Decisione (UE) 2023/936
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Decisione (UE) 2023/936 / Anno europeo delle competenze
ID 19604 | 11.05.2023
Decisione (UE) 2023/936 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativa a un Anno europeo delle competenze
GU L 125/1 dell'11.5.2023
Entrata in vigore: 12.5.2023
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Articolo 1 Oggetto
Il periodo compreso tra il 9 maggio 2023 e l’8 maggio 2024 è designato «Anno europeo delle competenze ».
Articolo 2 Obiettivi
In linea con i principi 1), 4) e 5) del pilastro europeo dei diritti sociali, che contribuiscono agli obiettivi fissati nell’agenda per le competenze per l’Europa e agli obiettivi principali dell’Unione stabiliti dal piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, l’obiettivo generale dell’Anno europeo delle competenze è promuovere ulteriormente un approccio di riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze, conformemente alle competenze, al diritto e alle prassi nazionali. Promuovendo ulteriormente l’approccio di riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze, l’Anno europeo delle competenze mira a rafforzare la competitività delle imprese dell’Unione, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), e a contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità, al fine di realizzare appieno il potenziale delle transizioni verde e digitale in modo socialmente equo, inclusivo e giusto, promuovendo in tal modo la parità di accesso allo sviluppo delle competenze e riducendo le disuguaglianze e la segregazione nell’istruzione e nella formazione e contribuendo all’apprendimento continuo e all’avanzamento di carriera, consentendo alle persone di accedere a posti di lavoro di qualità e di partecipare pienamente all’economia e alla società. Più specificamente, le attività dell’Anno europeo delle competenze promuovono gli investimenti e le politiche in materia di competenze per garantire che le transizioni verde e digitale e la ripresa economica non lascino indietro nessuno, in particolare per affrontare le carenze di manodopera colmando le lacune e gli squilibri di competenze per una forza lavoro e una società responsabilizzate, in grado di cogliere le opportunità delle transizioni verde e digitale, mediante le iniziative seguenti:
1) promuovere investimenti di maggiore entità, più efficaci e inclusivi a tutti i livelli, tra l’altro da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, in particolare le PMI, in tutte le forme di riqualificazione e di miglioramento del livello delle competenze, istruzione e formazione per sfruttare appieno il potenziale della forza lavoro attuale e futura nell’Unione, anche per sostenere le persone nella gestione delle transizioni professionali, dell’invecchiamento attivo e delle nuove opportunità offerte dalla transizione economica in corso;
2) rafforzare la pertinenza e l’offerta delle competenze collaborando strettamente con le parti sociali intersettoriali e settoriali, i servizi per l’impiego pubblici e privati, le imprese, gli enti della società civile, i prestatori di servizi sociali senza scopo di lucro e gli erogatori di istruzione e formazione e promuovendone la cooperazione, nonché elaborando approcci congiunti con tutti i settori governativi a livello dell’Unione, nazionale, regionale e locale e agevolando il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche;
3) allineare le aspirazioni, le esigenze e l’offerta di competenze delle persone, comprese quelle acquisite durante la mobilità, ai fabbisogni di competenze e alle opportunità del mercato del lavoro, comprese quelle che derivano dalle transizioni verde e digitale, dai nuovi settori emergenti e dai settori chiave che devono riprendersi dalla pandemia di COVID-19, garantendo che si privilegino in particolare gli sforzi per integrare un maggior numero di persone nel mercato del lavoro, in particolare donne e giovani, soprattutto se non lavorano, non studiano e non frequentano corsi di formazione (NEET), le persone scarsamente qualificate, i lavoratori anziani, le persone con disabilità, le persone provenienti da contesti svantaggiati ed eterogenei, le persone che vivono in zone remote e in regioni ultraperiferiche, nonché gli sfollati dall’Ucraina;
4) attrarre persone provenienti da paesi terzi dotate di competenze necessarie negli Stati membri, promuovendo opportunità di apprendimento, tra cui, ove necessario, l’istruzione e la formazione linguistiche, lo sviluppo delle competenze e la mobilità e agevolando il riconoscimento delle qualifiche.
