DPI Dispositivi di Protezione Individuale: la proposta di Regolamento del 27 Marzo 2014
Appunto tecnico | ||
22 Novembre 2024 |
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DPI Dispositivi di Protezione Individuale La proposta di Regolamento del 27 Marzo 2014 Il campo di applicazione della proposta di regolamento è stato ampliato rispetto all'ambito di applicazione della direttiva 89/686/CEE. Le esclusioni dei DPI progettati e fabbricati per uso privato contro il calore, l'umidità e l'acqua, di cui all'allegato I della direttiva 89/686/CEE, sono state eliminate. Tali prodotti sono inclusi nel campo di applicazione della proposta di regolamento. La proposta mantiene le altre esclusioni esistenti e chiarisce che non si applica ai DPI per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori dei veicoli a due o tre ruote, oggetto del regolamento UNECE pertinente. Sono state aggiunte due definizioni specifiche di DPI al fine di chiarire le procedure di valutazione della conformità applicabili: "DPI adattati singolarmente" e "DPI fatti su misura". Inoltre, sono state inserite le definizioni generali della decisione relativa all'NQN. Download Proposta |
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