Decreto 4 agosto 2023, n. 109
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Decreto 4 agosto 2023, n. 109
Regolamento concernente l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale, ai sensi dell’articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all’articolo 24-bis, rispettivamente dall’articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l’attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2.
(GU n. 164 del 11.08.2023)
Il Decreto stabilisce i requisiti per l'iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici di ufficio dell’Autorità Giudiziaria istituito presso ogni Tribunale, unitamente alla formazione, alla tenuta e all'aggiornamento dell'Elenco nazionale dei consulenti tecnici di ufficio, in conformità a quanto disposto dalle norme di attuazione del Codice di Procedura Civile R.D. 18.12.1941 n. 1368.
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Art. 2. Oggetto
1. Il presente decreto detta disposizioni in materia dell’albo e dell’elenco nazionale, individuando le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione, i contenuti dell’albo e della domanda di iscrizione, le condizioni per la sospensione e cancellazione volontaria, i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione e le condizioni per il suo mantenimento nel tempo, i contenuti dell’elenco, le modalità informatiche di tenuta dell’albo e dell’elenco nonché disciplinando il trattamento dei dati personali e la fase transitoria.
2. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di albo dei consulenti in proprietà industriale.
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segue in allegato
Collegati
Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149
Regio Decreto 18 dicembre 1941 n. 1368
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