Cromo VI: limite nelle acque consumo umano a 10 ug/l dal 30 Giugno 2021
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Acque consumo umano e Cromo VI
ID 11416 | Rev. 2.0 2021 - Documento completo allegato
Cromo VI: limite nelle acque consumo umano a 10 µg/l dal 30 Giugno 2021 (salvo ulteriori proroghe)
Decreto 7 Gennaio 2021
Posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, concernente modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano». (GU n.19 del 25.01.2021) Entrata in vigore: 26.01.2021
Il Cromo presenta suoi due stati di ossidazione prevalenti, di Cr(III) e di Cr(VI), che hanno caratteristiche completamente antitetiche in termini di tossicità, di comportamento nel suolo e nella pianta, di essenzialità nell’alimentazione umana e animale.
Il Cr(III) è un micronutriente per i mammiferi e per l'uomo, la dose giornaliera necessaria di Cr(III) è 10-40µg per bambini fino a sei mesi, e di 50-200 µg per le altre età, livelli eccessivi di Cr(III) possono determinare stati patologici.
Il Cr(VI) è considerato uno dei più importanti e pericolosi inquinanti ambientali, perché tossico, mutageno e cancerogeno e grazie all’elevata solubilità in acqua, in grado di diffondersi in vaste aree. Il cromo esavalente è uno dei metalli pesanti più utilizzati in ambito industriale ed è impiegato in vari settori (metallurgico, chimico, tessile, ecc.).
Grandi quantità di cromo esavalente, sotto forma di cromati, sono rilasciate nell’ambiente in seguito ad attività come la cromatura dei metalli, la conservazione del legno, la produzione di pigmenti.
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I Limiti massimi per il Cromo Totale nelle acque potabili (D.Lgs 31/2001) e minerali (DM 10/2/2015): 50 µgl litro senza distinzione tra Cromo III e Cromo VI. Nelle acque potabili il controllo del cromo non è obbligatorio nel controllo di routine.
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: “Norme in materia ambientale”, prevede i seguenti limiti:
- Cromo nelle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile: 50 µg/l (valore limite)
- Cromo totale nelle acque sotterranee: 50 µg/l (concentrazione soglia di contaminazione)
- Cromo VI nelle acque sotterranee: 5 µg/l (concentrazione soglia di contaminazione). Al di sopra di questo valore occorre la caratterizzazione del sito e l’analisi del rischio.
Il 16 gennaio 2017 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 12, il Decreto Ministeriale 14 novembre 2016, emanato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare recante “Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano" (ndr - cromo VI).
Tale provvedimento stabilisce, per le acque destinate al consumo umano, il nuovo limite precauzionale per il parametro chimico cromo esavalente, pari a 10 µg/l.
Prorogato da:
Decreto 6 luglio 2017 - fino al 31 dicembre 2018
Decreto 31 dicembre 2018 - fino al 31 dicembre 2019
Decreto 14 febbraio 2020 - fino al 30 giugno 2020
Decreto 24 luglio 2020 - fino al 31 dicembre 2020
Decreto 7 gennaio 2021 - fino al 30 Giugno 2021
Salvo proroghe in divenire, per le acque destinate al consumo umano, dal 1° Luglio 2020 il nuovo limite precauzionale per il:
parametro chimico cromo esavalente, è pari a 10 µg/l.
LA Direttiva 98/83/CE non prevede un limite per il parametro chimico del cromo VI, ma solo del Cromo che resta pari a 50 µg/l.
Il valore di parametro provvisorio per il Cr(VI) pari a 10 µg/l è definito come misura precauzionale di gestione del rischio in applicazione del principio di precauzione in IT.
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Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
2.0 | 25.01.2021 | Decreto 7 gennaio 2021 | Certifico Srl |
1.0 | 22.09.2020 | Decreto 24 luglio 2020 | Certifico Srl |
0.0 | 25.08.2020 | --- | Certifico Srl |
Collegati
TUA | Testo Unico Ambiente
Decreto 10 febbraio 2015
D.Lgs. 8 ottobre 2011 n. 176
Direttiva 98/83/CE

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