Vademecum bombole trasportabili Acetilene | Rev. 1.0 2020
ID 3638 | 06.02.2020 Rev. 1.0 2020
Tutta la disciplina Tecnico/Normativa Direttiva TPED | ADR | UNI
Il Documento allegato, intende fornire un quadro di riferimento trasversale per la sicurezza delle bombole trasportabili di Acetilene disciolto (N. CE 200-816-9), rientranti in:
- Direttiva TPED (Direttiva 2010/35/UE); - Accordo ADR; - Norme UNI specifiche. _____
Rev. 1.0 2020 del 06.02.2020:
Aggiornamento norme tecniche - UNI EN ISO 10462:2019 Bombole per gas - Bombole per acetilene - Ispezione e manutenzione periodiche _____
1. Premessa 2. Disposizioni TPED – Bombole acetilene 2.1 Obblighi degli operatori economici 2.1.1 Obblighi dei fabbricanti 2.1.2 Obblighi dei rappresentanti autorizzati 2.1.3 Obblighi dei importatori 2.1.4 Obblighi dei distributori 2.1.5 Obblighi dei proprietari 2.1.6 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori 2.2 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili 2.3 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione 2.4 Rivalutazione della conformità 2.5 Marchio π 3. Disposizioni ADR - Bombole acetilene 3.1 Marcatura dei recipienti a pressione ricaricabili 3.2 Marcatura dei pacchi di bombole 3.3 Progettazione e costruzione 3.4 Equipaggiamento di servizio 3.5 Trasporto bombole acetilene 3.6 Imballaggio - Recipienti per gas 3.6.1 Istruzioni di imballaggio 3.6.2 Etichettatura dei recipienti per gas acetilene disciolto 3.6.3 Colorazione dell’ogiva 3.7 Pannellatura veicolo 4. Considerazioni conclusive - norme tecniche applicabili Bibliografia
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La Direttiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, direttiva TPED (Trasportable Pressure Equipment Directive), emanata al fine di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili, omologate per il trasporto su strada e ferrovia delle merci pericolose, si applica ai:
- Contenitori (bombole, tubi, fusti a pressione, recipienti criogenici, incastellature di bombole) e alle - Cisterne (comprese le cisterne smontabili, i contenitori-cisterna, i serbatoi o contenitori per batterie di veicoli o di vagoni batteria, i serbatoi dei veicoli-cisterna) per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonché per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell'allegato I della Direttiva 2008/68/CE.
In particolare, l’ambito di applicazione riguarda le:
attrezzature a pressione trasportabili (bombole, pacchi bombole, tubi, recipienti criogenici, ...)
- di nuova fabbricazione, sulle quali è prevista una verifica per l'immissione sul mercato, - già in esercizio e recanti i marchi di conformità pi ed epsilon sulle quali sono previste ispezioni periodiche, ispezioni intermedie e verifiche straordinarie, - già in esercizio e sprovviste dei marchi di conformità per le quali è prevista una rivalutazione della conformità, e le
cisterne, veicoli/vagoni batteria, contenitori per gas a elementi multipli (MEGC), i loro rubinetti e altri accessori
- di nuova fabbricazione, sui quali è prevista una verifica per l'immissione sul mercato, - già in esercizio e recanti il marchio di conformità ...
3.1 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione
Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), devono soddisfare i requisiti relativi alla valutazione della conformità, alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nei capi III e IV della direttiva TPED. Tali attrezzature sono soggette alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie in conformità degli allegati della direttiva 2008/68/CE e dei requisiti di cui ai capi III e IV della direttiva 2010/35/UE. Le parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili possono essere oggetto di una valutazione della conformità separata.
(*) ADR Capitolo 6.2 Prescrizioni relative alla costruzione dei recipienti a pressione, generatori di aerosol, recipienti di piccola capacità contenenti gas (cartucce di gas) e cartucce per pila a combustibile contenente un gas liquefatto infiammabile, e alle prove che devono subire
... 2.5. Marchio π Il marchio π è apposto solo dal fabbricante o, nei casi di rivalutazione della conformità, secondo le indicazioni di cui all’allegato III.
