Installatori di AEE e ritiro RAEE / Rev. 0.0 Febb. 2024
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24 Novembre 2024 | ||
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Installatori di AEE e ritiro RAEE / Rev. 0.0 Febb. 2024 ID 21261 | 01.02.2024 / Nota completa in allegato I soggetti che nell’ambito della propria attività installano apparecchiature elettriche ed elettroniche, come elettricisti, termoidraulici, tecnici frigoristi, centri di assistenza tecnica, ecc., possono realizzare propri punti di raccolta presso i quali stoccare i rifiuti elettronici provenienti dalle utenze domestiche a seguito dell’installazione di nuovi prodotti. Al momento dell’installazione di un nuovo prodotto equivalente, questi soggetti hanno infatti l’obbligo normativo di ritirare il RAEE presso il consumatore finale (D.M. 65/2010 Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.). Il ritiro non è obbligatorio se i RAEE non presentano tutte le componenti essenziali o se contengono altri tipi di rifiuto, come ad esempio alimenti o stoviglie. Decreto 8 marzo 2010 n. 65 Art. 4 Ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 2, commi 1, lettere a), c) e d), 2 e 4, e all'articolo 3 si applicano anche al ritiro di RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività, limitatamente alle seguenti fattispecie: a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio; b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 dal domicilio del cliente o dalla sede del proprio esercizio. 2. La provenienza domestica dei RAEE conferiti dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 è attestata da un documento di autocertificazione redatto ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e sottoscritto dall'installatore o dal gestore del centro di assistenza. Tale documento è redatto in conformità al modello di cui all'Allegato III ed è consegnato all'addetto del centro di raccolta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Gli installatori usufruiscono del servizio di ritiro dei RAEE domestici da parte dei Sistemi Collettivi previa: - sottoscrizione della Convenzione operativa e iscrizione del punto di raccolta in cui vengono stoccati i RAEE appartenenti a uno o più raggruppamenti sull’apposito portale messo a disposizione dal CdC RAEE; Condizioni di servizio Il documento descrive modalità operative e livelli di servizio uniformi per tutti i punti di raccolta costituiti dagli installatori e iscritti al portale del CdC RAEE. Definisce inoltre: - il peso minimo di RAEE da raccogliere per ogni servizio di ritiro al fine di evitare inefficienze del sistema; Le Condizioni di Servizio costituiscono condizioni uniformi applicabili a tutti gli Installatori e descrivono le condizioni operative di dettaglio, nonché rappresentano la specifica delle condizioni tecniche che integrano le disposizioni della Convenzione Operativa in essere tra ciascun Installatore e il Centro di Coordinamento RAEE che agisce in nome e per conto dei Sistemi Collettivi. Requisiti dei Punti di Prelievo presso gli Installatori L’installatore che intenda gestire RAEE provenienti dai nuclei domestici può istituire un raggruppamento presso i locali del proprio esercizio. Ai fini del prelievo da parte dei Sistemi Collettivi, il Servizio “Installatore” deve essere iscritto al portale del Centro di Coordinamento RAEE e garantire la suddivisione dei RAEE in maniera conforme ai seguenti Raggruppamenti di cui al Decreto Ministeriale n.40 del 20 febbraio 2023 e s.m.i.. Raggruppamento 1: Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi Il Servizio “Installatore” iscritto può gestire uno o più raggruppamenti, mantenendo però tale suddivisione. Tali raggruppamenti costituiscono i Punti di Prelievo. Ai sensi della normativa vigente, per poter procedere all’iscrizione al portale del Centro di Coordinamento RAEE, è necessario indicare l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, categoria 3-bis e relative date di validità. Unità di Carico Le “Unità di Carico” sono i contenitori definiti e forniti in comodato dai Sistemi Collettivi, tramite gli operatori di logistica/trattamento, dai medesimi incaricati, secondo le modalità previste nella Convenzione Operativa ed utilizzate dall’Installatore per il deposito dei RAEE per i Punti di Prelievo iscritti. L’Installatore in relazione alla gestione del servizio e alla movimentazione delle Unità di Carico si impegna espressamente, oltre a quanto già previsto nella Convenzione Operativa, ad uniformarsi a quanto previsto in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., e a mettere in atto tutto quanto necessario al fine di adeguarsi alle normative applicabili in materia di volta in volta vigenti. I Sistemi Collettivi si impegnano espressamente a far sì che i propri operatori logistici forniscano all’Installatore tutte le informazioni relative alla tipologia di servizio erogato ed alle caratteristiche delle unità di carico. Le Unità di Carico utilizzabili per i raggruppamenti sono le seguenti: