allegato I parte c) sono indicati i parametri raccomandati. - procedura di valutazione della conformita' seguita e, se del caso, nome e indirizzo dell'organismo designato che l'ha effettuata. La procedura di valutazione della conformita' seguita dal fabbricante deve essere indicata nel modo seguente: - procedura di cui all'allegato V - procedura 1 o 2 di cui all'allegato VI e nome e indirizzo dell'organismo notificato - procedura di cui all'allegato VII e nome e indirizzo dell'organismo notificato - procedura di cui all'allegato VIII e nome e indirizzo dell'organismo notificato - livello di potenza sonora misurato di un'apparecchiatura rappresentativa del tipo oggetto della dichiarazione di conformita'; - livello di potenza sonora garantita per l'apparecchiatura; - rinvio al presente decreto; - dichiarazione di conformita' ai requisiti del presente decreto; - all'occorrenza la/le dichiarazione/i di conformita' e estremi delle altre normative applicate; - il luogo e la data della dichiarazione; - dati sulla persona abilitata a firmare la dichiarazione giuridicamente vincolante per il fabbricante o per il suo mandatario stabilito nella Comunita'.
Modello Dichiarazione di Conformità OND + Direttiva macchine ...
Art. 10 (Macchine ed attrezzature soggette a limiti di emissione acustica)
1. Il livello di potenza sonora garantito delle macchine e delle attrezzature di cui all'Allegato I, parte b), non può superare i valori limite di emissione acustica stabiliti nello stesso allegato.
Art. 11 (Valutazione della conformità)
1. Prima di immettere in commercio o di mettere in servizio macchine ed attrezzature di cui all'Allegato 1, parte b), il fabbricante o il mandatario sottopone ciascun tipo di macchina e di attrezzatura a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:
a) procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli di cui all'Allegato VI;
b) procedura di verifica dell'esemplare unico di cui all'Allegato VII;
c) procedura di garanzia di qualità totale di cui all'Allegato VIII.
2. Ai fini dell'immissione in commercio o della messa in servizio di macchine e di attrezzature di cui all'Allegato I, parte c), il fabbricante o il mandatario sottopone ciascun tipo di macchina e di attrezzatura alla procedura di controllo interno della produzione di cui all'Allegato V.
3. Il fabbricante o il mandatario fornisce, su richiesta motivata, alla Commissione europea e agli altri Stati membri tutte le informazioni utilizzate nell'ambito della procedura di valutazione della conformità per un dato tipo di macchina e di attrezzatura e, in particolare, la documentazione tecnica di cui all'Allegato V, punto 3, all'Allegato VI, punto 3, all'Allegato VII, punto 2, ed all'Allegato VIII, punti 3.1 e 3.3.
Allegato I (Articolo 1) Parte A
Definizioni delle macchine ed attrezzature
1. PIATTAFORME DI ACCESSO AEREO CON MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA 2. DECESPUGLIATORI 3. MONTACARICHI PER MATERIALI DA CANTIERE ... 51. FRESE DA NEVE ROTATIVE 52. VEICOLI PER L'ASPIRAZIONE DI REFLUI 53. GRU A TORRE 54. SCAVATRINCEE 55. AUTOBETONIERE 56. MOTOPOMPE 57. GRUPPI ELETTROGENI DI SALDATURA
Allegato II (articolo 8) Dichiarazione CE di conformita'
La dichiarazione CE di conformita' deve contenere i seguenti elementi:
- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunita'; - nome e indirizzo della persona che detiene la documentazione tecnica; - descrizione dell'attrezzatura: - tipo di macchina secondo la classificazione dell'allegato I; - tipo (numero/nome del modello), numero di serie (facoltativo) ecc.; - potenza netta installata o qualsiasi altro valore connesso con l'emissione sonora; per le macchine elencate all'allegato I, parte b), occorre indicare il parametro riportato nella tabella di cui alla medesima parte dello stesso allegato; per le macchine elencate all'allegato I parte c) sono indicati i parametri raccomandati. - procedura di valutazione della conformita' seguita e, se del caso, nome e indirizzo dell'organismo designato che l'ha effettuata. La procedura di valutazione della conformita' seguita dal fabbricante deve essere indicata nel modo seguente: - procedura di cui all'allegato V - procedura 1 o 2 di cui all'allegato VI e nome e indirizzo dell'organismo notificato - procedura di cui all'allegato VII e nome e indirizzo dell'organismo notificato - procedura di cui all'allegato VIII e nome e indirizzo dell'organismo notificato - livello di potenza sonora misurato di un'apparecchiatura rappresentativa del tipo oggetto della dichiarazione di conformita'; - livello di potenza sonora garantita per l'apparecchiatura; - rinvio al presente decreto; - dichiarazione di conformita' ai requisiti del presente decreto; - all'occorrenza la/le dichiarazione/i di conformita' e estremi delle altre normative applicate; - il luogo e la data della dichiarazione; - dati sulla persona abilitata a firmare la dichiarazione giuridicamente vincolante per il fabbricante o per il suo mandatario stabilito nella Comunita
