Slide background




Decreto 15 maggio 2014

ID 22489 | | Visite: 840 | Trasporto StradaPermalink: https://www.certifico.com/id/22489

Decreto 15 maggio 2014

Recepimento della direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014,  che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi  di ritenuta  per  bambini nei veicoli. 

(GU n.169 del 23 luglio 2014)
_______

Art. 1 Caratteristiche dei sistemi di ritenuta dei bambini

1. I sistemi di ritenuta per bambini utilizzati a bordo dei veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 ed N3, devono essere omologati conformemente al:

a) regolamento UNECE 44/03 o al decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, di recepimento della direttiva 77/541/CEE, e successive modificazioni, oppure

b) al regolamento UNECE n. 129, oppure alle loro eventuali successive modifiche.

2. Il sistema di ritenuta per bambini deve essere installato in conformita' alle informazioni sul montaggio (ad esempio: manuale di istruzioni, foglio illustrativo, pubblicazione elettronica) fornite dal fabbricante, che precisano in quale misura e su che tipi di veicolo e' possibile utilizzare tale sistema in condizione di sicurezza.

D.Lgs 285/1992

Art. 172 (Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini)

1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
 
1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
 
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:
a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;
b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
 
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
 
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
 
6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.
 
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile.
Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.
 
8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.
 
9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
 
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
 
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 167.
 
12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464.
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 15 maggio 2014.pdf)Decreto 15 maggio 2014
 
IT165 kB93

Tags: Trasporto Trasporto Strada

Articoli correlati

Ultimi inseriti Trasporto

Decisione di esecuzione  UE  2025 792
Apr 25, 2025 147

Decisione di esecuzione (UE) 2025/792

Decisione di esecuzione (UE) 2025/792 ID 23873 | 25.04.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/792 della Commissione, del 24 aprile 2025, relativa alla pubblicazione di un elenco indicante determinati valori di emissione di CO2 per costruttore nonché le emissioni specifiche medie di CO2 di tutti i… Leggi tutto
Apr 25, 2025 156

Decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 285

Decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 285 ID 23872 | 25.04.2025 Decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 285Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale. (GU n.6 del 09.01.2006 - SO n. 5) Entrata in vigore del provvedimento: 24/1/2006 __________ Testo consolidato 2021… Leggi tutto
Apr 25, 2025 160

Legge 11 agosto 2003 n. 218

Legge 11 agosto 2003 n. 218 ID 23871 | 25.04.2025 Legge 11 agosto 2003 n. 218Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. (GU n.190 del 18.08.2003) ___________ Testo consolidato 2005 Modifiche / Abrogazioni: 01/12/2005 La Legge 28… Leggi tutto
Circolare MI n  12116 2025
Apr 24, 2025 160

Circolare Min Interno Prot. n. 12116 del 18 aprile 2025

Circolare Min Interno Prot. n. 12116 del 18 aprile 2025 ID 23870 | 25.04.2025 / In allegato Ministero dell'InternoAssolvimento dell’obbligo di esibizione dei documenti. Possibilità di utilizzare il documento informatico (Prot. 300/STRAD/1/0000012116.U/2025 del 18 aprile 2025) Sono pervenuti alcuni… Leggi tutto
Strategie per le infrastrutture  la mobilit  e la logistica MEF 2025
Apr 23, 2025 218

Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica

Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica / MEF 2025 ID 23863 | 23.04.2025 Pubblicato dal MEF il 17 Aprile 2025, l'Allegato infrastrutture MIT 2025 dal titolo "Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica". L'Allegato si articola in 5 sezioni e individua le linee… Leggi tutto
Apr 18, 2025 419

Circolare MIT Prot. n. 11719 del 15 aprile 2025

Circolare MIT Prot. n. 11719 del 15 aprile 2025 ID 23841 | 18.04.2025 Oggetto: Ai destinatari in allegato Censimento delle imprese di autoriparazione autorizzate dalla Direzione Generale per la motorizzazione ai sensi dell’articolo 19 della Legge 1° dicembre 1986, n. 870. Collegati[box-note]Legge 1… Leggi tutto
Circolare MIT Prot  n  31004 del 7 aprile 2025
Apr 16, 2025 513

Circolare MIT Prot. n. 31004 del 7 aprile 2025

Circolare MIT Prot. n. 31004 del 7 aprile 2025 ID 23828 | 16.04.2025 / In allegato Circolare MIT Prot. n. 31004 del 7 aprile 2025 OGGETTO: Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante "Disposizioni-urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile… Leggi tutto
Apr 12, 2025 608

Circolare MIT Prot. n. 10711 del 07 Aprile 2025

Circolare MIT Prot. n. 10711 del 07 Aprile 2025 ID 23803 | 12.04.2025 / In allegato Oggetto: Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Serie 10… Leggi tutto
Apr 12, 2025 648

Cricolare MIT Prot. n. 11085 del 09 Aprile 2025

Circolare MIT Prot. n. 11085 del 09 Aprile 2025 ID 23802 | 12.04.2025 Chiarimenti in merito alle modalità di identificazione dei candidati all’esame di teoria delle patenti di guida e delle carte di qualificazione del conducente «CQC»...in allegato Collegati[box-note]D.Lgs 285/1992 | Codice della… Leggi tutto
Regolamento  UE  2024 2803   Cielo Unico Europeo
Apr 10, 2025 696

Regolamento (UE) 2024/2803

Regolamento (UE) 2024/2803 / Cielo Unico Europeo ID 23796 | 10.04.2025 Regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all’attuazione del cielo unico europeo. (GU L, 2024/2803, 11.11.2024)_______ Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il… Leggi tutto

Più letti Trasporto