Esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico: indicazioni operatori trasmissione dati
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Newsletter n. 98738 del 22 Novembre 2024 | ||
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Esposizione a radiazioni ionizzanti scopo medico: modulo dal 11.11 ID 22879 | 06.11.2024 / In allegato Esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico: indicazioni agli operatori per la trasmissione dei dati, operativo dall'11 Novembre 2024, sulla IT sul Ministero della Salute il modulo dedicato alla raccolta degli indicatori dosimetrici. Sull’infrastruttura tecnologica del Ministero della salute per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sarà operativo dall'11 novembre 2024 il modulo dedicato alla raccolta degli indicatori dosimetrici delle radiazioni ionizzanti a scopo medico. Entro sei mesi a partire dall'11 novembre 2024, gli esercenti pubblici, privati accreditati e privati non accreditati dovranno inserire i dati secondo le modalità previste per il primo invio nel decreto del Ministro della salute del 3 novembre 2023 “Determinazione ai sensi dell’articolo 168, commi 3 e 4 del D. Lgs. 31 luglio 2020, n.101, dei dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla Regione o alla Provincia autonoma di competenza per la valutazione dell’entità e la variabilità delle esposizioni a radiazioni ionizzanti a scopo medico della popolazione residente” (articolo 7, comma 2, lettera a). Dal 31 ottobre 2024, è possibile richiedere le credenziali di accesso al sistema, secondo le modalità indicate nel documento allegato. Il decreto ministeriale dà attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 31 luglio 2020, n.101 e s.m.i. e dalla direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti al fine di proteggere tutta la popolazione, inclusi lavoratori, lavoratrici e pazienti sottoposti ad indagini diagnostiche e trattamenti terapeutici che fanno impiego di radiazioni ionizzanti. Nel decreto attuativo sono stati definiti i dati che dovranno essere raccolti, le modalità e le tempistiche di trasmissione degli stessi. Per questi adempimenti è previsto un approccio graduale in relazione sia alle tipologie di procedure che alla tempistica di trasmissione: sono state pertanto definite categorie di procedure e sotto-categorie di procedure che abbracciano tutte le indagini e le procedure diagnostiche che ad oggi sono effettuate presso le strutture sanitarie e che riguardano le procedure di radiologia tradizionale, di radiologia interventistica, di radiologia complementare, di medicina nucleare. Si prevede l’invio dei dati dosimetrici aggregati per sotto-categorie di procedure e suddivisi per genere e fasce di età.[/box-note] Alle Regioni e alle Province autonome spetta il compito di raccogliere ed elaborare i dati ricevuti dagli esercenti per valutare l’entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico a livello regionale e delle singole province. Il Ministero della salute e l’Istituto Superiore di Sanità, anche attraverso dei programmi di ricerca finanziati dal Ministero, saranno dedicati a una valutazione complessiva dei dati raccolti a scopo epidemiologico e a una valutazione periodica del quadro nazionale di radioprotezione del paziente al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard di sicurezza e qualità. Accesso all'infrastruttura tecnologica del Ministero per compilare il modulo Il servizio di registrazione on line del Ministero della Salute è in corso di riattivazione. Al momento, per richiedere la registrazione è necessario rivolgersi al servizio di assistenza tecnica - disponibile 7 giorni su 7 h24 - ai seguenti contatti: Telefono: 800.178.178 Email: servicedesk.mds@medilifegroupspa.com Per la registrazione è necessario fornire le seguenti informazioni: Nome e cognome Nel caso l’Unità Organizzativa di appartenenza sia una Regione/Provincia autonoma la richiesta di registrazione al NSIS deve essere completata con una richiesta autorizzativa da parte della Regione/Provincia autonoma trasmessa via PEC all’indirizzo: dgsi@postacert.sanita.it. Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 Art. 168 Valutazione delle dosi alla popolazione e audit clinici (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 66; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 12). 3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con cadenza quadriennale, gli esercenti provvedono a trasmettere alla Regione o alla Provincia autonoma di competenza i dati definiti con decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi con il concorso dell'Istituto Superiore di Sanità e delle società scientifiche entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more dell'emanazione di detto decreto, relativamente alle attività di radiodiagnostica e di medicina nucleare, si applicano le indicazioni di cui all'allegato XXIX. 4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valutare le entità e variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, tenendo conto dei dati complessivi dell'attività sanitaria in loro possesso. Le valutazioni dovranno essere effettuate secondo le indicazioni fornite nel documento della Commissione europea «Radiation Protection 154» o documenti successivi, secondo lo schema indicato nel decreto del Ministero della salute di cui al comma 3. Fonte: Ministero della Salute Collegati |
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