R1/R2 Scarrabile / pallet a perdere filmati (è possibile anche lo stoccaggio di pezzi a terra) I Sistemi Collettivi faranno pervenire per mezzo degli operatori logistici da essi incaricati all’Installatore le Unità di Carico per il contenimento dei RAEE, unitamente ad una scheda descrittiva, salvo che le informazioni siano già riportate sull’Unità di Carico stessa; tale documentazione sarà fatta pervenire contestualmente alla consegna e al posizionamento delle Unità di Carico. I Sistemi Collettivi e l’Installatore concorderanno congiuntamente, sulla base di dati indicativi, quali e quante siano le Unità di Carico che garantiscano l’ottimizzazione della gestione dei RAEE. Nel caso in cui, nel corso del servizio, i Sistemi Collettivi accertino che le Unità di Carico così determinate non garantiscano tale ottimizzazione avranno la facoltà, informando anticipatamente l’Installatore, di sostituire tali Unità di Carico con altre idonee a garantire l’ottimizzazione dello stoccaggio dei RAEE. Nel caso di “rotazioni” insufficienti, ovverosia di un numero molto basso di ritiri all’anno presso un Punto di Prelievo, i Sistemi Collettivi avranno la facoltà di sostituire, comunicandolo preventivamente all’Installatore, l’Unità di Carico fornita con altra maggiormente adatta alle esigenze quantitative di tale Punto di Prelievo. L’installatore in relazione alle Unità di Carico si impegna espressamente a effettuare prima dell’attivazione del servizio una valutazione dei rischi potenzialmente derivanti dalle attività svolte all’interno dei Punti di Prelievo sulla base della normativa vigente in materia, e a predisporre la Nota Informativa dei rischi da rendere disponibile attraverso il sistema di Gestione Documentale del portale del Centro di Coordinamento; si impegna inoltre ad adottare tutte le misure precauzionali idonee a rendere edotti utenti e operatori dei rischi derivanti dalla presenza delle Unità di Carico, dalla loro movimentazione, dalla presenza dei RAEE e delle sostanze e dai materiali nei medesimi contenuti, quale - a titolo esemplificativo e non esaustivo - idonea segnaletica; I Sistemi Collettivi si impegnano espressamente a favorire che gli Operatori Logistici forniscano all’Installatore tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare una compiuta valutazione dei rischi, adottando per lo scambio di informazioni il sistema di Gestione Documentale del portale del Centro di Coordinamento. Saturazione Unità di Carico - valori in peso di buona pratica nei ritiri L’Installatore - ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione Operativa - garantisce il raggiungimento dei pesi di buona pratica qui sotto individuati. Resta peraltro inteso che i Sistemi Collettivi eseguiranno in ogni caso il servizio indipendentemente dal raggiungimento dei pesi di buona pratica indicati nel seguito, ma saranno segnalati al Centro di Coordinamento RAEE casi ripetuti di mancato raggiungimento delle soglie minime, affinché siano adottati provvedimenti specifici che possono includere la chiusura del Punto di Prelievo. Il peso sarà verificato a destino. [...] Segue in allegato FAQ Obblighi e compiti Quali sono le condizioni che un installatore deve rispettare per poter beneficiare del servizio di ritiro dei RAEE svolto dai Sistemi Collettivi? L’installatore deve: - iscrivere il punto di raccolta in cui vengono stoccati i RAEE appartenenti a uno o più raggruppamenti sul portale del CdC RAEE; Dove bisogna iscrivere il punto di raccolta affinché possa beneficiare del servizio di ritiro dei rifiuti elettronici coordinato dal CdC RAEE? L’installatore (sottoscrittore) iscrive il punto di raccolta sull’apposito portale messo a disposizione dal CdC RAEE, indicando: - la propria anagrafica e i referenti che gestiranno operativamente il servizio; L’iscrizione sul portale del CdC RAEE e il servizio di ritiro svolto dai Sistemi Collettivi sono gratuiti? Sì. Quali sono le unità di carico utilizzabili per la raccolta dei RAEE del raggruppamento 5? Per R1 e R2: Scarrabile / pallet a perdere filmati (è possibile anche lo stoccaggio di pezzi a terra). È necessario raccogliere una quantità minima di RAEE prima di effettuare la richiesta di ritiro ai Sistemi Collettivi? Sì, il documento Condizioni di servizio definisce al punto 3.5 i pesi di buona pratica dei RAEE da raggiungere prima di effettuare la richiesta di ritiro. Elenco AEE Il D. Lgs. 49/2014 presenta negli allegati III e IV l’elenco delle apparecchiature a cui si applicano le disposizioni in esso contenute. L’Open Scope ha segnato il passaggio dalle dieci categorie di AEE rientranti nell’allegato I ed elencate a titolo esemplificativo nell’allegato II del D. Lgs. 49/2014 alle sei categorie dell’allegato III, che includono due categorie aperte relative a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche di grandi e di piccole dimensioni. Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2024 Fonte: Centro Coordinamento RAEE
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