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Decreto semplificazioni | Misure per il rilancio

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Decreto semplificazioni Misure per il rilancio

Decreto semplificazioni | Misure per il rilancio

ID 14185 | 31.07.2021

Pubblicata nella GU n.181 del 30.07.2021 - SO n. 26 la Legge 29 luglio 2021 n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. Entrata in vigore del provvedimento: 31/07/2021

Con il decreto vengono:

- dimezzati i tempi delle valutazioni ambientali;
- ridotti di più della metà le attese per le autorizzazioni per la banda ultra larga per portare la fibra a tutte le famiglie;
- sbloccato il Superbonus 110%;
- accelerati gli appalti e la realizzazione di importanti opere strategiche;
- rafforzato il silenzio assenso e i poteri sostitutivi.

Tra le novità introdotte, c'è anche una norma che consente, in caso di ricorsi al TAR, di proseguire senza interruzioni i lavori delle opere legate al PNRR e al Piano nazionale complementare (PNC): è la garanzia che l’Italia procederà in velocità, senza pregiudicare le legittime tutele per le imprese.

In sintesi:

SEMPLIFICAZIONE PER LA RIVOLUZIONE VERDE E LA TRANSIZIONE ENERGETICA

- La nuova procedura di VIA veloce
- Superbonus ed efficientamento energetico degli edifici

SEMPLIFICAZIONE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

- Infrastrutture necessarie per la banda ultra larga
- Diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni
- Semplificazione di dati pubblici

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO

RAFFORZAMENTO DEL SILENZIO ASSENSO E DEI POTERI SOSTITUTIVI PER ACCELERARE LE PROCEDURE PER CITTADINI E IMPRESE

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Il PNRR attribuisce 70 miliardi alla transizione energetica, tra fondi europei e fondi aggiuntivi nazionali: si tratta di grandi investimenti in grado di creare lavoro e sviluppo e, nello stesso tempo, di salvaguardare l’ambiente e tutelare la salute dei cittadini, sia oggi sia per le future generazioni. Senza una drastica semplificazione delle procedure, la transizione digitale rischia di essere bloccata.

Le disposizioni recate dagli articoli 17-28 del decreto-legge si propongono principalmente di semplificare e velocizzare la transizione energetica e la Green economy.

La nuova procedura di via veloce

L’attuale durata delle procedure di Valutazione ambientale e di autorizzazione per gli impianti di produzione di energie rinnovabili è incompatibile con la transizione energetica (oltre due anni con punte che arrivano ai sei anni).

Secondo l’Enel, considerando l’attuale tasso di rilascio dei titoli autorizzativi per la costruzione ed esercizio di impianti rinnovabili, sarebbero necessari 24 anni per raggiungere i target Paese – con riferimento alla produzione di energia da fonte eolica – e ben 100 anni per il raggiungimento dei target di fotovoltaico.

Le misure che abbiamo predisposto in collaborazione con il Ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, prevedono un drastico taglio dei tempi e uno snellimento degli iter procedurali. In primo piano la Valutazione dell’impatto ambientale veloce per i progetti per il PNRR e per quelli necessari alla transizione energetica, indispensabili per il rilancio dell’economia e dell’occupazione.

Vengono dimezzati i tempi per il rilascio della VIA: dagli attuali 360 giorni della procedura ordinaria ai 175 giorni della procedura veloce (al netto dei tempi a favore del proponente) (art.20).

La nuova procedura fa leva su quattro pilastri principali:

- la nomina di una Commissione ad hoc («Commissione tecnica PNRR – PNIEC») dedicata a tempo pieno ed esclusivo allo svolgimento dell’attività istruttoria necessaria al rilascio della VIA sui progetti PNRR e PNIEC (art.17);
- lo svolgimento in parallelo dell’attività istruttoria della Commissione con quella consultiva gestita dalla competente direzione generale del Ministero della Transizione ecologica;
- l’affidamento del potere decisionale al direttore della direzione generale competente del MiTE che lo esercita di concerto con il direttore della direzione generale competente del Ministero della Cultura, che assorbe anche l’autorizzazione paesaggistica (quando viene presentata la relazione paesaggistica) con un notevole risparmio di tempo e di denaro;
- l’introduzione del rimborso al proponente del 50% dei diritti di istruttoria qualora non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento di VIA relativo ai progetti PNRR-PNIEC.

Misure in materia di via regionale (art. 23)

Viene introdotta una fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR): una conferenza dei servizi preliminare con tempi che possono essere ridotti fino alla metà e che consente al proponente di conoscere preventivamente le condizioni per l’approvazione del progetto. In questo modo può essere migliorata la qualità dei progetti e ridotti i tempi di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ambientale (che comprende oltre alla VIA tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione dell’impianto).

Molte altre semplificazioni accelerano gli investimenti per la green economy al fine di contribuire agli obiettivi europei di decarbonizzazione e di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare (articoli da 30 a 32 quater) attraverso la semplificazione delle pratiche autorizzative con riferimento:

- alle fonti rinnovabili (impianti eolici, fotovoltaici, geotermici, biogas);
- alle infrastrutture energetiche;
- agli impianti di produzione e accumulo di energia elettrica (in particolare quelli di piccole dimensioni).

