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Vademecum Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

ID 19611 | | Visite: 10992 | Documenti Riservati AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/19611

Vademecum RAEE 2023

Vademecum Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) | Rev. 3.0 Novembre 2024

ID 19611 | Rev. 3.0 del 15 Novembre 2024 / Vademecum in allegato

Il presente elaborato analizza la disciplina propria dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) evidenziandone, anche con il supporto di immagini e schemi, il campo di applicazione, la gestione e gli obblighi/ adempimenti degli attori individuati dalla normativa.

Il vademecum risulta essere così strutturato:

1. Normativa di riferimento [Rev. 3.0 2024]
2. Organi gestionali del sistema RAEE [Rev. 3.0 2024]
3. Campo di applicazione
4. Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)
5. Esclusioni dal campo di applicazione
6. Classificazione RAEE [Rev. 3.0 2024]
7. Marchio RAEE
8. Criteri di priorità nella gestione dei RAEE
9. Condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata [Rev. 1.0 2023]
9.1 Operazioni di preparazione per il riutilizzo [Rev. 1.0 2023]
9.2 Preparazione per il riutilizzo dei RAEE [Rev. 1.0 2023]
9.3 Centri di preparazione per il riutilizzo [Rev. 1.0 2023]
9.3.1 Caratteristiche e dotazioni tecniche di un centro di preparazione per il riutilizzo [Rev. 1.0 2023]
9.4 Comunicazione di inizio di attività di preparazione per il riutilizzo [Rev. 1.0 2023]
10. Obiettivi di raccolta differenziata dei RAEE
11. Soggetti coinvolti nella gestione dei RAEE
11.1 Produttore di AEE [Rev. 2.0 2024]
11.2 Distributore AEE [Rev. 3.0 2024]
11.3 Installatori, manutentori o gestori dei centri di assistenza tecnica
11.4 Trasportatori
12. Sanzioni ed esoneri [Rev. 3.0 2024]

Update Rev. 3.0 del 15.11.2024

- Legge 2 febbraio 2024 n. 11 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. (GU n.31 del 07.02.2024) 
- Legge 8 agosto 2024 n. 115 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. (GU n.189 del 13.08.2024) 
- Legge 14 novembre 2024 n. 166 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (GU n.267 del 14.11.2024) 

Modifica paragrafi
1. Normativa di riferimento
2. Organi gestionali del sistema RAEE - Sistemi collettivi
6. Classificazione RAEE - Componenti e Pannelli fotovoltaici
11.2 Distributore AEE - Sistemi “uno contro uno” e “uno contro zero”
12. Sanzioni ed esoneri

Update Rev. 2.0 del 02.01.2024

- Legge 30 dicembre 2023 n. 214 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (GU n.303 del 30.12.2023) Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2023

Modifica paragrafi:
2. Organi gestionali del sistema RAEE
11.1 Produttore di AEE

Update Rev. 1.0 del 04.09.2023

Decreto 10 luglio 2023 n. 119 Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n.204 del 01.09.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/2023

Rinumerazione complessiva e inserimento dei seguenti nuovi paragrafi:
9. Condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata     
9.1 Operazioni di preparazione per il riutilizzo           
9.2 Preparazione per il riutilizzo dei RAEE           
9.3 Centri di preparazione per il riutilizzo           
9.3.1 Caratteristiche e dotazioni tecniche di un centro di preparazione per il riutilizzo
9.4 Comunicazione di inizio di attività di preparazione per il riutilizzo

Premessa

Per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) si intendono, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. e), Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 152/2006, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo disfarsene.

Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49
Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE.
Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/2014. (GU n.73 del 28.03.2014 - SO n. 30)

Il Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 si applica:

- alle AEE rientranti nelle categorie di cui all'Allegato I ed elencate a titolo esemplificativo all'Allegato II dal 12 aprile 2014 fino al 14 agosto 2018;
- alle AEE come classificate nelle categorie dell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV dal 15 agosto 2018.

