Tabella di raccordo interventi edilizi e titoli abilitativi | SCIA 2
Interventi e i regimi amministrativi della sezione edilizia, contenuta nell’allegato A del decreto SCIA 2 (D.Lgs. 222/2016).
La tabella di raccordo è aggiornata con riferimenti normativi dopo l’abrogazione del D.P.R. 139/2010 e l’entrata in vigore (6 aprile 2017) del D.P.R. 31/2017, che definisce le nuove regole per l’Autorizzazione paesaggistica.
Disponibile, in allegato, la tabella di raccordo tra gli interventi e i regimi amministrativi della sezione edilizia, contenuta nell’allegato A del decreto D.Lgs. 222/2016 SCIA 2, aggiornata al D.P.R. 31/2017 riservata Abbonati in formato PDF stampabile/copiabile e formato xls.
Il Decreto Legislativo n. 222/2016, c.d. SCIA 2, ha provveduto ad un riordino complessivo dei titoli e degli atti legittimanti gli interventi edilizi prevedendo nel contempo un ampliamento della categoria degli interventi edilizi soggetti ad attività completamente libera.
A seguito dell'introduzione del decreto SCIA 2, i regimi abilitativi, sono ad oggi 5, e precisamente:
1. Attività di edilizia libera
2. Comunicazione di inizio lavorare asseverata (CILA)
3. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
4. Permesso di costruire
5. SCIA alternativa al permesso di costruire
In dettaglio:
1. Attività di edilizia libera
Come previsto dall’art. 6 della del D.P.R. 380/2001 sono realizzabili in edilizia libera, e quindi senza alcun titolo abilitativo, i seguenti interventi:
- gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)
- gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di
intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati - i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
Occorre tuttavia rispettare le norme relative a: antisismica, sicurezza, antincendio, questioni igienicosanitarie, efficienza energetica, tutela dal rischio idrogeologico, codice dei beni culturali e del paesaggio
2. Comunicazione di inizio lavorare asseverata (CILA)
Gli interventi non riconducibili a edilizia libera, a SCIA o a permesso di costruire (artt. 6, 10 e 22 del D.P.R. 380/2001) sono realizzabili previa comunicazione asseverata di inizio lavori. In particolare, l’interessato trasmette al Comune l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato.
Il tecnico attesta sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.
La comunicazione contiene i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori
3. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività i seguenti interventi:
- interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
- gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che:
-- non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
-- non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
-- limitatamente alle zone omogenee A, non comportino mutamenti della destinazione d’uso,
-- non comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004
- le varianti a permessi di costruire che
-- non incidono su parametri urbanistici e volumetrie
-- non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia
-- non alterano la sagoma dell’edificio sottoposto a vincolo (dlgs 42/2004)
-- non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire
Inoltre, sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso comunque denominati.
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, sono “interventi di manutenzione straordinaria” le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Inoltre, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso.
4. Permesso di costruire
Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a permesso di costruire. In particolare, come previsto dall’art. 10 del dpr 380/2001, gli interventi soggetti a permesso di costruire sono i seguenti:
- gli interventi di nuova costruzione
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che:
- portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
- comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
- limitatamente alle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso,
- comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004
5. SCIA alternativa al permesso di costruire
Per i seguenti interventi:
- ristrutturazione edilizia che porti a un organismo edilizio del tutto o solo in parte diverso dal precedente e che comporti modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti;
- ristrutturazione edilizia che, solo per gli immobili nei centri storici, comporti un cambio della destinazione d’uso,
- interventi che comportino modifiche della sagoma di immobili sottoposti a vincoli;
- interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica se sono disciplinati da piani attuativi, o accordi negoziali che valgono come piano attuativo, che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
- interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche.
In questi casi, dopo la presentazione della Scia è necessario aspettare almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori
In particolare, viene effettuata un’intera ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, con le eventuali concentrazione di regimi. Vengono inoltre definiti,per le attività soggette a permesso di costruire, SCIA, CILA e attività libera, i casi in cui è necessario acquisire altri titoli di legittimazione o di assenso comunque denominati.
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Interventi edilizi e relativi regimi amministrativi
La tabella di raccordo è stata aggiornata con riferimenti normativi dopo l’abrogazione del dpr 139/2010 e l’entrata in vigore (6 aprile 2017) del D.P.R. 380/2001, che definisce le nuove regole per l’Autorizzazione paesaggistica.
D.Lgs. 222/2016
TABELLA A - SEZIONE II - 1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI (Aggiornata con DPR 31/2017)
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ATTIVITÁ
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REGIME AMMINISTRATIVO
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CONCENTRAZIONE REGIMI AMMINISTRATIVI
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RIF. NORMATIVI
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01 |
Manutenzione ordinaria
Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
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Attività edilizia libera
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Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)
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dpr 380/2001 art. 3 c. 1 lett a) e art.6 c. 1 lett a)
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02 |
Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
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Attività edilizia libera
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Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)
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dpr 380/2001 art. 6 c. 1 lett a-bis)
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04 |
Manutenzione straordinaria (pesante)
Intervento di manutenzione di cui al numero 2 che preveda opere interne che riguardino le parti strutturali dell’edificio.
Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:
- opere interne che riguardino le parti strutturali dell’edificio
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SCIA
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Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2
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dpr 380/2001 art.3, c. 1 lett b) e art. 22 c. 1 lett a)
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08 |
Ristrutturazione (cosiddetta “pesante”)
Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
- non prevedano la completa demolizione dell’edificio esistente
e comportino:
1.aumento del volume complessivo 2. modifiche al prospetto dell’edificio 3. cambio d’uso urbanisticamente rilevante nel centro storico
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Autorizzazione silenzio-assenso ai sensi dell’art.20 del dpr n.380/2001
o
SCIA alternativa all’autorizzazione
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Nel caso di presentazione di SCIA alternativa all’autorizzazione, l’istanza è presentata 30 giorni prima dell’avvio dei lavori.
Nel caso in cui l’autorizzazione o la SCIA alternativa all’autorizzazione si riferiscano ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezioni 1.1 o 1.2 la relativa istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi
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dpr 380/2001 art. 10, c. 1 lett c) e artt. 20 e 23 c. 1 lett a)
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Segue in allegato
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