ALLEGATO III (articolo 2)
Metodo di misurazione del rumore aereo delle macchine ed attrezzature utilizzate all'aperto Ambito di applicazione Il presente allegato stabilisce il metodo di misurazione del rumore trasmesso per via aerea da applicare per determinare il livello di potenza sonora delle macchine ed attrezzature di cui all'Allegato I, disciplinate dal presente decreto ai fini delle procedure di valutazione di conformita' di cui al decreto stesso.
ALLEGATO IV (articolo 9) Modelli della marcatura CE di conformita' e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito
La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:
Figura 6: marcatura CE
In caso di ingrandimento o di riduzione della marcatura CE a seconda delle dimensioni delle macchine o attrezzature, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel grafico di cui sopra. I vari elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. L'indicazione del livello di potenza sonora garantito consiste nella cifra unica del livello di potenza sonora garantito espresso in dB, nel simbolo LWA e in un pittogramma, espressi come segue:
Figura 7: Indicazione del livello di potenza sonora garantito
Se l'indicazione è ridotta o ingrandita a seconda delle dimensioni delle macchine o attrezzature, le proporzioni fornite nel disegno di cui sopra devono essere rispettate. La dimensione verticale dell'indicazione non dovrebbe, se possibile, essere inferiore ai 40 mm.
ALLEGATO V (articolo 11) Controllo interno di fabbricazione
1. Questo allegato descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, accerta e dichiara che le macchine o attrezzature sono conformi alle prescrizioni del presente decreto. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', appone su ciascuna macchina o attrezzatura la marcatura CE di conformita' e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito prescritti all'articolo 9 e redige per iscritto la dichiarazione di conformita' CE prescritta all'articolo 8.
2. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', predispone la documentazione tecnica descritta al punto 3 e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare prodotto. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', puo' incaricare un'altra persona della custodia della documentazione tecnica. In tal caso, deve includere il nome e l'indirizzo di detta persona nella dichiarazione di conformita' CE.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformita' delle macchine o attrezzature alle prescrizioni del presente decreto. Essa deve contenere almeno i seguenti elementi:
- nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunita'; - descrizione della macchina o attrezzatura; - marca; - denominazione commerciale; - tipo, serie e numeri di identificazione; - dati tecnici necessari ai fini dell'identificazione della macchina o attrezzatura e della definizione dell'emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessarie alla loro comprensione; - rinvio al presente decreto; - la relazione tecnica sulle misurazioni del rumore effettuate ai sensi del presente decreto; - strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilita' in produzione e loro relazione con il livello di potenza sonora garantito.
4. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche', nel processo di fabbricazione, sia garantita la conformita' delle macchine o attrezzature alla documentazione tecnica di cui ai punti 2 e 3 e alle prescrizioni del presente decreto.
...
ALLEGATO VI (articolo 11) Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici ...
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Fonti
Direttiva 2000/14/CE del parlamento europeo e del consiglio dell’8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (GU n. L 162/1 del 3.7.2000)
D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 262 Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. (GU n.273 del 21.11.2002 - Suppl. Ordinario n. 214)
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