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Macchine Allegato IV Processo marcatura CE
L’allegato IV della Direttiva macchine 2006/42/CE definisce un elenco (non esaustivo) di macchine particolarmente pericolose, per le quali il processo di marcatura CE sia più cautelativo, transitando attraverso un Organismo Notificato o se applicata norma armonizzata che copre completamente i RESS è possibile anche solo il Controllo Fabbricazione Interno (IFC).
Il Presente focus, con illustrazione e immagini, e con riportate le note dalla Guida Ufficiale, intende fornire un quadro generale del percorso di marcatura CE per tali macchine.
L’allegato IV della Direttiva macchine 2006/42/CE definisce un elenco di categorie di macchine che possono essere soggette a una delle due procedure di valutazione della conformità a cura di un Organismo Notificato ON:
1. Esame CE del tipo 2. Garanzia qualità totale
Se per la Valutazione dei Rischi è applicata una norma armonizzata che copre completamente i RESS è possibile:
3. Controllo fabbricazione interno (No ON)
Le macchine che appartengono ad una delle categorie elencate all’allegato IV possono anche essere oggetto delle procedure di valutazione della conformità con controllo interno, come detto, quando sono fabbricate conformemente alle norme armonizzate che disciplinano tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili.
L’elenco definito dall'allegato IV non è esaustivo.
Estratto ...
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Commento Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - 2010 IT dei punti 14 e 15
"I dispositivi amovibili di trasmissione meccanica di cui al punto 14, comunemente noti come “alberi di presa di forza” (PTO) sono componenti amovibili di trasmissione dell’energia fra la macchina semovente o un trattore e la macchina azionata, ad esempio una macchina agricola trainata – cfr. § 45: commenti sull’articolo 2, lettera f).
I dispositivi amovibili di trasmissione meccanica devono sempre essere immessi sul mercato insieme con un riparo adeguato. I ripari per i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica possono anche essere immessi sul mercato singolarmente, come componenti di sicurezza - tali ripari sono coperti dal punto 15."
Commento Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - 2010 IT del punto 16
"I ponti elevatori per veicoli di cui al punto 16 sono ponti elevatori fissi, mobili o amovibili progettati per il sollevamento di veicoli interi da terra allo scopo di effettuare ispezioni e lavorare sopra o sotto il veicolo mantenuto in posizione sollevata. I ponti elevatori per veicoli a corsa corta non destinati a lavorare al di sotto dei veicoli non sono coperti dal punto 16. Essi comprendono le macchine destinate alla manutenzione di veicoli quali, ad esempio, automobili, motociclette, motoslitte, autocarri, autobus, tram, vagoni ferroviari e carrelli industriali. Essi includono anche gli insiemi di dispositivi di sollevamento inseriti in un sistema sincronizzato di sollevamento dell’aeromobile ai fini di ispezione o manutenzione."
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Indice
1. Premessa 2. Macchine Allegato IV 3. Procedure - Valutazione conformità 3.1 Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine 3.2 Esame CE del tipo 3.2.1 Domanda d’esame CE del tipo 3.2.2 Contenuto dell’esame CE del tipo 3.2.3 L’attestato di esame CE del tipo 3.3 Garanzia qualità totale 3.3.1 Domanda di valutazione del sistema di garanzia qualità totale 3.3.2 Obiettivi e contenuto del sistema di garanzia qualità totale 3.3.3 Valutazione del sistema di garanzia qualità totale 3.3.4 Vigilanza sul sistema di garanzia qualità totale 3.3.5 Attuazione e modifica del sistema di garanzia qualità totale 4. Dichiarazione CE di conformita' 5. Marcatura CE
Bibliografia
Allegati
Fonti: 1. Direttiva 2006/42/CE Direttiva 2006/42/CE 2. Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - 2010 IT
Certifico Srl IT - Rev. 00 2017
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