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Regolamento delegato (UE) 2019/1745

ID 9326 | | Visite: 2435 | Legislazione EmissioniPermalink: https://www.certifico.com/id/9326

Regolamento delegato (UE) 2019/1745

l Regolamento delegato (UE) 2019/1745 della Commissione del 13 agosto 2019 che integra e modifica la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L, la fornitura di elettricità lungo le coste per le navi della navigazione interna, l'approvvigionamento di idrogeno per il trasporto su strada e l'approvvigionamento di gas naturale per il trasporto su strada e per vie navigabili e che abroga il regolamento delegato (UE) 2018/674 della Commissione

GU L 268/1 del 22.10.2019

Abrogazione

Il Regolamento (UE) 2023/1804 (GU L 234/1 del 22.9.2023) ha abrogato il Regolamento delegato (UE) 2019/1745 a decorrere dal 13 aprile 2024

____

Articolo 1 Punti di ricarica per veicoli a motore della categoria L

Per i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L di cui all'allegato II, punto 1.5, della direttiva 2014/94/UE, si applicano le seguenti specifiche tecniche:
(1) I punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili al pubblico riservati ai veicoli elettrici della categoria L fino a 3,7 kVA sono dotati, ai fini dell'interoperabilità, di almeno uno dei seguenti elementi:
(a) prese fisse o connettori per veicoli di tipo 3 A come descritti nella norma EN 62196-2 (per la ricarica in modalità 3);
(b) prese fisse conformi alla norma IEC 60884 (per la ricarica in modalità 1 o 2).
(2) I punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili al pubblico riservati ai veicoli elettrici della categoria L superiori a 3,7 kVA sono dotati, ai fini dell'interoperabilità, almeno di prese fisse o connettori per veicoli di tipo 2 come descritti nella norma EN 62196-2.

Articolo 2 Fornitura di elettricità lungo le coste destinata a navi adibite alla navigazione interna.

Per la fornitura di elettricità lungo le coste destinata a navi adibite alla navigazione interna, di cui all'allegato II, punto 1.8, della direttiva 2014/94/UE, si applica la seguente specifica tecnica: la fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla navigazione interna è conforme alla norma EN 15869-2 o alla norma EN 16840, a seconda del fabbisogno energetico.

Articolo 3 Punti di rifornimento di veicoli a motore con gas naturale compresso (GNC)

Per i punti di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) di cui all'allegato II, punto 3.4, della direttiva 2014/94/UE, si applicano le seguenti specifiche tecniche: la pressione di alimentazione (pressione di servizio) deve essere di 20,0 MPa (200 bar) a 15 °C; è ammessa una pressione massima di alimentazione di 26,0 MPa con «compensazione per la temperatura» di cui alla norma EN ISO 16923 «Stazioni di rifornimento per gas naturale — Stazioni a GNC per il rifornimento dei veicoli».

Articolo 4 Punti di rifornimento di veicoli a motore con gas naturale liquefatto (GNL)

Per i punti di rifornimento di veicoli a motore con naturale liquefatto (GNL) di cui all'allegato II, punto 3.2, della direttiva 2014/94/UE, si applicano le seguenti specifiche tecniche: la pressione di alimentazione deve essere inferiore alla pressione di esercizio massima autorizzata del serbatoio del veicolo, come indicato nella norma EN ISO 16924, «Stazioni di rifornimento per gas naturale — Stazioni a GNL per il rifornimento dei veicoli».
Al profilo del connettore si applica la norma EN ISO 12617 «Veicoli stradali — Connettore di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) — Connettore a 3,1 MPa».

Articolo 5 Punti di rifornimento per navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla navigazione marittima

Per i punti di rifornimento per navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla navigazione marittima di cui all'allegato II, punto 3.1, della direttiva 2014/94/UE, si applicano le seguenti specifiche tecniche: per le navi adibite alla navigazione marittima che non sono contemplate dal Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti (codice IGC), i punti di rifornimento di GNL devono essere conformi alla norma EN ISO 20519.

Tuttavia, per le navi adibite alla navigazione interna, i punti di rifornimento per il GNL devono essere conformi alla norma EN ISO 20519 (parti da 5.3 a 5.7) solo a fini di interoperabilità.

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Tags: Ambiente Emissioni

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