Quesiti MLPS D.Lgs. 81/2008 Interpello 14 Febbraio 2018
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Quesiti MLPS D.Lgs. 81/2008 Interpello 14 Febbraio 2018 Nuovo Interpello del 14 Febbraio 2018 (n. 1/2018): 14/02/2018 - n. 01/2018 Destinatario: ANIP Oggetto: Quesito ai sensi Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e smi - Risposta al quesito relativo agli obblighi di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), del Dlgs 81/08 e al D.M. 10 marzo 1998, per un datore di lavoro che svolga le proprie attività esclusivamente presso unità produttive di un datore di lavoro committente. L’ANIP, su segnalazione di una propria Associata che, erogando servizi a soggetti committenti, “si trova nella condizione di non avere la disponibilità giuridica ed esclusiva dei luoghi in cui si svolge l’appalto, ma utilizza locali della Committenza (spogliatoi, magazzini, uffici) e soprattutto eroga i servizi in tutti gli ambienti (reparti, hall, corridoi, stanze, spazi esterni, uffici, ambulatori, laboratori, officine, ecc.)”, ha richiesto alla Commissione un parere formale sui tre quesiti che seguono: “1) Per un DL che svolge le proprie attività esclusivamente presso unità produttive del DL Committente, l’obbligo imposto dall’art. 18, comma 1, lettera b), del Dlgs 81/08 può ritenersi assolto attraverso la presa d’atto che il DL committente ha predisposto un PGE che coinvolge anche eventuali lavoratori di Aziende terze? 2) Le sue squadre di emergenza e primo soccorso possono considerarsi sufficienti per tutelare tutti i Soggetti, anche Appaltatori, presenti nei suoi luoghi di lavoro? 3) La presa d’atto che il DL committente ha predisposto un PGE che coinvolge anche eventuali lavoratori di Aziende terze, e ha nominato le squadre di emergenza e primo soccorso, potrebbe avvenire nell’ambito delle misure di cooperazione e coordinamento già previste all’art. 26 del T.U. Sicurezza: questa presa d’atto, formalizzata attraverso un verbale di condivisione del PGE stesso, è sufficiente per ritenere soddisfatto l’obbligo per l’Appaltatore di cui all’art. 18, comma 1, lettera b),Dlgs 81/08?" Al riguardo occorre premettere che l’articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, comma 1, lettera b), del Dlgs 81/08 prevede che: “Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: (…) b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”. L’art. 43, comma 2, del Dlgs 81/08 prevede, inoltre, che “ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b) - ossia dei lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) - il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici…”. In considerazione, dunque, di quanto previsto dal citato articolo 43, comma 2, del Dlgs 81/08 il numero degli addetti non può essere aprioristicamente determinato, in quanto la designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, deve avvenire sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e del piano di emergenza, qualora sia previsto. L’articolo 46, comma 4), del Dlgs 81/08 stabilisce che: “Fino all’adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998”. [...] Info e download Consulta tutti gli Interpelli |
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