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Direttiva (UE) 2024/1760

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Direttiva (UE) 2024/1760 / Direttiva dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

ID 22183 | 05.07.2024

Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859

GU L 2024/1760 del 5.7.2024

Entrata in vigore: 25.07.2024

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Articolo 1 Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce norme in materia di:

a) obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell’ambito delle proprie attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività svolte dai loro partner commerciali nelle catene di attività di tali società;

b) responsabilità delle violazioni di detti obblighi di cui alla lettera a); e

c) obblighi che incombono sulle società di adottare e attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello e della strategia aziendali della società con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 oC in linea con l’accordo di Parigi.

2. La presente direttiva non può essere addotta per ridurre il livello di tutela dei diritti umani, occupazionali e sociali o di protezione dell’ambiente o del clima previsto dal diritto nazionale degli Stati membri o da contratti collettivi applicabili al momento della sua adozione.

3. La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi in materia di diritti umani, occupazionali e sociali, nonché di protezione dell’ambiente e cambiamenti climatici previsti da altri atti legislativi dell’Unione. Se una disposizione della presente direttiva contrasta con una disposizione di altro atto legislativo dell’Unione che persegue gli stessi obiettivi e impone obblighi più ampi o più specifici, la disposizione dell’altro atto legislativo dell’Unione in questione prevale per gli aspetti contrastanti e si applica in riferimento a tali obblighi specifici.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle società che sono costituite in conformità della normativa di uno Stato membro e soddisfano una delle condizioni seguenti:

a) avere avuto, in media, più di 1 000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450 000 000 EUR nell’ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d’esercizio;

b) pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), essere la società capogruppo di un gruppo che ha raggiunto tali limiti minimi nell’ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d’esercizio consolidato;

c) aver concluso o essere la società capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell’Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un’identità comune, un concetto aziendale comune e l’applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora tali diritti di licenza ammontassero a più di 22 500 000 EUR nell’ultimo esercizio in cui è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio annuale, e a condizione di aver registrato o di essere la società capogruppo di un gruppo che ha registrato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 80 000 000 EUR nell’ultimo esercizio in cui è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio annuale.

2. La presente direttiva si applica alle società che sono costituite in conformità della normativa di un paese terzo e soddisfano una delle condizioni seguenti:

a) avere generato un fatturato netto superiore a 450 000 000 EUR nell’Unione nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio;

b) pur senza raggiungere il limite minimo di cui alla lettera a), essere la società capogruppo di un gruppo che, su base consolidata, ha raggiunto tale limite minimo nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio;

c) aver concluso o essere la società capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell’Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un’identità comune, un concetto aziendale comune e l’applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora tali diritti di licenza ammontassero a più di 22 500 000 EUR nell’Unione nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio; e a condizione di avere generato o di essere la società capogruppo di un gruppo che ha generato un fatturato netto superiore a 80 000 000 EUR nell’Unione nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio.

3. Se la società capogruppo ha come attività principale la detenzione di azioni in filiazioni operative e non è coinvolta nell’adozione di decisioni gestionali, operative o finanziarie che interessano il gruppo o una o più delle sue filiazioni, può essere esentata dall’adempimento degli obblighi di cui alla presente direttiva. Tale esenzione è subordinata alla condizione che una delle filiazioni della società capogruppo stabilite nell’Unione sia designata per adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 6 a 16 e all’articolo 22 per conto della società capogruppo, compresi gli obblighi della società capogruppo in relazione alle attività delle sue filiazioni. In tal caso alla filiazione designata sono forniti tutti i mezzi e l’autorità giuridica necessari per adempiere efficacemente tali obblighi, in particolare per garantire che la filiazione designata ottenga dalle società del gruppo le informazioni e i documenti pertinenti per adempiere gli obblighi della società capogruppo a norma della presente direttiva.

La società capogruppo chiede l’esenzione di cui al primo comma del presente paragrafo all’autorità di controllo competente, conformemente all’articolo 24, al fine di valutare se le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono soddisfatte. Se le condizioni sono soddisfatte, l’autorità di controllo competente concede l’esenzione. Se del caso, tale autorità informa debitamente della domanda, e successivamente della sua decisione, l’autorità di controllo competente dello Stato membro in cui è stabilita la filiazione designata.

La società capogruppo rimane responsabile congiuntamente con la filiazione designata per il mancato adempimento, da parte di quest’ultima, degli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo.

4. Ai fini del paragrafo 1 il numero di dipendenti che lavorano a tempo parziale è calcolato su base equivalente a tempo pieno. Il personale interinale e altri lavoratori occupati in forme di lavoro atipiche sono inclusi nel calcolo del numero di dipendenti come se si trattasse di lavoratori assunti direttamente dalla società per lo stesso periodo di tempo, purché soddisfino i criteri stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea per determinare lo status di lavoratore.

5. La direttiva si applica alle società che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 1 o 2 solo se tali condizioni sono soddisfatte per due esercizi consecutivi. La presente direttiva cessa di applicarsi alle società di cui ai paragrafi 1 o 2 qualora le condizioni stabilite in tali paragrafi non siano più soddisfatte per ciascuno degli ultimi due esercizi finanziari pertinenti.

6. Per quanto riguarda le società di cui al paragrafo 1, lo Stato membro competente a disciplinare le materie contemplate dalla presente direttiva è lo Stato membro in cui la società ha la sede legale.

7. Per quanto riguarda una società di cui al paragrafo 2, lo Stato membro competente a disciplinare le materie contemplate dalla presente direttiva è lo Stato membro in cui tale società ha una sede. Qualora una società non abbia una sede in nessuno Stato membro oppure abbia succursali situate in diversi Stati membri, lo Stato membro competente a disciplinare le materie contemplate dalla presente direttiva è quello in cui tale società ha generato il fatturato netto più elevato nell’Unione nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio.

8. La presente direttiva non si applica ai FIA, quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio né agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

[...]

Articolo 37 Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 26 luglio 2026, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni:

a) dal 26 luglio 2027 per quanto riguarda le società di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), costituite conformemente alla legislazione dello Stato membro e che hanno avuto più di 5 000 dipendenti in media e generato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 1 500 000 000 EUR nell’ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2027 per il quale è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d’esercizio, ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all’articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2028 o successivamente a tale data;

b) dal 26 luglio 2028 per quanto riguarda le società di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), costituite conformemente alla legislazione dello Stato membro e che hanno avuto più di 3 000 dipendenti in media e generato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 900 000 000 EUR nell’ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2028 per il quale è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d’esercizio, ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all’articolo 11, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2029 o successivamente a tale data;

c) a decorrere dal 26 luglio 2027 per quanto riguarda le società di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), costituite conformemente alla legislazione di un paese terzo e che hanno generato un fatturato netto di oltre 1 500 000 000 EUR nell’Unione nell’esercizio antecedente all’ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2027, ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all’articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2028 o successivamente a tale data;

d) a decorrere dal 26 luglio 2028 per quanto riguarda le società di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), costituite conformemente alla legislazione di un paese terzo e che hanno generato un fatturato netto di oltre 900 000 000 EUR nell’Unione nell’esercizio antecedente all’ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2028, ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all’articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2029 o successivamente a tale data;

e) a decorrere dal 26 luglio 2029 per quanto riguarda tutte le altre società di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), nonché le società di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all’articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2029 o successivamente a tale data.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 38 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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