Emendamento Rentri: Legge conv. Decreto Milleproroghe 2025 / Rev. 2.0 2025
Appunti Ambiente | ||
Newsletter n. 100646 del 20 Aprile 2025 | ||
![]() |
||
Salve Visitatore | ||
Emendamento Rentri: Legge conv. Decreto Milleproroghe 2025 ID 23464 | Rev. 2.0 del 20.02.2025 / In allegato Nota aggiornata Approvazione Camera Si aggiorna il Documento in Rev. 2.0 del 20.02.2025 dopo l'approvazione alla Camera (fiducia) dell'Emendamento RENTRi all'Art. 11 del testo di 19.02.2024 Conferma emendamento RENTRi approvato Camera (fiducia) Nella seduta di mercoledì 19 febbraio, l'Assemblea, con 182 voti favorevoli e 110 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal governo sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, cosiddetto milleproroghe (Approvato dal Senato) (C. 2245) e ha poi concluso l'esame degli ordini del giorno presentati al provvedimento. Atto Camera n. 2245 Approvato - Fiducia 14.02.2025 Emendamento 11.25 / 11.26 / 11.27 approvato Senato Legge conv Milleproroghe 2025 All’articolo 11 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202 (Milleproroghe 2025) Art. 11 Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 2. All’articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dallalegge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale, le parole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono soppresse. Emendamento 11.25 / 11.26 / 11.27 approvato Senato Legge conv Milleproroghe 2025 2-bis. Ai fini dell’operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni. Emendamento 11.24 ritirato Senato Legge conv Milleproroghe 2025 All’articolo 11 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 13 è inserito il seguente: «13-bis. Le sanzioni di cui al comma 10, secondo periodo, si applicano decorsi 180 giorni dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59.» Collegati ![]() |
||
![]() |
||
è un sito di INVIO NEWSLETTTER Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “Newsletter”. L'elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter certifico.com
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 registro periodici Tribunale di Perugia 19.11.2024 |
||
![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
||
Certifico Srl 2000-2025 | VAT IT02442650541 |
