Efficienza energetica edifici | Quadro normativo 2018
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27 Novembre 2024 | ||
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Efficienza energetica edifici | Quadro normativo 2018 Le Direttive EPBD quadro UE, con la proposta di aggiornamento della Direttiva 2010/31/UE prevista nel 2018 (COM/2016/0765) e tutta la principale normativa nazionale dal 1976 al 2018. L'efficienza energetica rappresenta uno dei modi più efficaci dal punto di vista economico per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti. Sotto molti aspetti, può quindi essere considerata la maggiore risorsa energetica dell'Europa. Circa il 40% del consumo finale di energia è assorbito da case, uffici pubblici e privati, negozi e altre categorie di edifici. Nelle abitazioni civili, due terzi della percentuale sono di fatto utilizzate per il riscaldamento degli ambienti. Il miglioramento dell’efficienza energetica comporta vantaggi per l'insieme dell'economia europea e ancor di più per lo sviluppo a livello locale. Si calcola che i benefici diretti dei risparmi energetici, qualora fosse raggiunto l'obiettivo della riduzione del 20% nel 2020, saranno pari a 220 miliardi di euro l'anno. Il potenziale di risparmio energetico non ancora sfruttato è perciò particolarmente ampio ed i benefici economici indiretti potrebbero essere elevati. Le Direttive EPBD quadro UE (update 2018) 1. Direttiva 2002/91/CE La direttiva richiedeva che gli Stati membri rafforzassero i loro regolamenti edilizi e introducessero la certificazione energetica degli edifici. Più specificamente, ha richiesto agli Stati membri di conformarsi all'articolo 7 (Certificati di rendimento energetico), all'articolo 8 (Ispezione delle caldaie) e all'articolo 9 (Ispezione dei sistemi di condizionamento dell'aria). 2. Direttiva 2010/31/UE 3. Proposta di revisione della direttiva sulla direttiva EPBD (COM/2016/0765) A seguire le principali tappe normative nazionali sull'efficienza energetica in edilizia. 1. Legge n. 373/1976 La prima norma (Legge n. 373/1976) redatta per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici risale al 1976. Essa fu emanata perché in quegli anni si manifestava per la prima volta in Europa una vera e propria crisi petrolifera, che fece balzare alle stelle il prezzo del petrolio. 2. Legge n. 10/1991 La legge 10 del 9 gennaio 1991 detta le: Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia L'obiettivo della Legge è la riduzione dei consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea. 3. DPR n. 412/1993 Nel 1993 fu emanato il decreto di attuazione della Legge 10, il DPR n. 412/1993: Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 Il DPR 412/1993 ha introdotto: - classificazione del territorio nazionale in funzione del numero di gradi giorno 4. Direttiva 2002/91/CE - EPBD I (Energy Performance of Building Directive I) Nel 2002 il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione emanano la direttiva 2002/91/CE, detta EPBD (Energy Performance of Building Directive), con lo scopo di orientare l’attività edilizia dei paesi membri verso una concezione di efficienza energetica che consenta di perseguire anche obiettivi rivolti alla riduzione dell’impatto ambientale ed al contenimento dell’inquinamento. L’EPBD in ottemperanza al Protocollo di Kyoto, indirizza gli stati membri verso una riduzione degli inquinanti gassosi emessi, attraverso alcune misure correttive in svariati ambiti, tra cui anche l’edilizia, con l’obiettivo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l’efficacia sotto il profilo dei costi. La sostanziale novità introdotta dalla EPBD è l’attenzione posta all’efficienza energetica dell’edilizia esistente che, qualora interessata da significative ristrutturazioni, diviene soggetta anch’essa a vincoli prestazionali. 