Piano manutenzione e Registro controlli impianti elettrici | 2018
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22 Novembre 2024 | ||
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Piano manutenzione e Registro controlli impianti elettrici | 2018 D.Lgs. 81/2008 | D.P.R 462/2001 | DM 38/2008 | CEI 0-10 Il Documento allegato è estratto dalla Guida CEI 0-10 "Guida Guida alla manutenzione degli impianti elettrici" ed intende essere di appoggio alla Redazione del Piano di manutenzione di impianti elettrici ai sensi del D.Lgs. 81/2008 o di RTV di Prevenzione Incendi. E' inoltre riportato, in allegato, un Modello di Piano di manutenzione degli impianti elettrici in accordo con l'Allegato F della stessa norma (relativo ad un componente), che in questa veste, può essere considerato il "Registro dei controlli" seguirà prossimo aggiornamento con altre Schede da integrare nel Piano (formato doc). Il Testo Unico Sicurezza, D.Lgs. 81/2008, al titolo III, riporta le disposizioni per l’uso uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale ed in particolare gli articoli dall’80 all’87 per gli impianti e apparecchiature elettriche. Tra questi, l’articolo 86 pone in capo al datore di lavoro dell’obbligo di effettuare regolarmente verifiche e controlli sull’impianto elettrico. D.Lgs. 81/23008 Art. 86. Verifiche e controlli 1. Ferme restando le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1. 3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza. Il MISE avrebbe dovuto definire, tramite un decreto attuativo, di cui al comma 2, le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, che alla data, sono inerenti solo gli Impianti di terra e impianti di protezione dai fulmini secondo il D.P.R. 462/2001, ma non per gli impianti elettrici nel loro complesso. L'assenza del decreto attuativo non rimanda l'obbliga per il datore di lavoro di effettuare regolare manutenzione all'impianto elettrico nel suo complesso, di mantenere un registro dei controlli a disposizione dell'autorità di vigilanza. Impianti elettrici nei locali medici: verifiche - Inail Il DPR 462/2001 obbliga datore di lavoro la verifica periodica degli impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione secondo la periodicità riportate in tabella 1. Le verifiche previste dal DPR 462/2001 devono essere richieste alla ASL territorialmente competente o ad un Organismo abilitato alle verifiche (MISE). L’elenco completo degli Organismi è disponibile sul sito del MISE al seguente link. Oltre a quanto richiesto dal DPR 462/2001, il datore di lavoro deve provvedere affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente. L’esito dei controlli dovrà essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza. L'Organismo abilitato alle verifiche periodiche deve svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 tipo A, su istallazioni ed impianti secondo quanto indicato nel Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (articolo 4, comma 2; articolo 6, comma 2 e articolo 7). http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2018869 Manutenzione ordinaria D.P.R. 462/2001 Art. 1. Ambito di applicazione Nel corso degli anni, il CEI ha reso disponibili diverse norme e guide dedicate alle verifiche ed alla manutenzione degli impianti, nella seguente tabella 2 sono elencate le principali norme e guide usate: La CEI 0-10, riporta una tabella specifica per le Tipologie di lavoro e professionalità dei tecnici che possono svolgerlo: Tabella 2 - Tipologie di lavoro e professionalità dei tecnici Per il DM 37/2008: - il collaudo è obbligatorio solo se ed in quanto imposto da specifiche disposizioni riguardanti particolari tipologie di impianti; DM 37/2008 1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3. 2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite. 3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, P 6 kw. 4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas. 5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura. Art. 9. Certificato di agibilità 1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti. Art. 10. Manutenzione degli impianti 1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3. 