CP Sez. 4 n. 23318/2025 Infortunio macchinario - Omessa formazione/consegna manuale d'uso
Appunti Sicurezza lavoro | ||
Newsletter n. 102802 del 02 Luglio 2025 | ||
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CP Sez. 4 n. 23318/2025 ID 24162 | 25.06.2025 / In allegato Cassazione Penale Sez. 4 del 23 giugno 2025 n. 23318 La Corte di Cassazione si esprime sul ricorso di A.A., in qualità di datore di lavoro, responsabile del reato di lesioni gravi subite dal dipendente B.B., rimasto ferito a un dito della mano sinistra e giudicato guaribile in tempo superiore a 40 giorni. La condotta colposa contestata allo A.A. dalla Corte territoriale, si riferiva alla violazione degli artt. 71, comma 4 lettera A) punto 1 e 87, comma 2, lettera C) D.Lgs. n. 81 del 2008, perché nella qualità di datore di lavoro ometteva di prendere le misure necessarie affinché l'attrezzatura di lavoro venisse installata ed utilizzata in base alle istruzioni d'uso. Segnatamente, consentiva l'utilizzo del macchinario denominato "Linea completa Exeller" marca Finetech tipo Rw/01/2007 anno 2008 matricola (omissis), sprovvista di carter posti a protezione degli organi in movimento (cinghie e pulegge, coltelli e nastro trasportatore), atti a impedire il contatto tra l'operatore e il macchinario, così che il lavoratore, al fine di rimuovere delle strisce di cartone prodotte dagli scarti di lavorazione che occludevano l'aspiratore, infilava la mano nel condotto dell'aria urtando le lame in movimento. La Corte territoriale ha affermato con certezza che il macchinario a cui era adibito l'infortunato non era munito di un carter di protezione anche nella parte inferiore, ove erano alloggiati i contro coltelli in movimento durante il suo funzionamento. Il dato è emerso dalle dichiarazioni del lavoratore parte offesa, il quale aveva in passato effettuato la medesima operazione per ripulire l'aspirazione dello scarto della carta. Era necessario, su alcuni tipi di formato di scarto, sbloccare il refilo togliendo il tubo, tirando via il tappo e ricollegando il medesimo tubo. In genere, lo scarto si bloccava in punti più distanti da quello ove si trovavano i contro coltelli in movimento, ma in quella circostanza l'operatore fu costretto ad operare con le mani fino ai contro coltelli, senza che ci fosse alcuna protezione per le dita. Il lavoratore aveva pure negato di aver mai ricevuto il manuale della manutenzione del macchinario e che gli avessero indicato di spegnere il macchinario in caso di blocco dello scarto, non trattandosi di operazione di manutenzione ma attinente alle proprie mansioni ordinarie. La Corte ha pure dato atto che le contrarie affermazioni del teste manutentore, erano state smentite dal fatto che neanche il manuale recava tale stringente indicazione e, a tale proposito, ha riepilogato gli interventi di manutenzione relativi all'impianto ivi previsti. In particolare, la Corte territoriale ha dedotto che il punto fosse oscuro e che la prassi di considerare normale lo sblocco dello scarto mediante interventi a macchina in movimento fosse indice già di un consenso prestato alla realizzazione di una condotta particolarmente pericolosa. Alla pagina 3 la sentenza impugnata ha espressamente rilevato che il DVR imponeva al datore di lavoro di proteggere mediante carter di protezione le parti in movimento della macchina, al fine di evitare il rischio di infortunio per i dipendenti. Anche il manuale d'uso del macchinario prevedeva alla pag. 56 lo stesso dovesse essere completamente inaccessibile durante il funzionamento e a pag. 57, nel paragrafo dedicato alla sicurezza antinfortunistica, espressamente vietava assolutamente di rimuovere i carter di sicurezza o di rendere inattive le sicurezze antinfortunistiche, riferendosi non a un singolo carter, ma a più carter. Era pure previsto il divieto di eseguire riparazioni provvisorie o interventi di ripristino non conformi alle istruzioni, oppure di affidare interventi o manutenzioni e riparazione a personale non addestrato dal costruttore. ![]() |
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