A partire dal 15 agosto 2018, come previsto dal Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, è entrato in vigore l’Open Scope che consiste in un allargamento e modifica della classificazione delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE).

Secondo il nuovo sistema, definito “campo aperto” di applicazione, gli adempimenti della normativa RAEE riguardano tutte le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche per le quali non sia prevista specifica esclusione. Si è trattato di un ampliamento che ha determinato l’inserimento di un gran numero di nuove tipologie di rifiuti elettrici, per i quali è scattato l’obbligo di raccolta in modo differenziato e trattamento adeguato.

L’estensione dell’ambito di applicazione ha coinvolto anche nuovi Produttori e Importatori di AEE che, in base al principio di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), per i quali l’obbligo di occuparsi anche della fase post-consumo dei propri prodotti: raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE secondo la normativa vigente.

Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano:

a) alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie di cui all'Allegato I ed elencate a titolo esemplificativo all'Allegato II, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sino al 14 agosto 2018;
b) a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nelle categorie dell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV dal 15 agosto 2018.

2. Il presente decreto legislativo non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale di recepimento delle disposizioni europee in materia di sicurezza, di salute, di sostanze chimiche, nonche' del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, di recepimento della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Normativa di riferimento

Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49
Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/2014. (GU n.73 del 28.03.2014 - SO n. 30)

Decreto 25 settembre 2007 n. 185 - Organi gestionali del sistema
Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. (GU n.257 del 05.11.2007)

ABROGATO Decreto 8 marzo 2010 n. 65 - Modalità semplificate di gestione dei RAEE in modalità 1 contro 1
Regolamento recante modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature. (GU n.102 del 04.05.2010)

ABROGATO Decreto 31 maggio 2016 n. 121 - Modalità semplificate di gestione dei RAEE in modalità 1 contro 0
Regolamento recante modalita' semplificate per lo svolgimento delle attivita' di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonche' requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. (GU n.157 del 07.07.2016)

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 / Testo unico ambientale
Norme in materia ambientale.
(GU n.88 del 14.04.2006 - SO n. 96)

[...]

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)

Definizione di AEE

Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49

Art. 4 Definizioni comma 1 lettera a)

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) 'apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'AEE': le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;

La condizione di “corretto funzionamento” è quella per la quale la circolazione della corrente elettrica o l’emissione di campi elettromagnetici determina la funzione d’uso principale (funzione primaria) per la quale il prodotto è stato progettato e costruito.

Se l'energia elettrica viene utilizzata solo per le funzioni di supporto o di controllo, questo tipo di apparecchiatura non rientra nella definizione di AEE di cui all’art. 4 del Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49. Tra le apparecchiature che non necessitano di energia elettrica per svolgere la loro funzione di base, ma richiedono solo, ad esempio, una scintilla per iniziare, ci sono le falciatrici a benzina e le cucine a gas con sola accensione elettronica. Analogamente, le caldaie a gas che per il loro corretto funzionamento dipendono solo dal gas, e per le quali l’energia elettrica svolge solo una funzione di supporto e controllo, sono escluse.

La definizione di AEE, inoltre, individua specifiche tipologie di apparecchiature, rientranti nell’ambito di applicazione:

- apparecchiature “di generazione” sono quelle che generano segnali di tensione nei limiti indicati nella su menzionata definizione di AEE;
- apparecchiature “di trasferimento” sono quelle che trasferiscono segnali elettrici nei limiti di ampiezza della tensione, indicati nella su menzionata definizione di AEE;
- apparecchiature “di misurazione” sono quelle che rilevano ed analizzano  segnali elettrici nei limiti di ampiezza di tensione indicati, sempre dalla menzionata definizione di AEE, e segnali elettromagnetici. Sono altresì apparecchiature di misura tutte quelle impiegate per il rilievo e l’analisi di grandezze fisiche che prevedono all’interno un sistema di trasduzione per trasformare la grandezza fisica sotto misura in un segnale elettromagnetico.

Si intendono per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 152/2006, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene.