Articolo 3 Tipi di misure
1. I tipi di misure adottate per conseguire gli obiettivi enunciati all’articolo 2 comprendono attività realizzate a livello di Unione e basate sulle possibilità esistenti a livello nazionale, regionale o locale, se del caso in collaborazione con i paesi terzi, quali:
a) conferenze, forum di discussione e altri eventi online e in presenza per promuovere il dibattito sul ruolo e sul contributo delle politiche in materia di competenze al fine di conseguire una crescita economica competitiva e sostenibile alla luce dei cambiamenti demografici, delle transizioni verde e digitale, sostenendo in tal modo anche una cittadinanza attiva e impegnata, nonché al fine di mobilitare i pertinenti portatori di interessi per garantire che l’accesso all’istruzione, alla formazione e alle opportunità di apprendimento sia una realtà sul campo;
b) gruppi di lavoro, riunioni tecniche e altri eventi per promuovere la discussione e l’apprendimento reciproco sulle azioni e sugli approcci che i portatori di interessi del settore pubblico, del settore privato e del terzo settore possono adottare, comprese la preparazione, la pubblicazione e la diffusione di buone pratiche, orientamenti e altri documenti di supporto derivanti da tali eventi;
c) iniziative rivolte, tra l’altro, a singoli individui, datori di lavoro, in particolare le PMI, camere di commercio e industria, parti sociali, autorità pubbliche ed erogatori di istruzione e formazione per promuovere l’offerta, il finanziamento e la diffusione di opportunità di riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze e per massimizzare i benefici e il potenziale di una forza lavoro qualificata;
d) campagne di informazione, comunicazione di ampio respiro e sensibilizzazione sulle iniziative dell’Unione per la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze nonché per l’apprendimento continuo, intese a promuovere l’attuazione e la realizzazione sul campo di tali iniziative e la partecipazione dei potenziali beneficiari;
e) promozione del dialogo con le parti sociali e i gruppi e le reti di portatori di interessi esistenti, anche attraverso piattaforme online consolidate a livello nazionale, regionale e locale, e garanzia di opportunità di coinvolgimento dei portatori di interessi legate all’Anno europeo delle competenze;
f) promozione della definizione di strategie di qualificazione e formazioni a livello nazionale, settoriale e aziendale, anche attraverso il dialogo sociale e il coinvolgimento delle parti sociali;
g) attuazione e, se necessario, sviluppo di ulteriori strumenti di analisi del fabbisogno di competenze, promuovendo e diffondendo nel contempo la loro applicazione nell’individuazione delle esigenze attuali e future in materia di competenze, in particolare in relazione alle transizioni verde e digitale, ai settori chiave che devono riprendersi dalla pandemia di COVID-19, alla crisi energetica e alle conseguenze della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina;
h) promozione e proseguimento dell’attuazione di strumenti e meccanismi per una maggiore trasparenza delle qualifiche, comprese le qualifiche rilasciate al di fuori dell’Unione, e per la convalida dell’apprendimento non formale e informale;
i) promozione di programmi, opportunità di finanziamento, progetti, azioni e reti pertinenti per i portatori di interessi a livello pubblico, privato e non governativo coinvolti nella concezione, nella diffusione e nell’attuazione delle opportunità di riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze, nonché di apprendimento e di IFP.
2. La Commissione può individuare altre attività che potrebbero contribuire agli obiettivi enunciati all’articolo 2 e consentire l’utilizzo di riferimenti all’Anno europeo delle competenze nella promozione di tali attività nella misura in cui esse contribuiscono al raggiungimento dei suddetti obiettivi. Anche altre istituzioni dell’Unione e gli Stati membri possono individuare ulteriori attività di questo tipo e suggerirle alla Commissione.
Articolo 4 Coordinamento a livello nazionale
L’organizzazione della partecipazione all’Anno europeo delle competenze a livello nazionale e regionale è di competenza degli Stati membri. A tal fine ciascuno Stato membro designa un coordinatore nazionale o un organismo di coordinamento, in funzione delle circostanze e in conformità delle prassi nazionali, che sia competente in materia di politiche del lavoro e competenze. Il coordinatore nazionale o l’organismo di coordinamento funge da punto di contatto per la cooperazione a livello di Unione e coordina, in modo onnicomprensivo, le attività dell’Anno europeo delle competenze nei rispettivi Stati membri, consentendo il coinvolgimento dei portatori di interessi.
Articolo 5 Coordinamento a livello di Unione
1. Il coordinamento dell’Anno europeo delle competenze a livello di Unione deve avere un approccio trasversale al fine di creare sinergie tra i vari programmi e le varie iniziative dell’Unione in materia di competenze.
2. Nell’attuare l’Anno europeo delle competenze, la Commissione si avvale della competenza e dell’assistenza delle pertinenti agenzie dell’Unione, in particolare la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, l’Autorità europea del lavoro, l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, la Fondazione europea per la formazione e l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza.
3. La Commissione convoca riunioni dei coordinatori nazionali o dei rappresentanti degli organismi di coordinamento per coordinare le attività di cui all’articolo 3. Tali riunioni servono come opportunità per scambiare informazioni sull’attuazione dell’Anno europeo delle competenze a livello di Unione e nazionale. I rappresentanti del Parlamento europeo e delle pertinenti agenzie dell’Unione possono partecipare a tali riunioni in qualità di osservatori.
4. La Commissione collabora strettamente con le parti sociali, la società civile, gli erogatori di istruzione e formazione, gli organismi del mercato del lavoro, i discenti e i rappresentanti di organizzazioni od organismi attivi nel settore delle competenze, dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento continuo al fine di contribuire all’attuazione dell’Anno europeo delle competenze a livello di Unione.
Articolo 6 Cooperazione a livello internazionale
Ai fini dell’Anno europeo delle competenze la Commissione coopera, ove necessario, con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti, in particolare con l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura e l’Organizzazione internazionale del lavoro, nonché con altri portatori di interessi internazionali, garantendo nel contempo la visibilità della partecipazione dell’Unione.
Articolo 7 Monitoraggio e valutazione
Entro il 31 maggio 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull’attuazione, sui risultati e sulla valutazione generale delle iniziative previste dalla presente decisione e attuate negli Stati membri e nell’Unione nel suo complesso. Tale relazione include idee per ulteriori sforzi comuni nel settore delle competenze al fine di creare un’eredità di lungo periodo per l’Anno europeo delle competenze.
Articolo 8 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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