Formatori sicurezza: Normativa e Interpelli
Appunti Sicurezza lavoro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Formatori sicurezza: Decreto Interministeriale 06 marzo 2013 Update News: 29.03.2018 Info e normativa sulla qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, con Interpelli pubblicati in merito I criteri della figura del formatore, introdotti dal decreto interministeriale del 6/03/2013, non costituiscono una novità assoluta in tema di formazione relativamente alla salute e alla sicurezza sul lavoro, in quanto ad indicare per la prima volta i requisiti minimi per la figura del docente è stato l’Accordo Stato-Regioni del 2006 (prima dell'emanazione del decreto interministeriale del 6/03/2013) con riferimento ai percorsi formativi previsti in funzione dello svolgimento del ruolo di RSPP/ASPP. Accordo Conferenza Stato-Regioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016 Art. 6. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro Il decreto 6 marzo 2013, entrato in vigore il 18 marzo 2014 definisce i criteri di qualificazione della figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datori di lavoro che intendano svolgere i compiti dei servizio di prevenzione e protezione nonché per lavoratori, dirigenti e preposti. Tale decreto, oltre ad individuare i requisiti che tali formatori dovevano avere alla data di entrata in vigore dello stesso, riepilogata nell’allegata tabella, stabiliva la periodicità dell’aggiornamento. La materia della sicurezza, infatti, prevede crediti formativi da acquisire nel corso di specifici archi temporali, per tutti gli attori della sicurezza, compresi ovviamente gli stessi formatori, per i quali tale periodicità è a carattere triennale. Rispetto alle modalità con cui svolgere l’aggiornamento, per i “docenti-formatori” vi sono due interpelli - Interpello n. 21/2014 del 6 ottobre 2014; - Interpello n. 2/2015 del 24 giugno 2015.
Aggiornamento Ai fini dell'aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente: - alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d. Lgs n. 81/2008 s.m.i.. - ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza. Il triennio decorre, per i formatori docenti già qualificati alla data di entrata in vigore del D.M. 2013, dal 18 marzo 2014; per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione (prima data decorrente 18 marzo 2017) In particolare, poi, l'obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente è tenuto alternativamente: - alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s. m. i. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento; - ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza. Il decreto 6 marzo 2013 “stabilisce l'obbligo di aggiornamento professionale, con cadenza triennale, per il formatore-docente”.
E il triennio “decorre: - dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione su G.U.) per chi è già qualificato a tale data; (18 marzo 2014)
- dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri”.
In particolare, come abbiamo già visto, la Commissione ricorda che “l'obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente é tenuto alternativamente:
- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s. m. i. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell 'area tematica di competenza”.
Con il termine "alternativamente" – indica la Commissione Interpelli – “il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha, viceversa, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni”.
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