Slide background




Decreto 19 giugno 2017

ID 4251 | | Visite: 4385 | Trasporto StradaPermalink: https://www.certifico.com/id/4251

Decreto 19 giugno 2017  

Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli e rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento

Il Direttore Generale per la Motorizzazione

Estratto:

Art. 1.Classificazione degli autoveicoli e dei rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento.

Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento rientrano nelle categorie dei veicoli definite all’art. 54, comma 1, lettera g) ed all’art. 56, comma 2, lettera d) del nuovo codice della strada, quali veicoli per uso speciale caratterizzati da particolari attrezzature funzionali con la destinazione del veicolo.

Art. 2. Rispondenza a norme generali

Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento, in relazione alla loro morfologia e massa, debbono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai veicoli delle categorie internazionali N ed O, di cui all’art. 47 del nuovo codice della strada.

Art. 3. Trasporto persone

Sugli autoveicoli uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento è ammesso, nei limiti dei posti disponibili, esclusivamente il trasporto di persone addette all’uso del laboratorio o delle apparecchiature di rilevamento che allestiscono l’autoveicolo stesso.
È escluso il trasporto di persone nel vano laboratorio.

Art. 4. Caratteristiche costruttive specifiche

Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento debbono, inoltre, rispondere alle caratteristiche previste nell’allegato tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.

Art. 5. Documenti di circolazione

1. La carta di circolazione dei veicoli ad uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento riporta l’indicazione della specifica destinazione.
2. La carta di circolazione degli autoveicoli ad uso speciale laboratorio, in aggiunta a quando specificato al precedente comma, deve riportare la seguente annotazione: «è ammesso solo ed esclusivamente il trasporto di persone addette all’uso del laboratorio o delle apparecchiature di rilevamento».

ALLEGATO TECNICO

1. Caratteristiche generali.
1.1. Gli autoveicoli debbono essere dotati al massimo di quattro posti, compreso il conducente, posizionati su una o massimo due file di sedili, alle seguenti condizioni:
1.1.1 non è ammesso il trasporto di persone nell’ambiente destinato a laboratorio;
1.1.2 detto N il numero dei passeggeri (escluso il conducente), deve essere rispettata la relazione N*68<(P-N*68) dove P = differenza tra massa complessiva indicata sulla carta di circolazione e tara del veicolo al netto delle attrezzature del laboratorio mobile.
1.2 L’ambiente destinato alla parte di laboratorio deve essere separato dalla cabina mediante idonea pannellatura chiusa. Il dispositivo di separazione deve essere progettato in conformità alle disposizioni delle sezioni 3 e 4 della norma ISO 27956:2009 «Road vehicles - Securing of cargo in delivery vans - Requirements and Test methods» e comprovati da una dichiarazione di conformità fornita dal costruttore finale del veicolo.
1.3 L’altezza dell’ambiente destinato a laboratorio mobile o alle apparecchiature di rilevamento deve essere non inferiore a 1300 mm. Tuttavia se il laboratorio prevede una postazione di lavoro con operatore interno debbono essere soddisfatti i seguenti requisiti aggiuntivi:
1.3.1 l’altezza dell’ambiente destinata a laboratorio mobile o alle apparecchiature di rilevamento deve essere non inferiore a 1800 mm;
1.3.2 l’ambiente deve avere una finestra con superficie non inferiore a 0,40 m 2 e deve essere garantita una adeguata ventilazione del vano laboratorio in particolare qualora ne sia previsto l’utilizzo a porte chiuse.
1.4. l veicoli debbono inoltre essere dotati: di almeno una porta avente larghezza minima di 500 mm e posizionata sulla fiancata destra o sulla parte posteriore (con l’esclusione delle porte di accesso alla cabina, per autoveicoli); di attrezzature ed arredi permanentemente installati nell’ambiente destinato a laboratorio mobile o alle apparecchiature di rilevamento, funzionali con la destinazione del veicolo.

2. Accessori.
2.1. L’impianto elettrico, asservito alle apparecchiature posizionate nell’ambiente destinato a laboratorio o alle attrezzature di rilevamento, deve essere realizzato con adeguate protezioni e deve essere certificato dall’allestitore ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.
2.2 Se all’interno del laboratorio sono installate batterie, bombole di gas o altre serbatoi contenenti sostanze potenzialmente nocive deve essere realizzata apposita ventilazione verso l’esterno e deve essere assicurata la tenuta stagna verso l’abitacolo.
2.3. I materiali di rivestimento presenti nell’ambiente destinati a laboratorio o alle attrezzature di rilevamento debbono essere ignifughi o autoestinguenti e devono essere certificati da apposita dichiarazione rilasciata dall’allestitore con riferimento a specifica norma che preveda velocità di combustione dei materiali inferiore a 100 mm/minuto.
2.4. I veicoli debbono essere muniti di estintore di capacità e caratteristiche adeguate al tipo di allestimento del laboratorio e deve essere collocato in zona facilmente visibile ed accessibile dai soccorritori.

GU Serie Generale n.149 del 28-06-2017

Riferimenti normativi:

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285

Codice Unico Sicurezza

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 19 giugno 2017.pdf)Decreto 19 giugno 2017.pdf
 
IT1470 kB843

Tags: Trasporto Strada

Articoli correlati

Ultimi inseriti Trasporto

Apr 16, 2024 68

Regolamento (UE) 2017/2400

Regolamento (UE) 2017/2400 ID 21693 | 16.04.2024 Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di… Leggi tutto
Apr 16, 2024 93

Regolamento delegato (UE) 2024/1127

Regolamento delegato (UE) 2024/1127 ID 21692 | 16.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1127 della Commissione, dell'8 febbraio 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i principi guida e i criteri per definire le procedure di verifica dei… Leggi tutto
Apr 10, 2024 108

Circolare Prot. n. 7127 del 2 marzo 2023

Circolare Prot. n. 7127 del 2 marzo 2023 ID 21671 | 10.04.2024 / In allegato OGGETTO: Chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle previsioni dell’art. 80 del Codice della Strada. 1. Iscrizione al RUI del personale dipendente dell’Amministrazione con qualifica di “ispettore… Leggi tutto
Apr 05, 2024 105

Decreto 27 marzo 2024

Decreto 27 marzo 2024 ID 21642 | 05.04.2024 Decreto 27 marzo 2024 Servizi di verifica e certificazione delle navi registrate in Italia per i fini di cui al capitolo XI-2 della convenzione SOLAS '74, come emendata, relativo alle «Misure particolari per migliorare la sicurezza marittima (Maritime… Leggi tutto
Mar 27, 2024 138

Legge 6 dicembre 1960 n. 1621

Legge 6 dicembre 1960 n. 1621 Adesione alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 e sua esecuzione. (GU n.5 del 07.01.1961) Collegati[box-note]CMR (Convention des Marchandises par Route)Legge 8 marzo… Leggi tutto
Decreto 1  febbraio 2024 n  34
Mar 22, 2024 351

Decreto 1° febbraio 2024 n. 34

Decreto 1° febbraio 2024 n. 34 ID 21558 | 22.03.2024 Decreto 1° febbraio 2024 n. 34 Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante: «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione… Leggi tutto
Mar 17, 2024 195

Lettera Commissione UE DG MOVE del 4 marzo 2024

Lettera Commissione UE DG MOVE del 4 marzo 2024 ID 21523 | 17.03.2024 Retrofit of smart tachograph v2 in vehicles operating in a Member State other than their Member State of registration by 31 December 2024 or 18 August 2025. Collegati[box-note]Circolare MIMIT Prot n. 0067867 dell'8 marzo… Leggi tutto

Più letti Trasporto

Convezione STWC
Nov 22, 2021 43988

Convenzione STCW

in IMO
Convezione STCW ’78 Convenzione internazionale sugli standard di formazione, certificazione e tenuta della guardia della gente di mare Lo scopo principale della convenzione è promuovere la sicurezza della vita e della proprietà in mare e la protezione della ambiente marino stabilendo di comune… Leggi tutto
Nov 22, 2021 15240

IGC Code

in IMO
IGC Code (International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk) ID 3631 | 14.02.2017 The International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code), adopted by resolution MSC.5(48),has been mandatory under… Leggi tutto
D P R  16 dicembre 1992 n  495
Apr 19, 2021 14418

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993(GU n.303 del 28-12-1992 - SO n. 134 ) Allegati i testi consolidati (Riservati Abbonati Trasporto ADR):- Versione aggiornata al 17.06.2019- Versione… Leggi tutto