Slide background
Slide background




Regolamento delegato (UE) 2020/217

ID 10177 | | Visite: 13215 | Regolamento CLPPermalink: https://www.certifico.com/id/10177

Regolamento delegato UE 2020 217

Regolamento delegato (UE) 2020/217 (XIV adeguamento al Progresso Tecnico)

Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento.

GU L 44/1 del 18.02.2020

Attenzione! Regolamento annullato parzialmente

Sentenza del Tribunale nelle cause riunite T-279/20, T-288/20 e T-283/20

Il Tribunale annulla il regolamento delegato della Commissione del 2019 è annullato nella parte relativa alla classificazione e all’etichettatura armonizzate del biossido di titanio in quanto sostanza cancerogena per inalazione sotto determinate forme in polvere.

Vedi

Entrata in vigore: 9.03.2020

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2021.

Tuttavia, l’articolo 2 si applica a decorrere dal 1° dicembre 2019.

....

Modifiche/Rettifiche:

Rettifica regolamento delegato (UE) 2020/217

...

Articolo 1 Modifiche del regolamento (CE) n. 1272/2008

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato come segue:

1) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

2) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

3) l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2 Rettifica del regolamento (CE) n. 1272/2008

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1272/2008 è rettificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 3 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2021.

Tuttavia, l’articolo 2 si applica a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Prima del 1° ottobre 2021 le sostanze possono essere classificate, etichettate e imballate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dal presente regolamento.

...

ALLEGATO I

L’allegato II, parte 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

(1) Il paragrafo introduttivo è modificato come segue:

«Le indicazioni figuranti nelle sezioni da 2.1 a 2.10 e nella sezione 2.12 sono attribuite alle miscele come disposto dall’articolo 25, paragrafo 6.»

(2) È aggiunta la seguente sezione 2.12:

«2.12. Miscele contenenti biossido di titanio

L’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio di diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 μm deve recare la seguente indicazione:

EUH211: “Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.”

L’etichetta dell’imballaggio delle miscele solide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio deve recare la seguente indicazione:

EUH212: “Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.”

Inoltre, l’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide e solide non destinate alla vendita al pubblico e non classificate come pericolose che sono etichettate con l’indicazione EUH211 o EUH212 deve recare l’indicazione EUH210.»

[...]

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato UE 2020 217.pdf)Regolamento delegato (UE) 2020/217
 
IT571 kB1534

Tags: Chemicals Regolamento CLP

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Linea Guida Assogastecnici GMP   Gas alimentari 2024
Gen 06, 2025 79

Linea Guida Assogastecnici sulle GMP | Gas alimentari

Linea Guida Assogastecnici sulle GMP | Gas alimentari 2024 ID 23253 | 06.01.2024 / Assogatecnici Giugno 2024 Il Comitato Gas Alimentari di Assogastecnici ha predisposto la presente Linea Guida per fornire indicazioni sull’applicazione del Regolamento 2023/2006/CE sulle Buone Pratiche di… Leggi tutto
Gen 04, 2025 109

Decreto 11 giugno 2024 | Suppl. 11.5 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 11 giugno 2024 | Suppl. 11.5 Farmacopea europea 11ª ed. ID 23247 | 04.01.2025 Decreto 11 giugno 2024Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel Supplemento 11.5 della 11ª edizione della Farmacopea europea. (GU n.144 del 21.06.2024) Collegati[box-note]Decreto… Leggi tutto
Gen 04, 2025 129

Decreto 10 dicembre 2024 | Suppl. 11.6 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 10 dicembre 2024 | Suppl. 11.6 Farmacopea europea 11ª ed. ID 23246 | 04.01.2025 Decreto 10 dicembre 2024Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.6 della 11ª edizione della Farmacopea europea. (GU n.3 del 04.01.2025)… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Dic 23, 2024 144

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 20.12.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 20.12.2024 ID 23183 | Last update: 20.12.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2024 3121
Dic 17, 2024 163

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121 ID 23137 | 17.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 del… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 89241

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto