Made Green in Italy - Schema di decreto regolamento
Update 27.07.2017
Il Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 luglio 2017, ha dato parere favorevole sullo schema di regolamento.
L’impronta ambientale di un prodotto (inteso come “bene” o “servizio”, secondo la Norma ISO 14040:2006 sulla metodologia LCA – Life Cycle Assessement ) è una misura fondata su una valutazione multi-criterio delle prestazioni ambientali di un prodotto, analizzato lungo tutto il suo ciclo di vita, ed è calcolata principalmente al fine di ridurre gli impatti ambientali di tale bene o servizio considerando tutte le attività della catena di fornitura, dall’estrazione delle materie prime, attraverso la produzione e l’uso, fino alla gestione del fine-vita.
Il Ministero dell’Ambiente ha avviato nel 2011 un’iniziativa denominata “Programma per la valutazione dell’impronta ambientale” dei prodotti/servizi/organizzazioni, che oggi si consolida, allineandosi alla sperimentazione PEF (Product Environmental Footprint) della Commissione Europea.
Sulla base delle esperienze svolte, con l’adozione del presente Regolamento, il Ministero dell’Ambiente intende attuare i seguenti obiettivi:
- Promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo e contribuire ad attuare le indicazioni della strategia definita dalla Commissione Europea.
- Stimolare il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dei prodotti e, in particolare, la riduzione degli impatti ambientali che questi generano durante il loro ciclo di vita.
- Favorire scelte informate e consapevoli da parte dei cittadini, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo del consumo sostenibile, garantendo la trasparenza e la comparabilità delle prestazioni ambientali di tali prodotti.
- Rafforzare l’immagine, il richiamo e l’impatto comunicativo che distingue i prodotti, attraverso l’adozione del metodo PEF – Product Environmental Footprint come definito nella Raccomandazione 2013/179/CE e s.m.i, e associandovi inoltre aspetti di tracciabilità, qualità ambientale, qualità del paesaggio e sostenibilità sociale.
- Definire le modalità più efficaci per valutare e comunicare l'impronta ambientale dei prodotti del sistema produttivo italiano, al fine di sostenerne la competitività sui mercati nazionali e internazionali.
- Valorizzare le esperienze positive di qualificazione ambientale dei prodotti di cluster di piccole imprese, attraverso l’adozione di misure atte ad agevolare l’adesione allo Schema “Made Green in Italy” da parte di gruppi di imprese.
Schema nazionale volontario “Made Green in Italy”
L’art. 21, comma 1 della Legge n. 221/2015 (“Collegato Ambiente”) recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” prevede l’istituzione dello Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali. Tale schema adotta la metodologia PEF per la determinazione dell'impronta ambientale dei prodotti (PEF, Product Environmental Footprint), come definita nella raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013.
La Legge n. 221/2015 prevede, inoltre, che le modalità di funzionamento di tale schema siano stabilite da un apposito Regolamento del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge (2 febbraio 2016).
Con la messa a punto e l’implementazione dello Schema e del Regolamento previsti dall’art.21 della Legge n. 221/2015, si intendono perseguire i seguenti obiettivi (art. 21, comma 3):
a) promuovere, con la collaborazione dei soggetti interessati, l'adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi, in grado di garantire il miglioramento delle prestazioni dei prodotti e, in particolare, la riduzione degli impatti ambientali che i prodotti hanno durante il loro ciclo di vita, anche in relazione alle prestazioni ambientali previste dai criteri ambientali minimi di cui all'articolo 68-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 18 della legge n. 221/2015;
b) rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto comunicativo che distingue le produzioni italiane, associandovi aspetti di qualità ambientale, anche nel rispetto di requisiti di sostenibilità sociale;
c) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'attenzione prioritaria alla definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e della qualità del paesaggio;
d) garantire l'informazione, in tutto il territorio nazionale, riguardo alle esperienze positive sviluppate in progetti precedenti, e in particolare nel progetto relativo allo schema di qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i cluster (sistemi produttivi locali, distretti industriali e filiere) sviluppato con il protocollo d'intesa firmato il 14 luglio 2011 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Sardegna, Marche e Molise.
Regolamento per l’attuazione dello Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti denominato «Made Green in Italy» - Bozza del Regolamento REV10 – 6 giugno 2016
Estratto:
Art. 2 Campo d’applicazione
Il presente Regolamento si applica a prodotti classificabili come “Made in Italy”, ai sensi della normativa italiana vigente, così come specificamente definita per le singole categorie di prodotto previste dallo schema. Nel caso in cui la normativa vigente non specifichi le condizioni per l’utilizzo della denominazione “Made in Italy” (o analoghe denominazioni, quali ad es.: “fatto in Italia”), il campo di applicazione dello schema viene definito nell’ambito delle PCR (Regole di Categoria di Prodotto) secondo le modalità previste dai successivi articoli 7 e 8, anche in relazione alla normazione volontaria settoriale.
Nel presente Regolamento, il termine “prodotto” è da intendersi nel duplice significato di “bene manufatto” e di “servizio”, secondo quanto definito dalla Norma ISO 14040:2006. Ai sensi del presente Regolamento, “soggetti richiedenti” il marchio “Made Green in Italy” possono essere singole organizzazioni o gruppi di organizzazioni formalmente costituiti ai sensi di quanto previsto dalla legge italiana, che producono o commercializzano un prodotto rientrante nel campo di applicazione, così come definito al comma 1 del presente articolo.
Art. 7 Definizione delle Categorie di Prodotto
Lo Schema “Made Green in Italy” prevede la definizione di Categorie di Prodotto omogenee a cui vengono applicate Regole (PCR) per il calcolo e la valutazione dell’impronta ambientale secondo il metodo Product Environmental Footprint definito nella Raccomandazione 2013/179/CE e s.m.i., nonché ad ulteriori specifiche indicazioni fornite dalla Commissione Europea.
Ai fini dello Schema “Made Green in Italy”, le Categorie di Prodotto sono recepite dalle indicazioni emergenti nel percorso di sviluppo del metodo Product Environmental Footprint (Racc. 2013/179/CE) o, laddove non ancora previste in tale metodo, sviluppate e proposte nell’ambito delle attività regolamentate dall’art. 8.
segue ...
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