Nuovo Codice della Nautica da Diporto | 2018
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27 Novembre 2024 | ||
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Nuovo Codice della Nautica da Diporto | 2018 Pubblicato il D.Lgs. 229/2017 che aggiorna in modo importante il D.Lgs. 171/2005 Codice della Nautica da Diporto. GU Serie Generale n.23 del 29-01-2018 Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/2018 ________ In pubblicazione l'Ed 2.0 2018 del Codice della Nautica da Diporto D.Lgs. 171/2005 | Consolidato 2018 con la revisione e le modifiche di cui al Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229. ALCUNE NOVITA’ DEL TESTO Molte le novità introdotte dal testo, a partire dalla Anagrafe nazionale delle patenti nautiche o dal riconoscimento della figura professionale dell’istruttore di vela, dal regime amministrativo e la navigazione delle unità da diporto, fino alla revisione e modulazione delle sanzioni amministrative. In sintesi: Anagrafe nazionale delle patenti nautiche Ai fini della sicurezza della navigazione e per acquisire i dati inerenti lo stato degli utenti e dei relativi mutamenti, è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, che include anche sinistri marittimi, eventi straordinari e violazioni. Mediatore del diporto E' istituita la figura professionale del mediatore del diporto. Si tratta di colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio, comodato, ormeggio e locazione finanziaria di unità da diporto. Istruttore di vela E' istituita la figura professionale dell’istruttore di vela, colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne. L'esercizio professionale dell’istruttore di vela è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Scuole nautiche e «Centri di istruzione per la nautica» Le scuole per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate “scuole nautiche”. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province o delle Città metropolitane o delle Province autonome di Trento e di Bolzano del luogo in cui hanno la sede principale. Le associazioni nautiche e gli enti a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la denominazione di «Centri di istruzione per la nautica». Per questi enti non è richiesta la segnalazione certificata in materia di inizio attività. Giornata nazionale del mare Viene riconosciuto il giorno 11 aprile di ogni anno quale «Giornata del mare» presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. Ormeggi riservati per portatori di handicap previsione nell’ambito delle strutture ricettive della nautica di un congruo numero di ormeggi riservati alle unità in transito e ai portatori di handicap. Razionalizzazione dei controlli e inasprimento delle sanzioni per stato di ebbrezza o danno ambientale Vengono introdotti criteri di razionalizzazione nelle attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione. Sono inoltre inasprite le sanzioni per la conduzione di unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, nonché per le fattispecie che causano danno ambientale o grave rischio per l’ecosistema marino. Lo scopo è quello di determinare l’effetto di una maggior deterrenza per tutte quelle violazioni, che soprattutto durate la stagione balneare, destano maggiore allarme sociale ed evitare quindi, in particolare, incidenti in mare, specie sotto costa, causati dal mancato rispetto di norme di sicurezza. Semplificazione per patente nautica Aggiornamento e semplificazione dei requisiti necessari per il conseguimento della patente nautica. I requisiti visivi e uditivi per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche risultavano essere troppo severi e analoghi a quelli richiesti per il personale marittimo che opera a bordo di navi mercantili. L’intervento è stato attuato in un’ottica maggiormente inclusiva, volta cioè a estendere la platea dei potenziali titolari di patente nautica, ferma restando la tutela dell’interesse pubblico della tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare. Energie rinnovabili Previsione di procedure per l’approvazione e l’installazione di sistemi di alimentazione con GPL, ibrido o elettrico sulle unità da diporto di nuova costruzione o già immesse sul mercato, per favorire l’impiego di motori alimentati con energia e combustibili alternativi. La norma è volta ad adeguare anche il diporto alla riduzione dell’impatto ambientale in favore dello sviluppo sostenibile e dell’uso di energie rinnovabili (Green economy). Dry Storage Destinazione alla nautica minore di strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzate quali ricovero a secco (dry storage) di piccole imbarcazioni, garantendone comunque la fruizione pubblica. [...] Art. 61. Disposizioni transitorie e finali 1. Fino alla piena attuazione della disciplina applicativa del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito dall’articolo 1, commi da 217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all’adozione del decreto di cui all’articolo 63, comma 1 -bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171: a) le disposizioni del presente codice, riferite al Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), allo Sportello telematico del diportista (STED), all’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e all’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) devono intendersi riferite agli organismi e procedure preesistenti all’entrata in funzione della predetta disciplina del Sistema telematico centrale della nautica da diporto; b) la ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti necessari per la pubblicità di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è rilasciata anche da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; c) la ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo della licenza di navigazione di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è rilasciata anche da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. 2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 59 del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. |
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