La climatizzazione degli ambienti | ENEA
Appunti Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La climatizzazione degli ambienti | ENEA Guida per l’esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici 1. Introduzione - il D.P.R.16 aprile 2013, n. 74 - entrato in vigore il 12 luglio 2013 - che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed es va degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici e sanitari Impianto termico, cos’è L’impianto termico è un sistema tecnologico che serve a climatizzare (riscaldare o raffrescare) gli ambienti. La legge 90/2013 (di conversione del dl 63/2013) ha introdotto una serie modifiche al DLgs 192/2005, tra cui anche la definizione di impianto termico. Ora rientrano negli impianti termici, oltre alle caldaie tipiche come quelle a metano, a GPL o le pompe di calore, anche tutte le stufe, i caminetti con una potenza ≥ 5kW. Secondo la nuova versione del D.Llgs 192/2005: Impianti termici Dunque, sono considerati impianti termici: Impianti non termici - i singoli scaldabagni Dalla nuova definizione di impianto termico dipendono numerose questioni, come ad esempio: Il responsabile dell’impianto termico Il responsabile dell’impianto termico è in capo ad unico soggetto che ha la responsabiltà dell'impianto come definito dal DPR 412 del 1993, di: In genere il responsabile dell’impianto termico è il proprietario dell’impianto. Vi sono alcuni casi particolari: Queste figure possono, a loro volta, delegare la responsabilità ad un “terzo responsabile” che deve possedere i requisiti previsti dal Decreto 22 gennaio 2008, n. 37. Generalmente si tratta di un tecnico di una impresa specializzata nell’installazione e manutenzione degli impianti termici. Il terzo responsabile: La delega ad un “terzo responsabile” non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il/i generatori non siano installati in locale dedicato solo a questo. Il libretto dell’impianto Il libretto o d’impianto è il documento di riconoscimento di ogni impianto termico. Al suo interno sono descritte e le caratteristiche tecniche e, nel tempo, sono registrate le eventuali modifiche, sostituzioni di componenti e tu gli interventi di controllo e effettuati. Il DM 10 febbraio 2014 ha introdotto il nuovo libretto di impianto e il nuovo rapporto di efficienza energetica di cui al DPR 74/2013. Il nuovo libretto sostituisce sia il vecchio libretto riguardante i piccoli impianti monofamiliari (inferiori a 35 kW) che quello riguardante gli impianti più grandi (superiori a 35 kW). Il nuovo libretto si applica agli impianti di riscaldamento tradizionali, agli impianti di climatizzazione estiva ed anche ai nuovi impianti alimentati da cogeneratori o allacciati al teleriscaldamento. Il responsabile dell’impianto, con l’aiuto del proprio manutentore, deve sostituire il vecchio libretto, che comunque va conservato, con il nuovo. La sostituzione deve essere e effettuata contestualmente alla prima manutenzione eseguita dopo il 15 ottobre 2014 (modelli di libretto o di impianto modulari e compilabili sono scaricabili gratuitamente dal sito del Comitato Termotecnico Italiano: www.c 2000.it. Per le pompe di calore e le macchine frigorifere contenenti più di 3 kg di gas fluorurati, il nuovo libretto di impianto non sostituisce, ma si affianca, al “registro dell’apparecchiatura” previsto dal DPR 43/2012 e pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente (www.miniambiente.it). Il libretto di impianto nel catasto degli impianti termici Nelle regioni che hanno realizzato il catasto degli impianti termici la gestione del libretto di impianto avviene per via telematica Il libretto dell’impianto è obbligatorio per ogni tipo di impianto termico (così come definito dal DLgs 192/2005 modificato dalla Legge 90/2013). Quando accendere l’impianto termico L’accensione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale delle civili abitazioni è consentita in un periodo mensile e giornaliero ben definito, che varia secondo 6 zone climatiche, dalla più calda alla più fredda, determinate in base ai gradi-giorno dei comuni Italiani: I gradi-giorno di tutti i comuni d’Italia e le relative zone climatiche sono state pubblicate con il DPR 412/1993. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno. Per alcune tipologie di impianto e per particolari sistemi di regolazione non si applicano le limitazioni circa gli orari di accensione. Valori massimi di temperatura ambiente Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media delle temperature nei singoli ambienti riscaldati non deve superare: Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media delle temperature nei singoli ambienti raffrescati non deve essere: E’ sempre consigliabile non andare oltre i 5 gradi di differenza tra la temperatura esterna e quella interna. Controlli periodici Tutti gli impianti termici devono essere sottoposti a controlli periodici che hanno una duplice finalità: Le operazioni di controllo, a cura del responsabile dell’impianto, devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, soltanto alcune semplici manutenzioni, quali la pulizia dei filtri aria dei sistemi split, possono essere esegui dal responsabile stesso o da un suo incaricato. Manutenzione La manutenzione è l’insieme delle operazioni utili a preservare nel tempo le prestazioni degli apparecchi e/o dei componenti ai fini della sicurezza, della funzionalità e del contenimento dei consumi di energia. Le tempistiche per la manutenzione di ciascun apparecchio/componente sono riportate dai fabbricante di apparecchi e componenti dell’impianto termico nei libretti d’uso e manutenzione. La manutenzione deve essere e effettuata conformemente alle prescrizioni e con la periodicità prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell’impianto termico o dal fabbricante degli apparecchi. Gli installatori e i manutentori devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo sempre riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi: A fine lavoro, il manutentore ha l’obbligo di rilasciare un report della manutenzione e di compilare il libretto di impianto nelle parti pertinenti. Il controllo di efficienza energetica dell’impianto, compresa la redazione del Rapporto di controllo, è obbligatorio per legge e deve essere eseguito in occasione delle operazioni di manutenzione, ma con la cadenza indicata nella tabella 1. Quindi se le operazioni di manutenzione sono più frequenti di quanto previsto nella tabella 1, non è sempre obbligatorio eseguire il controllo di effocienza energetica. - all’atto della prima messa in servizio dell’impianto, a cura della ditta installatrice - una copia è trattenuta dal manutentore stesso Cadenza dei controlli periodici degli impianti termici Tutti gli interventi di controllo e manutenzione dell’impianto devono essere riportati sul libretto dell’impianto. La cadenza dei controlli di efficienza energetica è definita dall’allegato A del DPR 74/2013. Considerando gli impianti più diffusi, sono previsti i seguenti controlli: La cadenza dei controlli si dimezza quando la potenza dell’impianto è superiore a 100 kW. Come previsto dall’art. 9 del DPR 74/2013, le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. Pertanto, gli obblighi (anche quelli considerati nella tabella dell’allegato A del DPR 74/2013 riportata di seguito) vanno intesi come valori vanno “maggiore o uguale”. Tabella 1 - Scadenze e le tipologie di controllo
ESEMPIO PRATICO ENEA SU CONTROLLO EFFICIENZA IMPIANTI Di seguito riportiamo un esempio pratico elaborato dall’Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) sul controllo di efficienza impianti. Poniamo il caso di una caldaia alimentata a gas avente una potenza nominale utile di 24 kW. Sul libretto delle istruzioni della caldaia è scritto che il controllo e la manutenzione dell’apparecchio devono essere effettuati annualmente e il manutentore ha rilasciato una dichiarazione in cui è formalmente esplicitata tale frequenza. La tabella 1 prevede per questo tipo di impianti che i controlli di efficienza energetica vengano eseguiti ogni 4 anni. Cosa deve fare l’utente? Dovrà disporre l’esecuzione della manutenzione dell’apparecchio annualmente, secondo quanto indicato dal manutentore, ed ogni 4 anni, dove non diversamente specificato da disposizioni emesse dalla Regione di appartenenza, in occasione della manutenzione annuale, l’utente dovrà far fare anche un controllo di efficienza energetica. Fonte: Enea
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