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Il principio Cassis de Dijon

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Il principio Cassis de Dijon

Il principio Cassis de Dijon / Sentenza Cassis de Dijon 120/78 del 20 febbraio 1979

ID 17511 | 04.09.2022 / Download scheda - Sentenza Cassis de Dijon (allegata)

Il principio «Cassis de Dijon» nasce dalla sentenza Cassis de Dijon della Corte di Giustizia Comunità Economica Europea del 20 febbraio 1979 (Sentenza 120/78).

Secondo il principio «Cassis de Dijon» i prodotti che sono legalmente immessi in commercio nell’UE o nello SEE (esteso alla Turchia), possono di norma circolare liberamente senza controlli preliminari, con tuttavia alcune eccezioni.

Limitazioni al commercio tra stati membri possono essere giustificate da motivi di lealtà nel traffico di merci, di controllo fiscale e di diritto alla salute pubblica. Gli stati che ne fanno uso dovranno notificare l'adozione di misure alla Commissione IMCO; si parla, in questi casi particolari, delle esigenze imperative che, al di là del verdetto finale che ha sancito la vittoria degli importatori, costituiscono un concetto basilare per comprendere l'importanza storica della legislazione scritta con questa sentenza.

Le esigenze imperative (c.d. Rule of reason), elaborate, appunto, per la prima volta dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza Cassis de Dijon, rispondono ad un criterio di ragionevolezza e costituiscono un nuovo ordine di eccezioni all'esercizio delle libertà fondamentali dell'Unione. In tema di libera circolazione delle merci, esse formano un catalogo di eccezioni diverso dai motivi di deroga tipizzati dal legislatore dell'Unione nell'art. 36 TFUE e, alla stregua di questi ultimi, le esigenze imperative sono idonee a giustificare misure legislative ostative della libera circolazione delle merci nel mercato interno adottate dai singoli Stati membri, a condizione però che tali misure siano proporzionate rispetto al fine.

La commissione IMCO (Internal Market and COnsumer protection) è responsabile della supervisione e del controllo legislativo delle norme dell'UE sul mercato unico, tra cui quelle riguardanti il mercato unico digitale, le dogane e la protezione dei consumatori.
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La sentenza Cassis de Dijon, pronunciata dalla Corte di Giustizia della allora Comunità Economica Europea, sancisce che gli articoli prodotti conformemente alle norme legali di uno stato membro dell’Unione europea possono in genere essere venduti negli altri stati membri (regola pertanto nota come principio Cassis de Dijon).

Dal punto di vista politico, testimonia un passo fondamentale dei Paesi europei nel graduale abbattimento delle barriere del protezionismo, soprattutto se dovute a motivazioni tecniche. Dal punto di vista legale, ha effetti paragonabili a quelli di un accordo di mutuo riconoscimento, tra i Paesi membri, delle rispettive leggi che regolano la produzione e la vendita dei prodotti.

A Lussemburgo, il 20 febbraio 1979, la sentenza 120/78 pose fine ad un contenzioso sull’importazione del liquore francese Crème de cassis (o Cassis de Dijon) nella Germania Ovest.

Nel 1976, l’azienda tedesca Rewe aveva richiesto il permesso di importare diversi liquori (tra cui il Cassis) per venderli nei propri supermercati in Germania. L’organo competente in materia, la Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, ente federale amministrativo delle acquaviti in Germania, comunicò all’impresa che non erano necessari permessi di importazione, ma aggiunse che il Cassis non poteva essere commercializzato in Germania, dato che il suo tenore alcolico (dal 15% al 20%) era inferiore al minimo prescritto dal diritto tedesco per i liquori (32%).

L’importatore, in disaccordo contro quanto comunicato dall’ente amministrativo, intraprese le vie legali, appellandosi ai principi di libertà di scambio all’interno della Comunita Economica Europea. Venne chiamato ad intervenire il Tribunale di diritto finanziario dell’Assia.

Questo considerò primariamente che l’articolo 30 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (allora CEE) vietava i dazi sull’importazione tra paesi europei, come anche tutte le misure di effetto equivalente. Dato che la dizione effetto equivalente continuava a sollevare perplessità, il Tribunale dell’Assia inoltrò in merito una questione pregiudiziale di fronte alla Corte di Giustizia Europea, che doveva pronunciarsi sulla domanda se la misura imposta dello stato tedesco (gradazione alcolica) fosse equiparabile a un dazio.

A proposito del contenzioso sul Cassis la Corte di Giustizia considerò che il liquore in causa veniva prodotto conformemente alle norme legali di un paese comunitario, la Francia; dichiarò però anche che gli ostacoli imposti alla libera circolazione dei beni all’interno della CEE potevano essere giustificati da interessi generali da parte del paese interessato dall’importazione (c.d. esigenze imperative). A tali interessi potevano corrispondere le esigenze di salute pubblica, ma proprio in questo contesto giocava un ruolo non trascurabile il fatto che il tenore alcolico del Cassis fosse modesto, per cui questo argomento non fu applicato.

La Corte sentenziò che quella restrizione imposta dallo stato equivaleva ad un ostacolo all’importazione come veniva liberalizzata nel senso dell’articolo 30 (e 34) del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea: porre limiti di gradazione alcolica, essendo equiparabile all’introduzione di una barriera doganale, è illecito. L’impresa vinse quindi nel giudizio a quo contro l’amministrazione tedesca.

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