ADR: Materie e rifiuti infettanti Classe 6.2
2.2.62 Classe 6.2 - Materie infettanti 2.2.62.1 Criteri 2.2.62.1.2 Suddivisione 2.2.62.1.3 Definizioni 2.2.62.1.4 Classificazione 2.2.62.1.5 Esenzioni 2.2.62.1.10 Microrganismi/organismi geneticamente modificati 2.2.62.1.11 Rifiuti medicali o rifiuti ospedalieri 2.2.62.1.12 Animali infetti
2.2.62.1.11.1 I rifiuti medicali o i rifiuti ospedalieri contenenti materie infettanti della categoria A sono assegnati ai N° ONU 2814 o 2900, secondo il caso. I rifiuti medicali o i rifiuti ospedalieri contenenti materie infettanti della categoria B sono assegnati al N° ONU 3291.
NOTA Rifiuti medicali o ospedalieri assegnati al numero 18 01 03 (Rifiuti provenienti dalla ricerca su cure mediche o veterinarie e/o ricerche correlate - rifiuti da cure neonatali, diagnosi, trattamento o prevenzione di malattie in esseri umani - rifiuti la cui raccolta e smaltimento sono sottoposti a disposizioni speciali per prevenire infezioni) o al numero 18 02 02 (Rifiuti provenienti dalla ricerca su cure mediche o veterinarie e/o ricerche correlate - rifiuti provenienti dalla ricerca, diagnosi, trattamento o prevenzione di malattie animali - rifiuti la cui raccolta e smaltimento sono sottoposti a disposizioni speciali per prevenire infezioni) conformemente all’elenco di rifiuti allegato alla direttiva 2000/532/CE 5 [1] come modificata, devono essere classificati in base alle disposizioni esposte in questo paragrafo, basate su diagnosi mediche o veterinarie riguardanti il paziente o l’animale.
2.2.62.1.11.2 I rifiuti medicali o i rifiuti ospedalieri di cui si sa o si ha ragione di credere che presentino una probabilità relativamente bassa di contenere materie infettanti sono assegnati al N° ONU 3291. Ai fini dell’assegnazione si potrà tener conto della lista internazionale, nazionale o regionale dei rifiuti.
NOTA 1: La designazione ufficiale di trasporto per il N° ONU 3291 è
“RIFIUTI OSPEDALIERI, NON SPECIFICATI, N.A.S.” o “RIFIUTI (BIO)MEDICALI, N.A.S.” o “RIFIUTI MEDICALI REGOLAMENTATI, N.A.S.”.
NOTA 2 Nonostante i criteri di classificazione esposti sopra, i rifiuti medici o clinici assegnati al numero 18 01 04 (Rifiuti provenienti dalla ricerca su cure mediche o veterinarie e/o ricerche correlate – rifiuti da cure neonatali, diagnosi, trattamento o prevenzione di malattie in esseri umani – rifiuti la cui raccolta e smaltimento non sono sottoposti a disposizioni speciali per prevenire infezioni) o al 18 02 03 (Rifiuti provenienti dalla ricerca su cure mediche o veterinarie e/o ricerche correlate – rifiuti da cure neonatali, diagnosi, trattamento o prevenzione di malattie in animali – rifiuti la cui raccolta e smaltimento non sono sottoposti a disposizioni speciali per prevenire infezioni) conformemente all’elenco di rifiuti allegato alla direttiva 2000/532/CE 5 come modificata, non sono sottoposti alle disposizioni dell’ADR.
2.2.62.2 Materie non ammesse al trasporto Gli animali vertebrati o invertebrati vivi non devono essere utilizzati per spedire un agente infettante a meno che non sia impossibile trasportarlo in altra maniera o a meno che il trasporto non sia autorizzato dall'autorità competente (vedere 2.2.62.12.1).
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