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Seveso III: calcolo verifica assoggettabilità stabilimento rifiuti
Il Documento allegato illustra un esempio di calcolo/verifica di applicabilità della Direttiva 2012/18/UE SEVESO III (D.Lgs. 105/15) per quanto concerne uno stabilimento che tratta rifiuti, i quali sono equiparati a "miscele" (criteri classificazione 4.1.3) Regolamento (CE) 1272/2008 CLP, e possono far rientrare l'attività all’interno di una o più categoria di cui all'Allegato I della SEVESO III in base alle quantità limite (inferiore e superiore) in tonnellate degli stessi rifiuti.
Sono disponibili le SDS delle sostanze pericolose di composizione del rifiuto.
La nota 5 all’allegato I della Direttiva 2012/18/UE Seveso III (D.Lgs. 105/15) fa riferimento al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e menziona esplicitamente i rifiuti. Inoltre i rifiuti sono trattati sulla base delle loro proprietà come una miscela. È obbligo del gestore individuare la classificazione di questa miscela. ...
Definizione di miscela ai sensi del CLP:
“8) miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze” Equiparando il rifiuto ad una “miscela” a tutti gli effetti, bisogna classificarla come tale sulla base della composizione % ed il numero di sostanze presenti all’interno (avvalendosi del criterio del valore soglia)
CLP Allegato i - disposizioni relative alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose ... 1.1.2. Limiti di concentrazione specifici, fattori moltiplicatori e valori soglia generici 1.1.2.1. I limiti di concentrazione specifici o i fattori moltiplicatori sono applicati conformemente all'articolo 10. 1.1.2.2. Valori soglia 1.1.2.2.1. I valori soglia indicano quando la presenza di una sostanza deve essere presa in considerazione ai fini della classificazione di una sostanza o di una miscela contenente tale sostanza pericolosa, sia essa in forma di impurezza identificata, di additivo o di singolo costituente (vedasi l'articolo 11).
Successivamente, dopo aver utilizzato il metodo dei valori soglia e aver identificato la natura di pericolo del rifiuto, è necessario inserire la miscela all’interno della Categoria Seveso corrispondente più opportuna.
I produttori di rifiuti, devono effettuare quindi una autoclassificazione del rifiuto in modo da poterlo gestire lungo tutto il suo tragitto dal produttore al consumatore finale.
Direttiva 2012/18/UE (D.Lgs. 105/2015) Allegato I ...
5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprieta' analoghe per quanto riguarda la possibilita' di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata piu' simile che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto. [/box-hint]
Per stabilire se uno stabilimento che tratta sostanze o miscele pericolose (rifiuti) è soggetto a Seveso III, occorre determinare la quantità delle sostanze presenti elencate in Allegato I, secondo i criteri di cui alle note da 1 a 21.
Di seguito si riportano le principali definizioni relative al D.Lgs. 105/15:
- stabilimento: tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore.
Vengono precisati:
- "stabilimento di soglia inferiore": uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell’allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell’allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell’allegato 1;
- "stabilimento di soglia superiore": uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell’allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell’allegato 1;
- stabilimento adiacente: uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
- nuovo stabilimento: uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito dopo il 01 Giugno 2015, o un sito di attività che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa 01 Giugno 2015 o successivamente tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;
- stabilimento preesistente: uno stabilimento che il 31 Maggio 2015 rientra nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e che, a decorrere dal 01 Giugno 2015, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;
- altro stabilimento: un sito di attività che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 01 Giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi dal “nuovo stabilimento”;
- sostanza pericolosa: una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio;
- miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze. _______
L’esempio è sviluppato su rifiuto dove sono identificate le sostanze principali che lo compongono, dalla SDS delle stesse è determinata la classificazione dell'attività in Seveso III.
Cap. 4.1.3. Criteri di classificazione delle miscele 4.1.3.1. (CLP)
Download Criteri Classificazione CLP Cap. 4.1.3 ....