I componenti, i sottoinsiemi e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui questo diventa rifiuto, anche se aggiunti successivamente e di altri produttori, devono essere gestiti unitamente al RAEE che li contiene, ciascuno secondo le proprie caratteristiche.

I componenti, rientrano tra quegli oggetti che, quando assemblati, permettono ad una AEE di lavorare correttamente precisando che i componenti immessi sul mercato separatamente, per essere utilizzati per fabbricare o riparare una AEE, ricadono fuori dallo scopo della direttiva a meno che non abbiano essi stessi una funzione indipendente.

Per “funzione indipendente”, s’intende l’attitudine di un prodotto a svolgere la propria funzione primaria, ovvero quella per la quale è stato progettato, “indipendentemente” dall’assemblaggio/integrazione in un altro prodotto o apparecchiatura.

Conseguentemente, qualora la funzione primaria del componente si manifesti solo con l’assemblaggio/integrazione dello stesso in un’altra apparecchiatura al fine di consentire il suo corretto funzionamento, allora il componente è escluso dall’ambito di applicazione della normativa RAEE.

Viceversa, se la funzione primaria del componente è autonoma dalla funzione primaria dell’AEE per la quale è stata fabbricata o da quella dell’AEE riparata, tale componente è esso stesso un’AEE e, pertanto, incluso nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49.

A titolo esemplificativo l’hard disk di un computer è componente se integrato o assemblato all’interno del case del computer, viceversa è un’AEE se munito di proprio case, con funzione di memorizzazione di dati autonoma disponibile senza ulteriori operazioni o connessioni oltre a quelle semplici che possono essere eseguite da qualsiasi persona.

Schema 1 - Definizione di AEE  

Vademecum RAEE  Schema 1

[...]

Classificazione RAEE

Sono i rifiuti elettronici originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.

I rifiuti di AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici sia da soggetti diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici.

Sono i rifiuti elettronici originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.

I rifiuti di AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici sia da soggetti diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici.

RAEE domestici

I RAEE domestici sono ripartiti in cinque raggruppamenti:

Vademecum RAEE Tabella

Immagine 6 - Raggruppamenti RAEE domestici

La differenza tra RAEE provenienti da nuclei domestici e RAEE professionali riguarda unicamente la tipologia di AEE e non la provenienza.

Rimane comunque valida la differenza di finanziamento per le operazioni di raccolta, trasporto e trattamento.

Per i RAEE professionali valgono regole parzialmente diverse da quelle vigenti per i RAEE domestici, poiché fondamentalmente diverso è il criterio di responsabilità sulle quali si fondano.

...

Marchio RAEE

I RAEE si distinguono dagli altri rifiuti per la presenza del simbolo del cassonetto barrato.

Vademecum RAEE Immagine 8

Immagine 8 - Cassonetto barrato” (CEI EN 50419)

l simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto non selezionato ma deve essere inviato a strutture di raccolta separate per il recupero e il riciclaggio. La marcatura RAEE deve figurare su tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dell'UE.

La RAEE prevede che i produttori devono apporre sui prodotti il simbolo del “cassonetto barrato” (CEI EN 50419). Tale simbolo indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani e che è stato immesso sul mercato dopo il 13 agosto 2006.

Tranne alcune eccezioni, la maggior parte delle apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute nell'UE deve recare una marcatura specifica. I marchi RAEE sono obbligatori per le seguenti categorie di prodotti:

- apparecchiature per lo scambio di temperatura, come i frigoriferi e gli impianti di condizionamento dell'aria
- schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm²
- lampade
- grandi apparecchiature (con dimensione esterna superiore a 50 cm), fra cui lavatrici, fotocopiatrici, pannelli solari
- piccole apparecchiature (con dimensione esterna inferiore a 50 cm), fra cui aspirapolvere, rilevatori di fumo, orologi da muro e da polso
- piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono recare:

- il simbolo del bidone dell'immondizia su ruote con una croce sopra
- il marchio di identificazione, ad es. il marchio commerciale o il marchio di fabbrica.

Se il prodotto è stato immesso sul mercato dopo il 13 agosto 2005, è possibile:

- aggiungere una riga sotto il simbolo del bidone dell'immondizia su ruote con una croce sopra oppure
- indicare la data di immissione sul mercato del prodotto.

Queste iscrizioni devono essere stampate sul prodotto stesso e devono essere permanenti, chiaramente visibili e leggibili. Il marchio può essere stampato sull'imballaggio, sulle istruzioni o sul foglio di garanzia e non sul prodotto stesso solo se le dimensioni del prodotto sono troppo piccole o se la sua funzione è influenzata dalla marcatura.

...

Condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata

Pubblicato nella GU n. 204 del 1° settembre 2023, il Decreto 10 luglio 2023 n. 119 Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in vigore dal 16 settembre 2023.

Il regolamento ha l’obiettivo di fornire gli elementi utili per gli operatori al fine di svolgere attività di operazioni di preparazione per il riutilizzo in linea con la gerarchia dei rifiuti. La norma consente anche il perseguimento degli obiettivi definiti dalla CE per i rifiuti preparati per il riutilizzo e il recupero.

Il Decreto 10 luglio 2023 n. 119 definisce ai sensi degli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata, le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio delle attività, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo e le condizioni specifiche per l’esercizio delle operazioni.

Operazioni di preparazione per il riutilizzo

Le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. Per i RAEE preparati per il riutilizzo i criteri minimi per verificare l’idoneità sono stabiliti dalla norma CENELEC EN 50614: 2020, al relativo capitolo 5.

La conformità è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l’immissione sul mercato.

Il prodotto preparato per il riutilizzo da RAEE è reimmesso al consumo munito di etichetta recante l’indicazione «PPRAEE», apposta dall’operatore secondo le modalità indicate dalla norma CENELEC EN 50614: 2020, paragrafo 6.2.

Immagine 10 - Esempio etichetta PPRAEE

Vademecum RAEE   Immagine 10

Decreto 10 luglio 2023 n. 119

Art. 2. Definizioni, comma 1, lettera i)

i) «prodotto preparato per il riutilizzo da rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (PPRAEE)»: il prodotto o componente di prodotto ottenuto dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE individuati nella tabella 2 di cui all’allegato 1 e immesso sul mercato alle condizioni di cui al successivo articolo 7;

...

Preparazione per il riutilizzo dei RAEE

Le attività di preparazione per il riutilizzo dei RAEE sono improntate alla norma CENELEC EN 50614: 2020, Capitolo 4.

La capacità tecnica necessaria per l’esecuzione di attività di preparazione per il riutilizzo dei RAEE richiede, oltre al possesso dei requisiti di cui all’allegato 1, paragrafo 4, anche l’aggiornamento professionale, a cura del Centro di coordinamento RAEE anche in collaborazione con le Associazioni dei produttori di AEE, da effettuarsi con cadenza biennale.

Il corretto trasferimento delle informazioni funzionali alle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE è garantito dal Centro di coordinamento RAEE ai sensi degli articoli 27 e 33, comma 5, lett. l), del decreto legislativo n. 49 del 2014, anche sulla base delle informazioni fornite dai produttori di AEE.

Le caratteristiche e le dotazioni tecniche dei centri di preparazione per il riutilizzo dei RAEE nonché le operazioni ivi effettuate sono conformi alla norma CENELEC EN 50614:2020, Capitolo 4.

Il prodotto preparato per il riutilizzo da RAEE è reimmesso al consumo munito di etichetta recante l’indicazione «PPRAEE», apposta dall’operatore secondo le modalità indicate dalla norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo 6.2.