2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità. 3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche. D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418 CEI 0-10 Dalla Guida sono escluse le manutenzioni dei seguenti impianti: - gli impianti elettrici dei luoghi con pericolo di esplosione; La Guida contiene le indicazioni relative alla manutenzione degli impianti elettrici di bassa tensione allo scopo di favorire il mantenimento nel tempo dei requisiti di sicurezza previsti dalle Norme CEI e, più in generale, dalla regola dell’arte. Essa può essere utilizzata anche quale riferimento per l’applicazione delle prescrizioni relative alla manutenzione prevista nella documentazione di progetto degli impianti elettrici conformemente alla Guida CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici. La Guida si propone, anche, come lo strumento che il CEI mette a disposizione di quanti, ai sensi del decreto legislativo 81/2008, sono chiamati a fare la valutazione dei rischi nelle attività lavorative ed a redigerne il relativo documento tenuto conto di quanto imposto ai datori di lavoro. Manutenzione (CEI 31-34) Combinazione di azioni eseguite per mantenere o riportare un componente dell’impianto nelle condizioni in cui possa soddisfare alle prescrizioni relative specifiche ed effettuare le funzioni richieste. Definizioni riportate nella Guida CEI 0-3 Manutenzione ordinaria (Articolo 2.5) Per manutenzione ordinaria di un impianto si intendono gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell’impianto o la loro destinazione d'uso. Manutenzione straordinaria (Articolo 2.4) Per manutenzione straordinaria di un impianto si intendono gli interventi, con rinnovo e/o sostituzione di sue parti, che non modifichino in modo sostanziale le sue prestazioni, siano destinati a riportare l’impianto stesso in condizioni ordinarie di esercizio, richiedano in genere l’impiego di strumenti o attrezzi particolari, di uso non corrente, e che comunque non rientrino negli interventi relativi alle definizioni di nuovo impianto, di trasformazione e di ampliamento di un impianto e che non ricadano negli interventi di manutenzione ordinaria. Si tratta di interventi che, pur senza obbligo di redazione del progetto da parte di un professionista abilitato, richiedono una specifica competenza tecnico-professionale e la redazione da parte dell’installatore della dichiarazione di conformità. Definizioni riportate nella Norma CEI 56-50 Manutenzione preventiva (Articolo 191-07-07) Manutenzione eseguita ad intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un componente dell’impianto. Manutenzione correttiva (Articolo 11-07-08) La manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di una avaria e volta a riportare un’entità nello stato in cui essa possa eseguire l’azione richiesta. Manutenzione controllata (Articolo 11-07-09) Un metodo che permette di assicurare una qualità del servizio desiderata mediante l’applicazione sistematica di tecniche di analisi che usano mezzi di supervisione centralizzata e/o un campionamento per minimizzare la manutenzione preventiva e ridurre la manutenzione correttiva. Manutenzione programmata (Articolo 11-07-10) Manutenzione svolta in accordo con un piano temporale stabilito. Manutenzione non programmata (Articolo 11-07-11) Manutenzione svolta non in accordo ad un piano temporale stabilito, ma dopo la ricezione di una indicazione riguardante lo stato di una entità. Definizioni riportate nella Norma UNI 10147 Manutenzione ciclica (Articolo 3.9.2) Manutenzione preventiva periodica di base a cicli di utilizzo predeterminati Manutenzione predittiva (Articolo 3.9.3) Manutenzione preventiva effettuata a seguito dell’individuazione e della misurazione di uno o più parametri e dall’estrapolazione secondo modelli appropriati del tempo residuo prima del guasto. Manutenzione sotto condizione (Articolo 3.9.4) Manutenzione preventiva subordinata al raggiungimento di un valore limite predeterminato. Manutenzione migliorativa (Articolo 3.10) Insieme delle azioni di miglioramento o piccola modifica che non incrementano il valore patrimoniale dell’entità. Definizioni riportate nelle Norme 11-27 Definizioni di PES e PAV (11-27/1 Articolo 4.1) Nella presente Norma Sperimentale, in accordo con la Norma CEI EN 50110-1 e successiva variante, si riportano le definizioni, relative alle Persone, armonizzate con quelle riportate in altre Norme, in particolare nella Norma CEI 64-8, al fine di evitare erronee interpretazioni da parte degli utilizzatori. Sono state quindi armonizzate tra loro le seguenti definizioni: - Persona formata ed esperta (CEI EN 50110-1) con Persona esperta (futura 64-8: attualmente “Persona Istruita”); Si precisa agli Utenti della presente Norma Sperimentale che essa ovviamente non si sostituisce alle disposizioni legislative in materia ma ne è una pratica applicazione, soprattutto in relazione alla necessità di formare, istruire e avvertire preventivamente le Persone cui affidare lavori pericolosi. Persona esperta (PES) (11-27/1 Articolo 4.2) “Persona formata in possesso di specifica istruzione ed esperienza tali da consentirle di evitare i pericoli che l’elettricità può creare [IEV 826-09-01 modificata]”. In particolare, persona che, con adeguata attività e/o percorso formativo e maturata esperienza, ha acquisito quanto segue: - conoscenze generali dell’antinfortunistica elettrica; Persona avvertita (PAV) (11-27/1 Articolo 4.3) “Persona formata, adeguatamente istruita in relazione alle circostanze contingenti, da Persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare [IEV 826-09-02 modificata]”. In particolare, persona che, con adeguata formazione, ha acquisito quanto segue: - conoscenza dell’antinfortunistica elettrica relativa a precise tipologie di lavoro Persona comune (PEC) (11-27/1 Articolo 4.4) “Persona non esperta e non avvertita nel campo delle attività elettriche [IEV 826-09-02 modificata].” In particolare, persona che può operare autonomamente solo in assenza completa di rischio elettrico, oppure sotto sorveglianza di PES o PAV quando vi sia presenza di rischi elettrici residui. Persona preposta alla conduzione dell’impianto elettrico (per brevità responsabile dell’impianto) (11-27/1 Articolo 4.5) “Persona designata alla diretta responsabilità della conduzione dell’impianto elettrico. Ove necessario, parti di tale responsabilità possono essere assegnate ad altri.” In particolare, persona responsabile: a) della pianificazione e della programmazione dei lavori; Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa (preposto ai lavori) (11-27/1 Articolo 4.6) “Persona designata alla diretta responsabilità della conduzione del lavoro. Ove necessario, parti di tale responsabilità possono essere assegnate ad altri.” In particolare, persona incaricata e responsabile dell’esecuzione del lavoro, che deve dare applicazione, nei casi previsti, al documento di valutazione dei rischi (vedi 4.5), ponendo in opera le misure di protezione necessarie. Nel caso di lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I, può essere delegata a poter intervenire, in situazioni di emergenza, sugli organi di sezionamento e protezione dell’impianto. Definizioni riportate nella Guida CEI 64-14 L’esame dell’impianto consiste in un controllo di rispondenza dell’opera realizzata ai dati di progetto ed alla regola dell’arte e deve essere condotto in maniera da consentire l’emanazione di un parere affidabile da parte dei verificatori. Durante l’esame si devono prendere tutte le precauzioni per garantire la sicurezza delle persone ed evitare danni ai beni ed ai componenti installati. Verifica (Articolo B.1) La verifica consta di due momenti: l’esame a vista e l’esecuzione delle prove Esame a vista (Articolo B.1.1) L’esame a vista ha il fine di controllare che l’impianto elettrico sia stato realizzato secondo le Norme CEI. Questo esame è preliminare alle prove e deve accertare che i componenti siano: - scelti e messi in opera correttamente; - non danneggiati visibilmente. L’esame può essere di due tipi: ordinario o approfondito. Esame a vista ordinario (Articolo B.1.1.1) L’esame ordinario è una ispezione che identifica, senza l’uso di utensili o di mezzi di accesso, quei difetti dei componenti elettrici che sono evidenti allo sguardo (ad esempio mancanza di ancoraggi, connessioni