5. D.Lgs. 19/08/2005 n.192 Il recepimento della prima versione della direttiva da parte di parecchi Stati membri è stato lento e l'attuazione, a livello nazionale, diseguale. Il Governo italiano è stato tra i primi paesi ad emanare una legge per il recepimento della Direttiva 2002/91/CE: il D.lgs. 19/08/2005 n.192, entrato ufficialmente in vigore l'8 ottobre 2005, corretto l'anno successivo con il D.Lgs. 311/2006. Con questi provvedimenti è stata costituita una cornice normativa all'interno della quale le Regioni possono esplicitare le loro competenze, sviluppare specificità e cogliere opportunità proprie dei loro contesti (ciò è stato possibile anche grazie alla modifica del Titolo V della Costituzione che rende l’energia materia concorrente tra Stato e Regioni, rif. D.lgs. 31/03/1998, n.112; D.lgs. 192/2005, art. 17). Una delle criticità dei decreti legislativi citati è stata la previsione di vari decreti attuativi a cui si aggiunge comunque la possibilità di libera iniziativa delle Regioni. Il successivo D.lgs. 30/05/2008, n.115, oltre a recepire la direttiva europea 2006/32/CE (successivamente abrogata dalla direttiva UE 2012/27/UE) concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della Direttiva 93/76/CEE del Consiglio, integra le disposizioni del D.lgs. 192/2005 decretando che, nell’attesa dei suoi provvedimenti attuativi vadano applicate le disposizioni contenute nell’allegato III, arrecante disposizioni concernenti le metodologie di calcolo e i requisiti che devono possedere i soggetti abilitati alla certificazione energetica. Nell’agosto 2008, con la L. 6/08/2008, n.133 (D.L. 25 giugno 2008, n. 112), nel percorso dell’applicazione della certificazione energetica si fa purtroppo un passo indietro; vengono infatti abrogati, a partire dal 22/08/2008, i commi 3 e 4 dell’art.6 del D.lgs. 192/2005. Tali commi prevedevano l’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica all’atto notarile in caso di compravendita o locazione di un immobile. Non decadeva in ogni caso l’obbligo della consegna, da parte del soggetto venditore, dell’attestato di certificazione energetica all’acquirente dell’immobile. 6. D.P.R. n. 59/2009 7. D.M. 26/06/2009 8. D. Lgs. 28/2011 (Decreto rinnovabili) 9. Decreto 22 novembre 2012 Il 13/12/2012, sulla G.U. n. 290, viene pubblicato il Decreto 22 novembre 2012 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" il quale modifica il D.M. 26 giugno 2009; tra gli aggiornamenti più importanti vi è, all'art. 2 comma 4, l'abrogazione del paragrafo 9 dell'allegato A concernente l'autodichiarazione in classe G del proprietario dell'immobile (opzione contestata già più volte dalla Commissione Europea con vari richiami e comunicati - vedi Procedura di infrazione) 11. Direttiva 2010/31/UE - EPBD II (Energy Performance of Buildings Directive II) La Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia, definisce l'APE (Attestato di Prestazione Energetica). L'Attestato di Prestazione Energetica è un documento riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica da esso designata in cui figura il valore risultante dal calcolo della prestazione energetica di un edificio o di un’unità immobiliare effettuato seguendo una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici in conformità del quadro generale comune di cui all’allegato I. Tale metodologia è adottata a livello nazionale o regionale. 12. D.L. 63/2013 Il D.L. 63/2013 (GU Serie Generale n.130 del 5-6-2013), oltre a recepire la Direttiva 2010/31/UE, interviene sul D.lgs. 192/2005 aggiornandone il testo: indica nuove regole per l'efficienza del patrimonio edilizio e rende obbligatorio l'APE (Attestato di Prestazione Energetica). La metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, prevista dal D.L. 63/2013, entra successivamente in vigore, così come precisato dalla Circolare del 7 agosto 2013 del MiSE, con l'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi. Tale disposto permette quindi di porre fine alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia. Il D.L. 63/2013 viene convertito in legge con modificazioni dalla L. 03/08/2013 n. 90. 14. D.P.R. 16/04/2013, n.75 Il 27 giugno 2013 viene anche pubblicato il D.P.R. 16/04/2013, n.75 riguardante i criteri di accreditamento per esperti e organismi per la certificazione energetica degli edifici. 15. D.M. 26 giugno 2015 Nel 2015, con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 39 alla GU n. 162 del 15 luglio 2015 dei D.M. 26 giugno 2015 (3 documenti) viene nuovamente aggiornato il quadro di riferimento. I documenti sono: Dal 1° ottobre 2015 sono quindi in vigore le nuove regole sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e per la redazione dell’APE. Per agevolare l’applicazione della nuova normativa, il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato due documenti di chiarimento che hanno l'obiettivo di rispondere ai quesiti presentati dai tecnici del settore con maggior frequenza. Domande frequenti - Documento del 1.08.2016 (FAQ - APE e requisiti minimi) Domande frequenti - Documento del 21.10.2015 (FAQ- APE e requisiti minimi)
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