1. Calcolo tossicità acuta
Calcolo PERICOLO PER L'AMBIENTE per la Miscela
Tabella 4.1.1 Classificazione di una miscela in funzione del pericolo a breve termine (acuto), in base alla somma dei componenti classificati
Per la miscela nella SDS M non è specificato, quindi si assume M=1 ACUTO 1 (2,5 + 1,5) x M (1) = 4 < 25% | NO ACUTO 1
2. Calcolo tossicità cronica ....
IL RIFIUTO E’ ASSIMILATO ALLA CLASSIFICAZIONE: Pericoloso per l’Ambiente CRONICO Cat. 2 H411 > Cat. E2 Seveso:
_____________
NOTE da 1 a 5 all'ALLEGATO 1
1. Le sostanze e le miscele sono classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
2. Le miscele sono assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel regolamento (CE) n. 1272/2008 nella nota 1, o nel suo ultimo adeguamento al progresso tecnico, a meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione.
3. Le quantità limite summenzionate si intendono per ciascuno stabilimento.
Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2 % della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte di detto stabilimento.
4. Se del caso, si applicano le regole seguenti, che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose.
Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze pericolose in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applicano le seguenti regole per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle pertinenti prescrizioni del presente decreto.[box-hint]
Allegato I
PARTE 1 Categorie delle sostanze pericolose
La presente parte comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1:
Colonna 1
|
Colonna 2
|
Colonna 3
|
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008
|
Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, per l'applicazione di:
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Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008
|
Requisiti di soglia inferiore
|
Requisiti di soglia superiore
|
Sezione «H» - PERICOLI PER LA SALUTE
|
H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione
|
5
|
20
|
H2 TOSSICITÀ ACUTA
— Categoria 2, tutte le vie di esposizione
— Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)
|
50
|
200
|
H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) —
ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1
|
50
|
200
|
Sezione «P» - PERICOLI FISICI
|
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8)
- Esplosivi instabili; oppure
- Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6; oppure
- Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive
|
10
|
50
|
P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8) Esplosivi, divisione 1.4 (cfr. nota 10)
|
50
|
200
|
P2 GAS INFIAMMABILI
Gas infiammabili, categoria 1 o 2
|
10
|
50
|
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1)
Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1
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150 (peso netto)
|
500 (peso netto)
|
P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1)
Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di categoria
1 (cfr. nota 11.2)
|
5000 (peso netto)
|
50000
(peso netto)
|
P4 GAS COMBURENTI
Gas comburenti, categoria 1
|
50
|
200
|
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI
— Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure
— Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure
— Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12)
|
10
|
50
|
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI
— Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure
— Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12)
|
50
|
200
|
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
|
5000
|
50000
|
P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI
Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B
|
10
|
50
|
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI
Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F
|
50
|
200
|
P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI Liquidi piroforici, categoria 1
Solidi piroforici, categoria 1
|
50
|
200
|
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI
Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure
Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3
|
50
|
200
|
Sezione «E» - PERICOLI PER L'AMBIENTE
|
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta
1 o di tossicità cronica 1
|
100
|
200
|
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2
|
200
|
500
|
Sezione «O» - ALTRI PERICOLI
|
O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014
|
100
|
500
|
O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1
|
100
|
500
|