Il gestore garantisce che il PPRAEE sia sicuro per l’uso come originariamente previsto, non metta in pericolo la salute e la sicurezza umana e assicura le informazioni nei confronti dei consumatori ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo 6.3. In caso di danno da prodotti difettosi e per omessa informazione vigono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

I PPRAEE o i componenti di PPRAEE sono coperti dalla garanzia di conformità per la durata di almeno dodici mesi dalla data di acquisto, in virtù di idoneo certificato nel quale sono rese espressamente note le condizioni per la sostituzione, per la riparazione o per il rimborso, ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo 6.4.

Il gestore è tenuto a iscrivere, senza ulteriori oneri, il proprio centro di preparazione per il riutilizzo dei RAEE in una apposita sezione dell’elenco previsto all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2014 e a comunicare annualmente le quantità e i pezzi ricevuti e preparati per il riutilizzo.

Laddove i PPRAEE o i componenti di PPRAEE siano spediti fuori dall’Unione europea, il gestore di preparazione per il riutilizzo deve rendere disponibili i documenti atti a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti per le AEE usate come specificato nell’allegato VI del decreto legislativo n. 49 del 2014. Il gestore della preparazione per il riutilizzo mantiene un registro dei documenti sui PPRAEE e sulle sue componenti esportati al di fuori dell’Unione europea, ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo 6.5

[...] Segue in allegato

Produttore di AEE

Art. 4, comma 1, lettera g - Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49

g) 'produttore': la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:

1) e' stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
2) e' stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
3) e' stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
4) e' stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;

Gli obblighi generali dei produttori di AEE sono i seguenti:

- conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio di cui all’allegato V del Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49.

- adempiere ai propri obblighi derivanti dalle disposizioni del Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, ed in particolare assicurano il ritiro su tutto il territorio nazionale dei RAEE depositati nei centri di raccolta, organizzando sistemi di gestione individuali (disciplinati dall’art. 9, Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49) o aderendo a sistemi di gestione collettivi (organizzati in forma consortile e disciplinati dall’art. 10, Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49), operanti in modo uniforme sull’intero territorio nazionale.

- determinare annualmente, attraverso uno dei sistemi di gestione previsti dalDecreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, e comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’ammontare del contributo RAEE necessario per adempiere, nell’anno solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti.

- al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di una AEE, poter appplicare sul prezzo di vendita della stessa il contributo RAEE, indicandolo separatamente nelle proprie fatture di vendita ai distributori. La presenza del contributo RAEE può essere resa nota nell’indicazione del prezzo del prodotto all’utilizzatore finale.

- ai sensi dell’art. 28 del Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, apporre sulle AEE da immettere sul mercato un marchio (volto ad individuare il produttore e il fatto che l’AEE è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005) e il simbolo di cui all’Allegato IX del decreto. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, appongono il marchio del produttore e il simbolo sull’AEE, sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell’AEE.

Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49

In rosso le modifiche di cui Legge 30 dicembre 2023 n. 214 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (GU n.303 del 30.12.2023)

Art. 8 Obblighi dei produttori di AEE

1. I produttori devono conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio di cui all'Allegato V.

2. I produttori adempiono ai propri obblighi derivanti dalle disposizioni del presente decreto legislativo mediante sistemi di gestione individuali o collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.

3. I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui al comma 2, determinano annualmente e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare del contributo necessario per adempiere, nell'anno solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti.

Il produttore, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un'AEE, può applicare sul prezzo di vendita della stessa il contributo, indicandolo separatamente nelle proprie fatture di vendita ai distributori. La presenza del contributo può essere resa nota nell'indicazione del prezzo del prodotto all'utilizzatore finale.

3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione mediante il proprio sito web, delle informazioni relative al valore dei contributi di cui al comma 3 e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna apparecchiatura elencata nei raggruppamenti di cui all’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40. 

3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis  sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.

3-quater. I sistemi di gestione collettivi di cui al comma 2, che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicità ai sensi dei commi 3 -bis e 3-ter   anche degli importi dei contributi così determinati.

