Requisiti Veicoli ADR | Rev. 0.0 2019
Appunti Merci Pericolose | ||
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Requisiti Veicoli ADR ID 8372 | 16.05.2019 Il presente elaborato illustra i requisiti dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci pericolose (ADR), analizzandone le differenti tipologie in base alla modalità di trasporto ed i relativi equipaggiamenti. Il documento risulta essere così strutturato: Premessa Le merci pericolose (ad es.: carburanti, petrolio, ecc.) possono essere trasportate su strada nel rispetto della vigente normativa ADR: - in colli, Il trasporto di merci pericolose su strada può essere effettuato utilizzando veicoli e loro complessi ("unità di trasporto" così come definite dalla norma ADR) che presentano determinate caratteristiche del veicolo base (veicolo a motore o suo rimorchio privo della carrozzeria) e del veicolo carrozzato (veicolo base allestito con specifica carrozzeria del tipo a cassone, a furgone, a cisterna, ecc.). Per unità di trasporto, secondo l'ADR (ADR 1.2.1), si intende alternativamente: - veicolo a motore senza rimorchio, oppure Pertanto l'unità di trasporto può essere un: - autocarro, La norma non consente il trasporto di merci pericolose con più di un rimorchio o semirimorchio (ADR 8.1.1). L'ADR regolamenta il trasporto di merci pericolose su strada dettando: - prescrizioni generali relative agli equipaggi, all'equipaggiamento e all'esercizio dei veicoli nonché alla documentazione che deve trovarsi a bordo del veicolo; - prescrizioni supplementari relative al trasporto di singole classi o di materie particolari. In linea generale, fatte salve alcune eccezioni, è vietato il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità. ... Veicoli per il trasporto di merci pericolose in colli o alla rinfusa Il trasporto di merci pericolose in colli ed alla rinfusa può essere effettuato con idonei veicoli aventi carrozzeria chiusa, aperta o coperta e nel completo rispetto delle condizioni di trasporto valide per ciascuna delle materie specificate nell'ambito dell'accordo ADR. Queste condizioni particolari di trasporto eventualmente prescritte sono normalmente indicate nelle disposizioni speciali per il trasporto riportate alle colonne [16], [17], [18] e [19] della Tabella A del cap. 3.2, ma prescrizioni per la carrozzeria possono anche trovarsi nelle disposizioni speciali del Cap. 3.3 ADR riportate alla colonna [6] della stessa Tabella A. Si definisce: - veicolo coperto o chiuso, un veicolo la cui carrozzeria è costituita da una cassa che può essere chiusa (carrozzeria a "furgone"); ... Tipi di veicolo per il trasporto di merci in colli o alla rinfusa Secondo la normativa ADR a tutti i veicoli, compresi quelli utilizzati per il trasporto in colli ed alla rinfusa, sono applicabili alcune prescrizioni di carattere generale che, di fatto risultano sempre soddisfatte in quanto il loro rispetto è già richiesto per l'approvazione dei veicoli ai fini della loro ordinaria circolazione. Secondo la normativa ADR, sono infatti applicabili a tutti i veicoli per il trasporto di merci pericolose, le seguenti prescrizioni della Sezione 9.2.1: - requisiti di rispondenza del sistema di frenatura alla direttiva 71/320/CEE. Questa condizione risulta già soddisfatta in sede di omologazione del veicolo stesso; Come già affermato sopra, i primi due requisiti sono già richiesti dalle vigenti disposizioni regolamentari nazionali e comunitarie riguardanti i veicoli in circolazione. Il terzo requisito riguardante il riscaldatore a combustione, eventualmente presente sul veicolo, deve essere invece rispettato secondo i criteri dell'ADR. Per il trasporto di determinate merci pericolose sono necessari alcuni tipi di veicolo le cui caratteristiche sono prescritte nei codici riportati nelle colonne [16] (codici "V" disposizioni speciali per trasporto in colli) e [17] (codici "VC" e "AP" disposizioni speciali per trasporto alla rinfusa) (es. chiuso, aerato, con regolazione termica, ecc.). Eventuali ulteriori prescrizioni possono essere indirettamente contenute anche nelle disposizioni speciali per il carico e lo scarico del tipo "CV", identificate dai codici presenti nella colonna [18] e nelle disposizioni