Direttiva Delegata (UE) 2015/863 Commissione
del 31 marzo 2015 recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (Testo rilevante ai fini del SEE)
Modifica all'allegato II della direttiva 2011/65/UE RoHS II
Sostanze con restrizioni d'uso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei:
- Piombo (0,1 %) - Mercurio (0,1 %) - Cadmio (0,01 %) - Cromo esavalente (0,1 %) - Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %) - Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %) - Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %) - Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %) - Dibutilftalato (DBP) (0,1 %) - Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %)
La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22 luglio 2021.
La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo all'aggiornamento delle funzionalità o della capacità delle AEE commercializzate prima del 22 luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22 luglio 2021.
La restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai giocattoli che sono già soggetti alla restrizione concernente DEHP, BBP e DBP di cui all'allegato XVII, voce 51, del regolamento (CE) n. 1907/2006.
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