Circolare n. 300/STRAD/1/0000001751.U/2025 del 21.01.2025
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Circolare n. 1751.U/2025 del 21.01.2025 / Nuovo modello di lista di controllo
ID 23338 | 22.01.2025 / In allegato
Circolare n. 300/STRAD/1/0000001751.U/2025 del 21.01.2025 - Approvazione del nuovo modello di lista di controllo, relativa ai controlli su strada in materia di autotrasporto, predisposta dal Ministero dell'interno
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Si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 4 gennaio 2025 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 dicembre 2024, con cui è stato adottato il nuovo modello di “Lista di controllo” (all.1) previsto dal decreto legislativo n. 144/2008, al fine di agevolare e rendere maggiormente efficienti le attività di controllo su strada.
Si richiamano le novità di rilievo intervenute rispetto al precedente modello di lista di controllo in uso:
- in riferimento al campo “A” si evidenzia che sono state introdotte le voci relative all’Organo che effettua il controllo e alla circostanza in cui lo stesso viene eseguito (eventuale incidente stradale);
- in riferimento al campo “B”, si evidenzia che nel riquadro “immatricolazione” sono state introdotte le voci relative all’eventuale regime di intestazione temporanea del veicolo e alla tipologia di trasporto di persone effettuato. In merito occorrerà inoltre precisare l’eventuale presenza di registrazione presso il Registro intestazioni temporanee (REN Noleggi).
- in riferimento al campo “C”, relativo all’apparecchio di controllo, si rileva che sono state differenziate le voci relative al tipo di tachigrafo digitale installato sul veicolo;
- in riferimento al campo “D”, è stata introdotta la voce relativa al distacco del conducente e alla sussistenza della relativa comunicazione all’IMI. Contestualmente sono stati aggiunti i campi nei quali indicare le generalità dell’eventuale secondo membro dell’equipaggio;
- è stato inserito un nuovo campo “E1”, relativo ai controlli effettuati sul trasporto di viaggiatori. In particolare, nel campo “INTERBUS” occorrerà precisare se il vettore sia in possesso di autorizzazione o foglio di viaggio;
- è stato inserito un nuovo campo “E3”, inerente agli esiti dei controlli sull’equipaggiamento del veicolo. Nei relativi riquadri sarà sufficiente segnalare con una spunta la presenza dei relativi equipaggiamenti e indicare eventuali ulteriori dispositivi diversi;
- in riferimento al campo “E4”, relativo alle violazioni contestate su strada, sono state introdotte nuove voci relative alle violazioni e alle eventuali sanzioni accessorie contestate. In merito, si precisa che, rispetto alla precedente lista di controllo, le violazioni sono indicate per macro-categorie e l’informazione sulla norma violata si ricava dal verbale i cui estremi devono essere riportati sulla corrispondente riga.
Si evidenzia che la lista di controllo dovrà essere sempre redatta, anche se dall’esito del controllo non emergono irregolarità: oltre a consentire all’Ufficio di coordinamento nazionale previsto dall’articolo 7 della Direttiva 2006/22/CE lo scambio di informazioni con la Commissione UE e con gli organismi corrispondenti degli Stati membri, la lista di controllo è uno strumento necessario per la determinazione del fattore di rischio delle imprese di autotrasporto, la cui formula comune9 prevede, tra gli altri, l’indicazione del numero di infrazioni contestate per ogni singolo controllo, la loro gravità (IG - IMG - IPG10) e i controlli durante i quali non sono rilevate infrazioni (cd. clean check).
[...] Segue in allegato
Collegati
Lista di controllo ADR
Direttiva (UE) 2022/1999
Direttiva 2004/112/CE
Decreto del 27 dicembre 2018
Regolamento (UE) 2016/403
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