O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029
|
50
|
200
|
PARTE 2 Sostanze pericolose specificate
Colonna 1
|
Numero
CAS1
|
Colonna 2
|
Colonna 3
|
|
|
|
|
Sostanze pericolose |
|
Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei:
|
Requisiti di soglia inferiore
|
Requisiti di soglia superiore
|
1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13)
|
—
|
5000
|
10000
|
2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14)
|
—
|
1250
|
5000
|
3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15)
|
—
|
350
|
2500
|
4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16)
|
—
|
10
|
50
|
5. Nitrato di potassio (cfr. nota 17)
|
—
|
5000
|
10000
|
6. Nitrato di potassio (cfr. nota 18)
|
—
|
1250
|
5000
|
7. Pentossido di arsenico, acido (V)
arsenico e/o suoi sali
|
1303-28-2
|
1
|
2
|
8. Triossido di arsenico, acido (III)
arsenioso e/o suoi sali
|
1327-53-3
|
0.1
|
9. Bromo
|
7726-95-6
|
20
|
100
|
10. Cloro
|
7782-50-5
|
10
|
25
|
11. Composti del nichel in forma polverulenta inalabile: monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel
|
—
|
1
|
12. Etilenimina
|
151-56-4
|
10
|
20
|
13. Fluoro
|
7782-41-4
|
10
|
20
|
14. Formaldeide (concentrazione ≥ 90 %)
|
50-00-0
|
5
|
50
|
15. Idrogeno
|
1333-74-0
|
5
|
50
|
16. Acido cloridrico (gas liquefatto)
|
7647-01-0
|
25
|
250
|
17. Alchili di piombo
|
—
|
5
|
50
|
18. Gas liquefatti infiammabili, categoria
1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale
(cfr. nota 19)
|
—
|
50
|
200
|
19. Acetilene
|
74-86-2
|
5
|
50
|
20. Ossido di etilene
|
75-21-8
|
5
|
50
|
21. Ossido di propilene
|
75-56-9
|
5
|
50
|
22. Metanolo
|
67-56-1
|
500
|
5000
|
23. 4, 4’-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali, in forma polverulenta
|
101-14-4
|
0.01
|
24. Isocianato di metile
|
624-83-9
|
0.15
|
25. Ossigeno
|
7782-44-7
|
200
|
2000
|
26. 2,4-Diisocianato di toluene
2,6-Diisocianato di toluene
|
584-84-9
91-08-7
|
10
|
100
|
27. Dicloruro di carbonile (fosgene)
|
75-44-5
|
0.3
|
0.75
|
28. Arsina (triidruro di arsenico)
|
7784-42-1
|
0.2
|
1
|
29. Fosfina (triidruro di fosforo)
|
7803-51-2
|
0.2
|
1
|
30. Dicloruro di zolfo
|
10545-99-0
|
1
|
31. Triossido di zolfo
|
7446-11-9
|
15
|
75
|
32. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro- dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente (cfr. nota 20)
|
—
|
0.001
|
33. Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso:
4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2- dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3- cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammideesametilfosforica,
idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone
|
—
|
0.5
|
2
|
34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi
a) benzine e nafte,
b) cheroseni (compresi i jet fuel),
c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)
d) oli combustibili densi
e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d)
|
—
|
2500
|
25000
|
35. Ammoniaca anidra
|
7664-41-7
|
50
|
200
|
36. Trifluoruro di boro
|
7637-07-2
|
5
|
20
|
37. Solfuro di idrogeno
|
7783-06-4
|
5
|
20
|
38. Piperidina
|
110-89-4
|
50
|
200
|
39. Bis (2- dimetilamminoetil)(metil)ammina
|
3030-47-5
|
50
|
200
|
40. 3-(2-etilesilossi)propilammina
|
5397-31-9
|
50
|
200
|
41. Miscele (*) di ipoclorito di sodio classificate come pericolose per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] aventi un tenore di cloro attivo inferiore al 5 % e non classificate in alcuna delle categorie di pericolo nella parte 1 dell'allegato 1.
(*) A condizione che la miscela non sia classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] in assenza di ipoclorito di sodio.
|
200
|
500
|
42. Propilammina (cfr. nota 21)
|
107-10-8
|
500
|
2000
|
43. Acrilato di ter-butile (cfr. nota 21)
|
1663-39-4
|
200
|
500
|
44. 2-Metil-3-butenenitrile (cfr. nota 21)
|
16529-56-9
|
500
|
2000
|
45. Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina
-2-tione (Dazomet) (cfr. nota 21)
|
533-74-4
|
100
|
200
|
46. Acrilato di metile (cfr. nota 21)
|
96-33-3
|
500
|
2000
|
47. 3-Metilpiridina (cfr. nota 21)
|
108-99-6
|
500
|
2000
|
48. 1-Bromo–3-cloropropano (cfr. nota
21)
|
109-70-6
|
500
|
2000
|
(1) Il numero CAS è fornito solo a titolo indicativo.
|
NOTE ALL'ALLEGATO 1
1. Le sostanze e le miscele sono classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
2. Le miscele sono assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel regolamento (CE) n. 1272/2008 nella nota 1, o nel suo ultimo adeguamento al progresso tecnico, a meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione.
