RAPEX Report 19 del 15/05/2015 N.1 A12/0614/15 Danimarca
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23 Novembre 2024 |
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RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer ProductsReport 19 del 15/05/2015 N.1 A12/0614/15 Danimarca Approfondimento tecnico: Seggiolino per bambiniIl prodotto seggiolino da auto per bambini “Ferrari” Mod. D9 2014, 140.940 è stato sottoposto alla procedura di richiamo dal mercato perché contiene e rilascia tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate (TDCP) dannosa per i bambini. I valori misurati equivalgono ad una quantità di 31500 mg/Kg con una migrazione di 150 mg/m2. Il TDCP è una sostanza cancerogena non ancora sottoposta a restrizione da parte del Reg. 1907/2006 REACH. Tuttavia, ai sensi dell’art. 136 c.3, esiste una strategia per la riduzione del rischio connesso all’uso di questa sostanza consultabile al seguente link: http://echa.europa.eu/docum…/…/13630/trd_ireland_tdcp_en.pdf Art. 136 c.3 Reg. 1907/2006 3. Uno Stato membro il cui relatore non ha trasmesso, entro il 1 giugno 2008, la valutazione dei rischi e, se del caso, la strategia per limitare i rischi, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 793/93: a) documenta le informazioni sui rischi e pericoli a norma dell'allegato XV, parte B, del presente regolamento; b) applica l'articolo 69, paragrafo 4, del presente regolamento sulla base delle informazioni di cui alla lettera a); e c) prepara una documentazione indicando come ritiene necessario che ogni altro rischio individuato sia affrontato da un'azione diversa da una modifica dell'allegato XVII del presente Le informazioni suddette sono trasmesse all'Agenzia entro il 1 dicembre 2008. La sostanza, utilizzata come ritardante di fiamma, è stata già inserita nell'elenco di prodotti chimici pericolosi utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca. L’elenco è presente all'Appendice C della Dir. 2009/48/CE ai sensi dell’art. 46, paragrafo 2. Le disposizioni indicate in tabella si applicano dal 21 Dicembre 2015.
Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata. |
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