Industrie insalubri: le norme di riferimento
Appunti Sicurezza lavoro | ||
23 Novembre 2024 | ||
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Industrie insalubri: le norme di riferimento Le norme di riferimento per le industri insalubri sono: - RD 27/07/1934 n. 1265: T.U. delle Leggi Sanitarie; Il RD 27/07/1934 n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie) all’art. 216 stabilisce che “Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi: Il DM 5/09/1994 suddivide le industrie insalubri in due parti, che comprendono le industrie di I^ classe e quelle di II^ classe. Le classi sono definite in base: - alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), - ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), - oltre che al tipo di attività industriali. Un' industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quando l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato. L’interessato deve provvedere ad una valutazione delle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), dei prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti) e del tipo di attività e classificare l’industria sulla base dell’elenco di cui al DM 5/09/1994. Inoltre, deve dimostrare, con particolare riferimento sia alla classificazione sopra detta che all’ubicazione dell’impianto, nell’abitato o meno, tutte le cautele utilizzate per minimizzare od annullare gli impatti sulla salute pubblica. A titolo esemplificativo, dell’industria da attivare deve essere prodotta la descrizione: -della produzione specifica e la potenzialità mensile o annua; -dei quantitativi, delle materie prime impiegate, dei prodotti intermedi e dei prodotti finiti; -del ciclo tecnologico con le relative apparecchiature e la durata e frequenza delle operazioni; -per ogni ciclo tecnologico degli scarichi esistenti, continui, intermittenti, di emergenza di qualsiasi tipo (fumi, gas, polveri, esalazioni, reflui liquidi rifiuti solidi) in qualità, quantità e frequenza e/o i motivi delle cause di insalubrità (radiazioni, rumori pericolo di scoppi e/o incendi ecc); per i rifiuti solidi e reflui liquidi indicazione delle modalità di sversamenti e la destinazione; per gli scarichi di emergenza indicazione della qualità e quantità delle sostanze emesse e le modalità e destinazione dello scarico; -delle speciali cautele adottate (impianti di abbattimento, impianti di depurazione, sistemi di intervento, dispositivi ecc.) e/o i nuovi metodi introdotti tali che l’esercizio dell’impianto non rechi danno alla salute del vicinato.
L'attivazione di industrie insalubri é subordinata al rilascio di due ordini di autorizzazioni: - sanitaria Le competenze degli Enti pubblici Il Ministero della Salute a) elabora e aggiorna l'elenco delle industrie insalubri. Il Comune a) competente ad emettere il Decreto di Classificazione di Industria Insalubre o il provvedimento conclusivo di autorizzazione all'esercizio dell'attività comprensivo della Classificazione suddetta. L'A.S.L. a) esprime un parere igienico sanitario sull'attività esercitata, formula al Comune la proposta di classificazione di Industria Insalubre; b) controlla gli insediamenti produttivi; c) predispone gli accorgimenti e le cautele necessarie per il rispetto della legislazione vigente. L'ARPA (Agenzia Regionale per l'Ambiente) a) esprime un parere ambientale circa il rispetto delle normative ambientali nell'esercizio dell'attività effettua i controlli in materia di inquinamento acustico su richiesta dei comuni; b) controlla gli insediamenti produttivi; c) predispone gli accorgimenti e le cautele necessarie per il rispetto della legislazione vigente. |
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