Chiarimenti nuovi requisiti responsabile tecnico
Appunti Ambiente | ||
22 Novembre 2024 | ||
Salve Visitatore | ||
Chiarimenti nuovi requisiti responsabile tecnico Circolare Albo gestori Ambientali n. 59 del 12.01.2018 Applicazione disposizioni delibera n. 6 del 30 maggio 2017, riguardante i requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del DM 120/2014. 1. Requisiti del responsabile tecnico (articolo 1) Il responsabile tecnico che ricopre tale ruolo per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5) è da ritenersi idoneo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purchè gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5. 2. Affiancamento al responsabile tecnico (articolo 1, comma 2, lettera d) a) il computo dell'esperienza maturata decorre dalla data di comunicazione dell'inizio del periodo di affiancamento, che, come disposto dalla delibera, deve essere trasmessa alla Sezione regionale in via preventiva, non risultando, pertanto, possibile che possa ricomprendere periodi antecedenti la comunicazione stessa. In sede di prima applicazione detta comunicazione è inviata per mezzo PEC alla Sezione regionale o provinciale, allegando, per ogni comunicazione, ricevuta del versamento del diritto di segreteria di importo pari a quello previsto per le variazioni dell'iscrizione all'Albo; b) l'esperienza acquisita mediante affiancamento è valida per la categoria di iscrizione dell'impresa indipendentemente dalla classe d'iscrizione nella quale l'impresa stessa è iscritta; l'esperienza maturata nella categoria 5 è valida anche ai fini dell'iscrizione nella categoria 4; c) il caso di variazione del responsabile tecnico o del legale rappresentante firmatari della comunicazione di affiancamento, l'impresa, entro 30 giorni, deve darne comunicazione alla Sezione regionale o provinciale, utilizzando il modello di cui all'allegato "B" alla delibera al fine di esprimere la volontà dei soggetti interessanti a proseguire il periodo di affiancamento del medesimo dipendente. Decorso inutilmente detto termine, l'attività di affiancamento è sospesa restando valido il periodo maturato; d) ai fini dell'assunzione dell'incarico di responsabile tecnico il dipendente che ha concluso il periodo di affiancamento deve dimostrare di possedere i requisiti di esperienza richiesti ai sensi dell' Allegato "A" alla delibera, con particolare riferimento ai requisiti previsti per l'iscrizione nelle categorie 9 e 10; e) per "dipendente" si intende il dipendente dell'impresa nelle forme previste dalla normativa vigente in materia o come specificato nelle note dell'allegato "A" alla delibera n. 2 del 22 febbraio 2017. 3. Verifiche d'idoneità del responsabile tecnico (articolo 2, comma 3) a) il divieto di sostenere la verifica per il medesimo modulo specialistico prima che siano decorsi 60 giorni dalla comunicazione dell' esito negativo, non si applica ai candidati che non si presentano alla prova; b) il responsabile tecnico di cui all'art. 3, comma 1, della delibera, e dispensato dall'obbligo del possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado per essere ammesso alle verifiche relative al modulo corrispondente l'attività risultante alla data del 16 ottobre 2017, (trasporto rifiuti; intermediazione e commercia di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) anche nel caso di verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore della medesima categoria d'iscrizione. 4. Dispensa dalle verifiche d'idoneità del responsabile tecnico (articolo 2, comma 5) a) il legale rappresentante dell'impresa che ricopre contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico viene dispensato dalle verifiche di idoneità dopo aver maturato i venti anni di esperienza nello stesso settore di attività ( trasporto rifiuti urbani; trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; intermediazione e commercia di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto); b) la dispensa dalle verifiche permane anche nei casi di eventuali successive interruzioni dell'attività dell'impresa o dell'incarico di responsabile tecnico intervenute a qualsiasi titolo; c) le interruzioni intermedie previste dall'articolo 2, comma 5, della delibera sono consentite sia nel ruolo di responsabile tecnico che in quello di legale rappresentante dell'impresa; d) per richiedere la dispensa dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa invia alla Sezione regionale il modello di domanda di cui all'allegato "A", corredato da dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà di cui all'allegato "B". La Sezione regionale dell'Albo rilascia attestazione della dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all'allegato "C". 5. Disposizioni transitorie (articolo 3) a) i responsabili tecnici nominati successivamente al 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore della delibera) a seguito di domande presentate entro tale data, sono ricompresi nella previsione di cui all'art. 3, comma 1, della delibera; b) i responsabili tecnici conservano l'idoneità per la categoria e classe di iscrizione risultanti alla data del 16 ottobre 2017 o oggetto della domande presentate entro tale data, a prescindere dalle variazioni che intervengono nell'iscrizione dell'impresa o dalle eventuali interruzioni o variazioni nello svolgimento dell'incarico nei 5 anni successivi; c) il responsabile tecnico che alla data dell'entrata in vigore della delibera ricopre il ruolo di responsabile tecnico per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5), può ricoprire, in regime transitorio, lo stesso ruolo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purchè gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5; d) i responsabili tecnici di cui all'art. 3, comma 1, della delibera possono effettuare la verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore o per l'iscrizione in un'altra categoria anche prima della data del 2 gennaio 2021. In caso di esito positivo della verifica iniziale, i 5 anni di validità decorrono dalla data della verifica stessa, in caso di esito negativo si continua ad applicare quanto previsto dal regime transitivo. __________ Allegati: ALLEGATO "A" ALLEGATO "B" ALLEGATO "C" Fonte: Albo Nazionale Gestori Ambientali
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