3. Le quantità limite summenzionate si intendono per ciascuno stabilimento.
Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2 % della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte di detto stabilimento.
4. Se del caso, si applicano le regole seguenti, che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose.
Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze pericolose in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applicano le seguenti regole per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle pertinenti prescrizioni del presente decreto.
Il presente decreto si applica agli stabilimenti di soglia superiore se il valore ottenuto dalla somma:
q 1 /Q U1 + q 2 /Q U2 + q 3 /Q U3 + q 4 /Q U4 + q 5 /Q U5 + … è maggiore o uguale a 1,
dove q x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato, e Q UX è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 del presente allegato.
Il presente decreto si applica agli stabilimenti di soglia inferiore se il valore ottenuto dalla somma:
q 1 /Q L1 + q 2 /Q L2 + q 3 /Q L3 + q 4 /Q L4 + q 5 /Q L5 + … è maggiore o uguale a 1,
dove q x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato, e Q LX è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 del presente allegato.
Queste regole vanno utilizzate per valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l'ambiente. Di conseguenza, ognuna di esse deve essere applicata tre volte:
a) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1;
b) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele autoreattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1;
c) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1.
Le disposizioni pertinenti del presente decreto si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) è maggiore o uguale a 1.
5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto.
6. Per quanto riguarda le sostanze pericolose che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più classificazioni, ai fini del presente decreto si applicano le quantità limite più basse. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della regola di cui alla nota 4, è usata la quantità limite inferiore per ciascun gruppo di categorie di cui alle note 4, lettera a), 4, lettera b) e 4, lettera c) corrispondente alla classificazione pertinente.
7. Le sostanze pericolose con tossicità acuta che ricadono nella categoria 3, per via orale (H 301) rientrano nella voce H2 TOSSICITÀ ACUTA nei casi in cui non sia ricavabile una classificazione di tossicità acuta per inalazione, né una classificazione di tossicità acuta per via cutanea, ad esempio per la mancanza di dati conclusivi sulla tossicità per inalazione e per via cutanea.
8. La classe di pericolo «Esplosivi» comprende articoli esplosivi (cfr. l'allegato I, sezione 2.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008). Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo è nota, tale quantità è considerata ai fini del presente decreto. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo non è nota, l'intero articolo è considerato esplosivo ai fini del presente decreto.
9. È necessario effettuare prove delle proprietà esplosive delle sostanze e miscele solo se la procedura di screening di cui all'appendice 6, parte 3, delle raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri (Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite)1 stabilisce che la sostanza o miscela può avere proprietà esplosive.
10. Gli esplosivi della divisione 1.4 non imballati o reimballati sono assegnati alla categoria P1a, tranne ove sia dimostrato che il pericolo corrisponde sempre alla divisione 1.4 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
11.1. Gli aerosol infiammabili sono classificati sulla base del D.P.R. n. 741 del 21 luglio 1982 e s.m.i. emanato in attuazione della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol2(Direttiva sui generatori aerosol). Gli aerosol «estremamente infiammabili» e «infiammabili» di cui alla direttiva 75/324/CEE corrispondono agli aerosol infiammabili, rispettivamente, della categoria 1 o 2 del regolamento (CE) n. 1272/2008.
11.2. Per poter rientrare in questa categoria occorre documentare che il generatore aerosol non contiene né gas infiammabili della categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili della categoria 1.
12. Secondo l'allegato I, paragrafo 2.6.4.5, del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è necessario classificare nella categoria 3 i liquidi con un punto di infiammabilità superiore a 35 °C se sono stati ottenuti risultati negativi nel test di mantenimento della combustione L.2, parte III, sezione 32 del Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite. Questo criterio non vale però in condizioni di temperatura o pressione elevate e pertanto tali liquidi sono classificati in questa categoria.