Schema 3 - Obblighi Produttore di AEE

Vademecum RAEE  Schema 3

Distributore AEE

Art. 4, comma 1, lettera h) e i) - Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49

h) 'distributore': persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera g);
i) 'distributore al dettaglio': una persona fisica o giuridica come definita nella lettera h), che rende disponibile un'AEE all'utilizzatore finale;

Sistemi “uno contro uno” e “uno contro zero”

Art. 11 Ritiro di AEE secondo i sistemi “uno contro uno” e “uno contro zero”

1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente. L’attività di ritiro gratuito di cui al primo periodo può essere effettuata, su base volontaria, anche dai distributori di AEE professionali incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali.
2. I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati assicurano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. L’attività di ritiro gratuito ai sensi del primo periodo può essere effettuata, su base volontaria, anche per singole tipologie di RAEE, dai distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 metri quadrati e dai distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza.
3. I distributori, ivi compresi, nei casi di cui al comma 1, coloro che effettuano televendite e vendite elettroniche, hanno l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet. Nel caso di cui al comma 2, i distributori sono altresì tenuti a informare i consumatori dell’assenza dell’obbligo di acquistare altra o analoga merce ai sensi del medesimo comma.
4. Nella definizione di raccolta ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera o) , del decreto legislativo n. 152 del 2006, è compreso anche il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi, comunicati al Centro di coordinamento nel portale telematico messo a disposizione dal medesimo e realizzati in conformità a quanto previsto dal comma 5, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 183, comma 1, lettera mm) , del decreto legislativo n. 152 del 2006 o ai centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e delle disposizioni del titolo III -bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato. Al deposito preliminare alla raccolta effettuato dai distributori ai sensi del presente comma non si applicano gli articoli 208, 212, 213 e 216 e le disposizioni del titolo III -bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. I rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo possono essere raggruppati e, ove ritirati selettivamente, depositati per tipologia nella stessa area di deposito preliminare. Il trasporto dal deposito al centro di raccolta o all’impianto di trattamento può avvenire, a scelta del distributore o del soggetto da esso incaricato, ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti di cui all’allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40. Il deposito preliminare ha durata non superiore a un anno, anche nel caso in cui il quantitativo ritirato e depositato non raggiunga i 3.500 chilogrammi. I dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati nel punto di vendita, raggruppati e depositati selettivamente per tipologia nell’area di deposito preliminare, sono conservati da ciascun distributore per tre anni. Nel caso in cui il trasporto avvenga a carico del distributore, i dati di cui al periodo precedente sono comunicati al Centro di coordinamento per le finalità di cui all’articolo 34, comma 2.
5. Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento mediante appositi sistemi di copertura, anche mobili, nonché raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, in conformità all’articolo 187, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. L’integrità delle apparecchiature è garantita mediante l’adozione di ogni precauzione idonea a evitare il deterioramento delle apparecchiature medesime e la fuoriuscita di sostanze pericolose. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, possono avvalersi del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta allestiti da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza ovvero organizzare autonomamente il ritiro e il deposito in conformità alle disposizioni del presente decreto.
6. I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo non sono soggetti all’obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006, né all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo e non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188 -bis , comma 3, del decreto legislativo stesso.
7. Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
8. Il trasporto di cui al comma 4, ivi compreso quello dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso dal punto di vendita stesso, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano altresì al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.
10. I regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 e 31 maggio 2016, n.121 sono abrogati.

(N)

_________

Note Art. 11

(N) Articolo così sostituito dalla Legge 14 novembre 2024 n. 166 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (GU n.267 del 14.11.2024). Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2024

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT Rev. 3.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati 
Pagine Vademecum: 45

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 15.11.2024 Legge 2 febbraio 2024 n. 11
Legge 8 agosto 2024 n. 115 
Legge 14 novembre 2024 n. 166
Certifico Srl
2.0 02.01.2024 Legge 30 dicembre 2023 n. 214 Certifico Srl
1.0 04.09.2023 Decreto 10 luglio 2023 n. 119 Certifico Srl
0.0 06.06.2023 --- Certifico Srl

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