Regolamento deleg. (UE) 2020/217 | XIV ATP Regolamento CLP
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22 Novembre 2024 | ||
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Regolamento deleg. (UE) 2020/217 | XIV ATP Regolamento CLP Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento. GU L 44/1 del 18.02.2020 Entrata in vigore: 9.03.2020 Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2021. Tuttavia, l’articolo 2 si applica a decorrere dal 1° dicembre 2019. ... Articolo 1 Modifiche del regolamento (CE) n. 1272/2008 Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato come segue: 1) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; 2) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; 3) l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento. Articolo 2 Rettifica del regolamento (CE) n. 1272/2008 L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1272/2008 è rettificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento. Articolo 3 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2021. Tuttavia, l’articolo 2 si applica a decorrere dal 1° dicembre 2019. Prima del 1° ottobre 2021 le sostanze possono essere classificate, etichettate e imballate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dal presente regolamento. ... ALLEGATO I L’allegato II, parte 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato: (1) Il paragrafo introduttivo è modificato come segue: «Le indicazioni figuranti nelle sezioni da 2.1 a 2.10 e nella sezione 2.12 sono attribuite alle miscele come disposto dall’articolo 25, paragrafo 6.» (2) È aggiunta la seguente sezione 2.12: «2.12. Miscele contenenti biossido di titanio L’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio di diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 μm deve recare la seguente indicazione: EUH211: “Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.” L’etichetta dell’imballaggio delle miscele solide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio deve recare la seguente indicazione: EUH212: “Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.” Inoltre, l’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide e solide non destinate alla vendita al pubblico e non classificate come pericolose che sono etichettate con l’indicazione EUH211 o EUH212 deve recare l’indicazione EUH210.» [...]
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