13. Nitrato di ammonio (5 000/10 000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto contiene nitrato d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) in grado di autodecomporsi conformemente al «trough test» delle Nazioni Unite (cfr. Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite, parte III, sottosezione 38.2), il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è: - compreso tra il 15,75 % 3 e il 24,5 % 4 in peso e contiene non più dello 0,4 % del totale di sostanze combustibili/organiche oppure soddisfa i requisiti dell'allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi5; - uguale o inferiore al 15,75 % in peso, e senza limitazioni di sostanze combustibili.
14. Nitrato di ammonio (1 250/5 000): formula del fertilizzante Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio che soddisfano le prescrizioni dell'allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 e il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è: - superiore al 24,5 % in peso, a eccezione delle miscele di fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %, - superiore al 15,75 % in peso per miscele di nitrato di ammonio e di solfato di ammonio, - superiore al 28 %6 in peso, per le miscele di fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %.
15. Nitrato di ammonio (350/2 500): tecnico Include nitrato di ammonio e miscele di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è: - compreso tra il 24,5 % e il 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,4 % di sostanze combustibili, - superiore al 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,2 % di sostanze combustibili. Comprende, inoltre, soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di nitrato di ammonio è superiore all'80 % in peso.
16. Nitrato di ammonio (10/50): materiale e fertilizzanti senza specifiche («off-specs») che non hanno superato la prova di detonabilità. Include: - materiale di scarto del processo di produzione e nitrato di ammonio e miscele di nitrato di ammonio, fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio, di cui alle note 14 e 15, restituiti dall'utente finale a un produttore, a un deposito provvisorio o a un impianto di rilavorazione a fini di rilavorazione, riciclaggio o trattamento per un uso sicuro perché non soddisfano più le specifiche di cui alle note 14 e 15; - i fertilizzanti di cui alla nota 13, primo trattino, e alla nota 14 del presente allegato che non soddisfano le prescrizioni dell'allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003.
17. Nitrato di potassio (5 000 / 10 000) Include i fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma prilled/granulare) che presentano le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro. 18. Nitrato di potassio (1 250 / 5 000) Include i fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma cristallina) che presentano le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro.
19. Biogas potenziato Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il biogas potenziato può essere classificato nella voce
18 della parte 2 del presente allegato, se è stato trattato conformemente agli standard applicabili al biogas purificato e potenziato che assicurano una qualità equivalente a quella del gas naturale, compreso il tenore di metano, e che ha un tenore massimo di ossigeno dell'1 %.
20. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine Le quantità di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine si calcolano con i seguenti fattori di ponderazione:
Fattori di tossicità equivalente (TEF) – OMS 2005
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2,3,7,8-TCDD
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1
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2,3,7,8-TCDF
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0.1
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1,2,3,7,8-PeCDD
|
1
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2,3,4,7,8-PeCDF
|
0.1
|
1,2,3,7,8-PeCDF
|
0.03
|
1,2,3,4,7,8-HxCDD
|
0.1
|
1,2,3,6,7,8-HxCDD
|
0.1
|
1,2,3,4,7,8-HxCDF
|
0.1
|
1,2,3,7,8,9-HxCDD
|
0.1
|
1,2,3,7,8,9-HxCDF
|
0.1
|
1,2,3,6,7,8-HxCDF
|
0.1
|
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
|
0.01
|
2,3,4,6,7,8-HxCDF
|
0.1
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OCDD
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0.0003
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1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
|
0.01
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1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
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0.01
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OCDF
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0.0003
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(T = tetra, Pe = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa)
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Riferimento: Van den Berg et al: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and
Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds
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21. Nei casi in cui tale sostanza pericolosa ricade nella categoria liquidi infiammabili P5a o liquidi infiammabili P5b, ai fini del presente decreto si applicano le quantità limite più basse.
(1) Maggiori orientamenti sulla dispensa dalle prove si possono trovare nella descrizione del metodo A.14, cfr. regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sost anze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).
(2) GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.
(3) Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio.
(4) Il tenore di azoto del 24,5 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 70 % di nitrato di ammonio.
(5) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.
(6) Il tenore di azoto del 28 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'80 % di nitrato di ammonio.
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