Decreto MIT 27 maggio 2019
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Decreto MIT 27 maggio 2019
Riciclaggio delle navi - Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonche' per le autorizzazioni all'Organismo riconosciuto di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 12 ottobre 2017.
(GU Serie Generale n.133 del 08-06-2019)
Entrata in vigore: 09.06.2019
Art. 1. Oggetto e scopo
1. Il presente decreto detta disposizioni amministrative ed operative da applicare alla nave ed all’organismo riconosciuto, al fine di adempiere alle disposizioni contenute nel regolamento n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 e nel decreto interministeriale 12 ottobre 2017.
Art. 3. Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle navi nuove ed esistenti autorizzate a battere la bandiera italiana.
2. L’armatore, qualora ritenga sussistano le condizioni di cui all’art. 2, comma 2, lettera c) del regolamento, invia all’ufficio di iscrizione della nave una «dichiarazione di esclusione dall’applicazione del regolamento» (allegato 1), in cui dichiara, con le forme di cui all’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che la nave ha operato unicamente in acque soggette alla sovranità ed alla giurisdizione dello Stato italiano.
Art. 4. Visite
1. L’insieme dei controlli, degli esami e degli accertamenti tecnici e documentali, concernenti la verifica della conformità della nave alle disposizioni del regolamento, costituisce una visita.
2. Le visite di cui all’art. 8 del regolamento sono effettuate in accordo alle pertinenti linee guida dell’IMO, attualmente contenute nella risoluzione MEPC.222(64) adottata il 5 ottobre 2012, recante «2012 Guidelines for the survey and certification of ships under Hong Kong Convention» (allegato 2).
Art. 10. Contenuti, formato ed aggiornamento dell’inventario dei materiali pericolosi
1. L’inventario dei materiali pericolosi:
a) è compilato tenendo conto delle pertinenti linee
guida attualmente contenute nella risoluzione MEPC. 269(68) adottata il 15 maggio 2015 «2015 Guidelines for the development of the Inventory of Hazardous Materials» (allegato 6), ed utilizzando il format in esse contenuto all’appendice 2;
b) è redatto almeno in lingua inglese;
c) può essere elaborato in formato cartaceo o elettronico a scelta dell’armatore o della società secondo le modalità amministrative vigenti;
d) è specifico per ciascuna nave;
e) prova che la nave rispetta i divieti o le restrizioni in materia di installazione ed uso di materiali pericolosi conformemente all’art. 4 del regolamento.
Art. 11. Sistema di gestione della sicurezza
1. La società, o in assenza l’armatore, sviluppa apposite procedure e linee guida al fine di adeguarsi alle disposizioni previste dal presente decreto e dal regolamento stabilendo, altresì, i compiti da assegnare al personale di bordo.
2. Per le navi soggette al codice ISM, le predette linee guida costituiscono parte integrante del Manuale di gestione della sicurezza della nave, redatto ai sensi di quanto previsto dal codice internazionale di gestione per la sicurezza delle navi (ISM Code) di cui alla convenzione SOLAS e al regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Art. 12. Persona competente designata
1. Per assicurare il corretto espletamento delle attività di cui al paragrafo 5.2 dell’annesso, contenuto attualmente nella risoluzione alla MEPC.269(68) adottata il 15 maggio 2015 recante «2015 Guidelines for the development of the Inventory of Hazardous Materials» (allegato 6), la società, o in assenza l’armatore, designa una persona competente che rappresenti un collegamento tra l’armatore o la società ed il personale di bordo nella gestione dei processi scaturiti dall’applicazione del presente decreto e del regolamento.
2. La persona competente può essere parte dell’organizzazione di bordo qualora sia gestita una sola nave.
3. Al fine di conseguire le attività di cui sopra, la persona competente dovrà possedere i requisiti di qualifica, addestramento ed esperienza di cui all’allegato 7 del presente decreto.
4. La società, o in assenza l’armatore, è tenuto a fornire i mezzi, le risorse e le informazioni necessarie, nonché ad assicurare le condizioni per lo svolgimento dei compiti della persona competente, definendone l’autorità e la responsabilità.
Art. 13. Accordi di autorizzazione
1. L’amministrazione, prima di autorizzare gli organismi riconosciuti per gli scopi di cui al presente decreto, che ne fanno domanda secondo l’istruttoria indicata nell’allegato 8, stipula un accordo con gli stessi per definire gli specifici compiti e funzioni dell’ organismo stesso e che contiene tra l’altro:
a) le disposizioni previste nell’appendice II della risoluzione A.739 (18) dell’IMO, come emendata dalla risoluzione MSC.280 (81) dell’IMO sulle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni a favore di organismi che agiscono per conto dell’amministrazione e sulla base dell’ allegato, delle appendici e degli altri elementi contenuti nel documento dell’IMO MSC/Circular 710 e MEPC/ Circular 307 sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che operano per conto dell’amministrazione;
b) la previsione secondo cui l’amministrazione, qualora condannata da un organo giurisdizionale a risarcire un danno derivante da dolo o colpa imputabile ai servizi dell’organismo, ha diritto ad un indennizzo da parte dell’organismo stesso nella misura pari ai danni ad esso imputabili;
c) le disposizioni per il controllo periodico da parte dell’amministrazione o da un ente imparziale designato da quest’ultima sull’attività che l’organismo riconosciuto ed autorizzato svolge per suo conto, ai sensi dell’art. 5;
d) le disposizioni relative alla possibilità di ispezioni dettagliate a campione delle navi e per la comunicazione obbligatoria all’autorità competente relativa all’elenco delle navi di bandiera italiana a cui è stato rilasciato un certificato di idoneità al riciclaggio secondo le disposizioni della lettera a) , comma 1, art. 21 del regolamento.
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1. L’autorità competente:
a) istituisce l’elenco degli impianti di riciclaggio delle navi da essa autorizzati, ai sensi dell’art. 14 del regolamento e ne cura l’aggiornamento;
b) individua i soggetti di cui all’art. 19 del regolamento;
c) redige la relazione di cui all’art. 21 del regolamento e ne cura l’invio alla Commissione europea;
d) assicura la collaborazione, a livello bilaterale o multilaterale, al fine di facilitare la prevenzione e l’individuazione di possibili violazioni del regolamento, e, a tal fine, individua e notifica i nominativi dei propri funzionari addetti all’attività di collaborazione;
e) comunica alla Commissione europea gli elementi necessari per l’istituzione e l’aggiornamento dell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio di cui all’art. 16 del regolamento;
f) stabilisce i requisiti generali per l’approvazione dei piani di riciclaggio delle navi, acquisito il parere del Ministero limitatamente alla gestione dei rifiuti che ne derivano.
2. L’amministrazione:
a) vigila sulla corretta applicazione del regolamento, adottando le occorrenti misure;
b) svolge, anche avvalendosi di un organismo riconosciuto, le attribuzioni individuate dal presente decreto;
c) autorizza gli organismi tra quelli riconosciuti.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l’autorità competente e l’amministrazione acquisiscono informazioni e documentazione da qualsiasi soggetto interessato.
4. Le verifiche e le ispezioni alle navi di cui all’art. 8 del regolamento sono svolte dagli organismi riconosciuti autorizzati dall’amministrazione.
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