Misure preventive di ordine pubblico esercizi pubblici / Note 2025
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Newsletter n. 100181 del 21 Aprile 2025 | ||
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Misure preventive di ordine pubblico esercizi pubblici / Note 2025 ID 23355 | 26.01.2025 / Note allegate Le presenti note sono elaborate in riferimento al Decreto 21 gennaio 2025 (di cui all’art. 21-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132). Le Linee guida forniscono indirizzi per la stipula di accordi in sede territoriale tra il prefetto e le organizzazioni degli esercenti (sistema di collaborazione pubblico-privato) cui è possibile aderire su base volontaria. L'obiettivo è "innalzare il livello di prevenzione dell'illegalità e delle situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze" dei locali, valorizzando "i comportamenti degli esercenti che intendono concorrere al mantenimento della legalità". Tra le misure di prevenzione previste: Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113 Art. 21-bis (Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi) 1. Ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi. 2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente e il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. Il suddetto art. 21-bis prevede, ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, l’individuazione di specifiche misure, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, mediante appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, cui i gestori medesimi si assoggettano con le modalità previste dagli stessi accordi. 1. Ambito di applicazione soggettivo Il sistema di collaborazione pubblico-privato delineato dall’art. 21-bis si rivolge a tutte le associazioni che, sulla base di indici consolidati, possono essere considerate maggiormente rappresentative delle diverse filiere di operatori economici che compongono il genus degli esercizi pubblici. Si evidenzia che, in assenza di indicazioni normative, tendenti ad individuare specifici requisiti di ammissione, la norma deve essere intesa nel senso di favorire la più ampia partecipazione all’iniziativa. In questo senso potranno essere individuati come validi partner delle intese collaborative in questione non solo le associazioni che riuniscono le imprese appartenenti ad un determinato segmento delle attività menzionate nell’art. 86 T.U.L.P.S., ma anche quelle che, pur avendo una platea di riferimento più ampia, sono esponenziali anche delle categorie economiche in commento e abbiano i crismi della maggiore rappresentatività. Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S) (Art. 86) Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili. Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: a) per l'attività di produzione o di importazione; Preme ancora evidenziare che l’art. 21-bis delinea un meccanismo in cui - sul modello dei contratti per adesione - la conclusione dell’accordo di livello provinciale tra il Prefetto e le associazioni di categoria apre la possibilità per i titolari degli esercizi pubblici di aderire a questo sistema «aperto», accettando in toto le condizioni da esso previste, senza possibilità di richiederne la modifica (art. 21-bis , comma 1). Sono, pertanto, legittimati ad azionare questa clausola di adesione tutti gli operatori economici che svolgono attività riconducibili alle tipologie evocate dal citato art. 86 T.U.L.P.S., ancorché - come spesso accade per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento - tali attività siano esercitate unitamente ad altre di diversa natura. Al riguardo, occorre evidenziare che l’adesione ai protocolli in questione implica un vantaggio reputazionale a favore dell’esercente, che vede per ciò stesso accresciuto il suo margine di affidabilità sociale. [...] 2. Misure preventive dei fenomeni di illegalità e di pericolo per l’ordine pubblico valide per tutte le tipologie di esercizi pubblici Il punto nodale del sistema delineato dall’art. 21-bis del decreto-legge n. 113/2018, che le presenti linee guida sono chiamate a valorizzare, risiede nell’individuazione delle specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi pubblici e le Forze di polizia, da inserire nei citati accordi, del cui rispetto occorre tener conto anche in sede di eventuale applicazione da parte del Questore dei provvedimenti di cui all’art. 100 del T.U.L.P.S. Si tratta, in particolare, di misure che, per la loro duttilità e trasversalità, scoraggiano il compimento di azioni illegali e mettono a disposizione delle Forze di polizia strumenti volti ad agevolare l’attività di identificazione e di rintraccio dei responsabili. Tanto premesso, appare opportuno che gli accordi stipulati a livello provinciale prevedano l’impegno a carico degli operatori economici di: - Procedere all’installazione di sistemi di videosorveglianza Codice di condotta dell’avventore (avventore modello) Segue allegato Collegati ![]() |
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