Corte di Giustizia Eupoea: Direttiva macchine: “la marcatura CE non è una formalità”
Sentenza 8.9.2005 - Causa C-40-04
Già dal 2005 la Corte sottolinea che uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva macchine è snellire e semplificare l’iter di definizione della conformità delle stesse macchine, promuovendone la libera circolazione nel mercato interno.
Tale obiettivo, per la Corte, sarebbe vanificato se la legislazione degli Stati Membri considerassero ugualmente responsabili della conformità delle macchine, alla stregua del fabbricante, operatori che si trovano a valle del fabbricante stesso. __________
Negli ultimi anni l’Unione Europea è intervenuta a disciplinare l’immissione in commercio di molti prodotti mediante il meccanismo legislativo del così detto “Nuovo Approccio”.
Sostanzialmente l’Unione con il Nuovo Approccio stabilisce i requisiti minimi di sicurezza che determinati prodotti (quali ad esempio le macchine da lavoro, i giocattoli, i dispostivi medici, etc…) devono possedere per poter essere considerati sicuri e poter liberamente circolare all’interno della Comunità Europea.
Il possesso dei requisiti di sicurezza richiesti di un prodotto è “certificato” dall’apposizione della marcatura CE sullo stesso prodotto.
In tutte le discipline il soggetto incaricato di ideare, progettare e costruire i prodotti conformi ai requisiti minimi di sicurezza è il Fabbricante.
Ma che tipo di obblighi e responsabilità ricadono su distributore e importatore?
Sul punto purtroppo le direttive non sempre fanno chiarezza e spesso nell'attuazione delle stesse direttive i singoli stati membri introducono altri elementi di confusione.
Ma come spesso è successo nel diritto comunitario la Corte di Giustizia è intervenuta a far luce sulla non facile questione.
Con la sentenza del 8 settembre 2005, emessa nella Causa C – 40/04, la Corte di Giustizia è, infatti, intervenuta a chiarire i limiti circa gli obblighi di controllo e verifica in capo all'importatore di apparecchiatura marcate CE.
...segue
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