Per le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE, il marchio π i è apposto dall’organismo notificato o sotto la sua vigilanza.
2. Il marchio π è apposto solo sulle attrezzature a pressione trasportabili che:
a) soddisfano i requisiti di valutazione della conformità di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva TPED; o b) soddisfano i requisiti di rivalutazione della conformità.
Apponendo o facendo apporre il marchio π, il fabbricante indica che si assume la responsabilità della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili a tutti i requisiti applicabili stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella direttiva TPED.
È vietata l’apposizione sulle attrezzature a pressione trasportabili di marchi, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato del marchio π o la forma dello stesso ed ogni altro marchio è apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili in modo da non compromettere la visibilità, la leggibilità e il significato del marchio π Le parti delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza recano il marchio π.
Il marchio π è costituito dal simbolo seguente:
...
3. Disposizioni ADR - Bombole Acetilene
3.1 Marcatura dei recipienti a pressione ricaricabili
I recipienti a pressione ricaricabili devono recare, in modo chiaro e leggibile, il marchio di certificazione, operativo e di fabbricazione.
Questi marchi devono essere apposti in modo permanente (per esempio mediante punzonatura, incisione o fissati) sui recipienti a pressione. I marchi devono essere posizionati sull'ogiva, sull'estremo superiore o sul collo del recipiente a pressione o su uno degli elementi non smontabili.
A. Devono essere apposti i marchi di certificazione seguenti:
a) Marcatura TPED
Il marchio è seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato che è intervenuto nelle ispezioni iniziali e nel collaudo ed il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante.
Esempio: π 00000
b) la norma tecnica utilizzata per la progettazione, la costruzione e le prove; ...
B. Devono essere apposti i marchi operativi seguenti:
f) la pressione di prova in bar, preceduta dalla lettera "PH" e seguita dalla lettera "BAR"; ...
Nel caso di recipienti a pressione per il n. ONU 1001 acetilene disciolto e per il n. ONU 3374 acetilene senza solvente, almeno un decimale deve essere indicato dopo la virgola, e per i recipienti a pressione inferiori a 1 kg, due decimali dopo la virgola; ...
C. Devono essere apposti i seguenti marchi di fabbricazione:
m) identificazione della filettatura della bombola; ...
Esempio di marchi iscritti su una bombola per gas:
...
3.5 Trasporto bombole acetilene
L’acetilene è un gas altamente infiammabile, endotermico che può decomporsi con estrema violenza. L’acetilene viene stoccato in bombole contenenti una massa adsorbente inerte, impregnata di solvente, che consente all’acetilene di assorbirsi/deassorbirsi con rapidità, in condizioni di sicurezza.
Le bombole di ACETILENE piene o vuote sono soggette all'Accordo ADR, per il trasporto di merci pericolose su strada, riportano la seguente classificazione (vedi Report ADR Allegato):
UN 1001 ACETILENE DISCIOLTO
In base alle classi di pericolo connesso al trasporto l’acetilene è appartenente alla:
Classe: 2 Gas Codice di classificazione: 4F Etichette: 2.1 Disposizioni speciali: 662 Istruzione di Imballaggio: P200
https://www.certificoadr.com/ ...
3.6.2 Etichettatura dei recipienti per gas acetilene disciolto
1. Etichettatura secondo ADR
(N. 2.1) Gas infiammabili
Simbolo (fiamma): nero o bianco (salvo secondo 5.2.2.2.1.6 c)) su fondo rosso; cifra "2" nell'angolo inferiore |
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2. Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 CLP
Acetilene classificazione N. CE 200-816-9
Avvertenza (CLP): Pericolo
Indicazioni di pericolo (CLP): H220 Gas altamente infiammabile.
