“Glossario” unico per l'Edilizia libera: a breve in Gazzetta
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22 Novembre 2024 | ||
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“Glossario” unico per l'Edilizia libera MIT - 22 febbraio 2018 Approvato il 22 febbraio 2018, con l’intesa in Conferenza Unificata, il decreto che contiene il cosiddetto “glossario”, un elenco delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ossia senza alcun titolo abilitativo già previste dalla legge del 2001. Per fare qualche esempio, opere come l'impianto di condizionamento o altri impianti e lavori di ripristino come i tinteggi. Il provvedimento - adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - si inquadra nell’azione di Governo volta alla semplificazione e trasparenza delle procedure amministrative, all’eliminazione degli ostacoli per le attività dei privati e all’accrescimento della fiducia dei cittadini e degli operatori di settore, garantendo certezza sui regimi applicabili alle attività private e salvaguardando la libertà di iniziativa economica. Il “glossario” garantisce omogeneità di regime giuridico su tutto il territorio nazionale, fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore sulle attività edilizie - e in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio. Il completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire, è demandato a successivi decreti da adottare con le stesse modalità. La lista completa di tutti gli interventi liberi sarà approvata con uno schema di decreto di attuazione del dlgs 222/2016 (decreto SCIA 2) sulle attività e i procedimenti edilizi (articolo 1, comma 2) che avrebbe dovuto essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (9 febbraio 2017). _______ 1. Attività di edilizia libera Come previsto dall’art. 6 della del dpr 380/2001 sono realizzabili in edilizia libera, e quindi senza alcun titolo abilitativo, i seguenti interventi: - gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) Occorre tuttavia rispettare le norme relative a: antisismica, sicurezza, antincendio, questioni igienicosanitarie, efficienza energetica, tutela dal rischio idrogeologico, codice dei beni culturali e del paesaggio. Fonte: MIT |
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