interrotte, involucri rotti, dati di targa, ecc.). Questo esame deve essere sempre eseguito. Esame a vista approfondito (Articolo B.1.1.2) L’esame a vista approfondito è una ispezione che viene fatta in aggiunta alla precedente ed evidenzia tutti quei difetti (ad esempio errata installazione, connessioni non effettuate, morsetti lenti, ecc.) che possono identificarsi solo usando attrezzi (ad esempio strumenti, utensili e scale). Prove (Articolo B.1.2) Per prova si intende l’effettuazione di misure o di altre operazioni sull’impianto elettrico mediante le quali si accerta la rispondenza dell’impianto alle Norme CEI. La misura comporta l’accertamento di valori mediante l’uso di appropriati strumenti. Tipi di verifica (Articolo B.2) Le verifiche possono essere iniziale, periodica e straordinaria. Non esiste sostanziale differenza fra i vari tipi di verifiche in quanto esse devono essere condotte in maniera da accertare la sicurezza dell’impianto. Tuttavia in fase di verifica periodica può essere necessario ripetere alcune prove effettuate all’atto della verifica iniziale quando certe condizioni dell’impianto non siano mutate. Verifica iniziale (Articolo B.2.1) È l’insieme delle procedure con le quali si accerta la rispondenza dell’impianto alle Norme CEI ed alla documentazione di progetto prima della messa in servizio dell’impianto. Verifica periodica (Articolo B.2.2) È l’insieme delle procedure con le quali si accerta il permanere dei requisiti riscontrati all’atto della verifica iniziale. Verifica straordinaria (Articolo B.2.3) È l’insieme delle procedure con le quali si accerta la rispondenza dell’impianto alle Norme CEI ed alla documentazione di progetto aggiornato in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti dell’esame esistente. Periodicità degli interventi di manutenzione Per fare in modo che gli impianti elettrici ed i loro componenti siano mantenuti in condizioni soddisfacenti per il loro impiego, occorre effettuare su di essi regolari verifiche periodiche oppure assoggettare gli impianti a supervisione continua da parte di personale esperto. La manutenzione deve essere eseguita in funzione dell’esito dei controlli. La periodicità deve essere stabilita considerando, per ciascun componente dell’impianto, i deterioramenti prevedibili. Redazione del piano di manutenzione La stesura del piano richiede, oltre alla conoscenza dei dati in precedenza ricordati, un esame di tutti i problemi che può creare la messa fuori tensione dell’impianto per le operazioni di manutenzione. Esso deve definire gli interventi necessari e le modalità (chi, come e quando) di esecuzione. Di seguito si elencano alcuni elementi che si ritengono necessari per la definizione del piano: - individuazione dei componenti per i quali non sono previsti dal costruttore e dalla Norma di prodotto Il piano della manutenzione Il piano di manutenzione viene, in genere, realizzato mediante programmi di lavoro, riportati su schede e/o programmi informatici, ove sono indicate le operazioni di controllo e di manutenzione ritenute necessarie per prevenire avarie, guasti e disservizi (7). Il piano si articolerà essenzialmente in due parti: Delimitazione della zona di lavoro (CEI 11-27 Articolo 1.2.10) La delimitazione materiale della zona di lavoro si effettua mediante apposizione di ostacoli, barriere, difese, setti isolanti, ecc. atti ad impedire alle persone ed agli oggetti mobili non isolati ad essi collegati la penetrazione accidentale nella zona di guardia per cui risulta realizzata la protezione contro i contatti diretti. In figura 9 riportato un esempio di delimitazione della zona di lavoro per lavori fuori tensione. Nei confronti delle parti attive in tensione a cui non si può accedere senza deliberato proposito, è sufficiente realizzare una delimitazione monitori, costituita per esempio da nastri e catenelle, integrata da apposita segnaletica che ne vieti il superamento. Nella Appendice E sono riportati alcuni cartelli monitori utilizzabili nelle manutenzioni elettriche. Fig. Delimitazione della zona di lavoro Il Piano di Manutenzione si articola nei seguenti documenti: segue |
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