Consigli di prudenza Prevenzione: P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
Reazione: P377 In caso d’incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo.
P381 Eliminare ogni fonte d’accensione se non c’è pericolo.
Conservazione: P403 Conservare in luogo ben ventilato. |
Pittogramma di pericolo GHS02
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Avvertenza (CLP): Attenzione
Indicazioni di pericolo (CLP): H280 Contiene gas sotto pressione: può esplodere se riscaldato
Conservazione: P403 Conservare in luogo ben ventilato. P410: Proteggere dai raggi solari. |
Pittogramma di pericolo GHS04
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a. N° ONU e denominazione del gas b. nome, indirizzo e numero di telefono del fabbricante o del distributore c. simboli di pericolo d. frasi di rischio e. consigli di prudenza f. numero CE per la sostanza singola o indicazione "miscela di gas".
Legenda etichetta:
a. N° ONU e denominazione del gas b. composizione del gas o della miscela c. nome, indirizzo e numero di telefono del fabbricante o del distributore d. simboli di pericolo e. frasi di rischio f. consigli di prudenza g. numero CE per la sostanza singola o indicazione "miscela di gas".
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3.6.3 Colorazione dell’ogiva
La norma UNI EN 1089-3:2011 “Bombole trasportabili per gas - Identificazione della bombola (escluso GPL) - Parte 3: Codificazione del colore”, specifica un sistema di codificazione del colore per l'identificazione del contenuto delle bombole ad uso industriale o medico, con particolare riferimento alle proprietà del gas o della miscela di gas.
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3.7 Pannellatura veicolo
Salvo i casi di esenzione per quantitativi trasportati inferiori ai limiti le unità di trasporto caricate con merci pericolose devono portare esposti e ben visibili pannelli rettangolari di colore arancione (ADR 5.3.2).
I pannelli di pericolo previsti da ADR sono di due tipi:
- Pannelli di segnalazione (senza indicazione del pericolo): semplici pannelli rettangolari che non recano alcuna indicazione (né scritte, né numeri, né altro). Segnalano soltanto la presenza sul veicolo, o sulla cisterna, ecc., di sostanze pericolose, senza precisare il tipo né la natura del pericolo connesso.
- Pannelli di identificazione pericolo: con colore e dimensioni uguali ai precedenti e, in più, due numeri:
Numero Kemler 239: gas infiammabile, che può produrre spontaneamente una reazione violenta
Un semplice criterio per l'utilizzazione dei pannelli di pericolo e il seguente:
- quando si trasportano merci confezionate, ossia contenute in colli o in altri imballaggi (GIR/IBC, bombole, ecc.), sono sufficienti i pannelli di segnalazione arancio senza numeri;
- quando invece si trasportano solidi alla rinfusa o liquidi in cisterne, occorrono anche i pannelli di identificazione del pericolo.
Esempi di collocazione pannelli merci trasportate e tipo di veicolo Trasporto di merci pericolose imballate - recipienti o bombole:
... 7. Considerazioni conclusive - norme tecniche applicabili ...
Ispezioni periodiche
UNI EN ISO 10462:2019 Bombole per gas - Bombole per acetilene - Ispezione e manutenzione periodiche
Controlli durante il riempimento
UNI EN ISO 13088:2012 Bombole a gas - Pacchi bombole per acetilene - Condizioni di riempimento e relativi controlli
UNI EN ISO 11372:2012 Bombole per gas - Bombole per acetilene - Condizioni di riempimento e relativi controlli
...
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2020 ©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni:
Rev. |
Data |
Oggetto |
Autore |
1.0 |
Febbraio 2020 |
Aggiornamento norme tecniche |
Certifico Srl |
3.0 |
Marzo 2017 |
-- |
Certifico Srl |
Info e download
Maggiori Info e acquisto Documento singolo
Documento compreso Abbonamento Tema Marcatura CE
Collegati Direttiva 2010/35/UE Direttiva 2008/68/CE UNI EN ISO 10462:2019
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