speciali per l'esercizio del tipo "S", identificate dai codici presenti nella colonna [19] della tabella nominativa dell'ADR. Queste condizioni particolari possono riguardare la carrozzeria dell'unità di trasporto. Ad esempio: - le unità di trasporto per merci in colli della classe 4.1, possono essere munite di impianto isotermico refrigerante per il trasporto di determinate materie o di aperture di aerazione del vano di carico, se si tratta di veicolo chiuso; In ogni caso, in linea generale, per il trasporto di merci pericolose in colli o alla rinfusa delle classi 2, 3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, non è necessaria la visita e prova del veicolo ed il conseguente aggiornamento della carta di circolazione. In relazione al tipo di merce trasportata la verifica dell'idoneità del veicolo e della presenza in esso delle dotazioni di sicurezza, nonché il rispetto delle altre condizioni di trasporto, compete al vettore (impresa di trasporto e conducente) in quanto trattasi di "norma di comportamento da osservare durante la circolazione". Pertanto si ribadisce che, nella generalità dei casi, per il trasporto di merci in colli o alla rinfusa, non sussiste l'obbligo dell'accertamento con collaudo dell'idoneità del veicolo al tipo di trasporto effettuato tranne che per le seguenti specifiche fattispecie - trasporto in colli delle merci della classe 1; Veicoli base di tipo approvato L'ADR definisce quale veicolo base, ogni veicolo a motore o suo rimorchio incompleto cioè telaio cabinato, telaio di rimorchio, trattore per semirimorchio, ecc., e quindi senza riferimento alla particolare carrozzeria finale che può essere una cisterna, una batteria, ecc. L'approvazione o l'omologazione del veicolo base è obbligatoria per i veicoli destinati al trasporto di merci pericolose in cisterna o al trasporto di esplosivi in colli, come meglio sotto specificati, adibiti a: - trasporti nazionali: tutti con le sole eccezioni previste dalle norme di recepimento dell'ADR 2009 per i veicoli cisterna costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997; - trasporti internazionali: tutti. I diversi tipi di veicoli base omologati ed approvati si distinguono mediante una sigla: Caratteristiche dei veicoli base EX/II, EX/III, AT, FL I veicoli base delle unità di trasporto EX/II, EX/III, AT, FL, devono essere conformi alle prescrizioni del capitolo 9.2 dell'allegato B dell'ADR che stabilisce le caratteristiche particolari delle diverse tipologie di veicolo. Le specifiche si riferiscono ai seguenti equipaggiamenti: - EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO (ADR 9.2.2) E sono riassunte ed indicate nella seguente tabella: .... Stacca-batteria La presenza di questo dispositivo è prescritta solo per i veicoli di tipo FL ed EXIII. Lo stacca-batterie è un interruttore che ha la funzione di interrompere tutti i circuiti elettrici del veicolo, fatta eccezione per i circuiti permanentemente alimentati. Deve essere montato il più vicino possibile alla batteria. Inoltre la norma stabilisce che se si tratta di un interruttore unipolare che interrompe cioè un solo polo del circuito, deve essere posto sul cavo di alimentazione (polo positivo) e non sul conduttore di massa (polo negativo). Un dispositivo di comando dell'interruttore deve trovarsi nella cabina di guida. Tale comando deve essere a movimento complesso, protetto pertanto da ogni possibile azionamento accidentale. Altri comandi dell'interruttore con eguali caratteristiche di protezione possono trovarsi sul veicolo, ma debbono essere chiaramente identificati. Lo stacca-batteria deve interrompere i circuiti entro 10 secondi dopo l'azionamento del suo comando. L'interruttore va posto in una scatola opportunamente protetta da polveri e da umidità con adeguato grado di protezione secondo la norma CEI 60529. Anche i collegamenti elettrici sullo stacca-batteria devono garantire adeguato grado di protezione secondo la norma CEI 60529, a meno che tali collegamenti si trovino protetti da cuffie di gomma e si trovino all'interno del cofano della batteria. [...] segue in allegato ________ Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019 Fonte:
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