Di fondamentale importanza anche la disposizione che semplifica l’attività di repowering, e cioè l’incremento dell’efficienza attraverso la sostituzione degli impianti esistenti in modo da garantire una maggiore produzione di energia senza ulteriori effetti sul paesaggio (art.32).

L’art. 35 contiene diverse disposizioni in materia di gestione dei rifiuti, volte a favorire il loro smaltimento e contemporaneamente a promuovere l’attività di recupero nell’ottica di un’economia circolare.

L’art. 36 ter (Commissari per il dissesto idrogeologico) semplifica le procedure per una rapida attuazione degli interventi che possano prevenire e contrastare il rischio di dissesto idrogeologico, compresa la espropriazione per pubblica utilità.

L’art. 37, infine, propone semplificazioni volte ad accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in un’ottica di economia circolare.

Superbonus ed efficientamento energetico degli edifici (art. 33 e 33 bis)

La misura di semplificazione in materia di superbonus affronta i problemi dell’eccesso di adempimenti burocratici, aggravati dalla situazione di emergenza epidemiologica, che sinora hanno frenato l’accesso alla misura soprattutto da parte dei condomìni. A fine aprile erano state presentate appena 12.745 domande (di cui solo il 10% per condomìni e il restante 90% per edifici unifamiliari e unità immobiliari autonome). Per tutti gli interventi che rientrano nel superbonus (compresi quelli che riguardano parti strutturali degli edifici e i prospetti) potranno essere realizzati con una semplice comunicazione al Comune, asseverata dal tecnico (CILA-Superbonus). Sono esclusi solo gli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Nella CILA dovranno essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento (data di rilascio, etc.) che ha legittimato l’immobile oggetto. Per gli edifici più risalenti è sufficiente dichiarare che la costruzione dell’immobile è stata completata prima del 1° settembre 1967.

In tutti casi non sarà più necessaria l’attestazione di stato legittimo, particolarmente complessa e onerosa. In questo modo si accelerano gli interventi di efficientamento energetico e antisismico e si eliminano le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni (3 mesi in media per ogni immobile oggetto di verifica). L’eliminazione dell’attestazione di stato legittimo comporta inoltre un risparmio di spesa per adempimenti burocratici stimabile in 110 milioni di euro (da reinvestire in spesa produttiva, ossia in progettazione e realizzazione degli interventi).

Ulteriori novità, introdotte dal Parlamento, riguardano la massima semplificazione per gli interventi in edilizia libera, per i quali basterà una semplice descrizione. Non sarà necessario neanche presentare l’agibilità, dato che gli interventi previsti dal superbonus migliorano l’efficientamento energetico e quello antisismico.

Infine, per assicurare la massima operatività e l’uniforme applicazione delle semplificazioni su tutto il territorio nazionale, il Dipartimento della Funzione pubblica sta lavorando con le Regioni, l’ANCI e tutte le altre amministrazioni interessate alla predisposizione di un modulo per presentare al Comune la comunicazione dei lavori per il superbonus (CILA-Superbonus), valido su tutto il territorio nazionale.

Il modulo è stato inviato per l’approvazione alla Conferenza Unificata, fissata per prossimo 4 agosto 2021. Il modello entrerà quindi in vigore, ovvero sarà utilizzabile, il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il rilancio del superbonus contribuisce alla ripresa dell’edilizia e delle filiere produttive a esse collegate.

SEMPLIFICAZIONE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Infrastrutture necessarie per la BANDA ULTRA LARGA (art. 40)

Il decreto contiene importanti novità volte a rendere più veloci le procedure autorizzatorie necessarie per la banda ultra-larga (Bul). In particolare vengono drasticamente tagliati i tempi, che sono ridotti da 250-300 giorni a un massimo 90 giorni, decorsi i quali matura il silenzio assenso o può essere esercitato il potere sostitutivo.

Inoltre, vengono eliminate completamente le autorizzazioni per alcune tipologie di interventi di piccola entità, come le microtrincee.

Ridurre i tempi per il rilascio delle autorizzazioni significa consentire il completamento della copertura di tutto il territorio nazionale (attualmente la banda ultra larga copre il 34% circa). All’aumentare della copertura, poi, aumenterà conseguentemente anche il numero di cittadini e imprese che, grazie alla nuova tecnologia, potranno usufruire al meglio di tutti i servizi digitali ormai disponibili.

Solo mediante la disponibilità della banda ultra larga, infatti, è possibile avere una connessione “adeguata” per poter accedere alla didattica a distanza per gli studenti, allo smart working per i lavoratori, alle prestazioni online delle amministrazioni pubbliche (evitando attese e perdite di tempo), ai tanti servizi resi disponibili via web per migliorare la qualità della nostra vita (dal delivery alle piattaforme di streaming agli acquisti online in piena sicurezza e molto altro ancora).

Per le imprese, in particolare, la banda ultra-larga rappresenta anche l’opportunità per allargare il proprio mercato, offrendo servizi innovativi. Altre importanti semplificazioni sono destinate a mutare profondamente il rapporto tra amministrazioni e cittadini.

Diffusione delle comunicazioni digitali delle Pubbliche amministrazioni (art. 38)

La transizione al digitale della PA garantisce lo sviluppo di servizi veloci ed efficaci. In questa ottica, tutte le comunicazioni tra PA e cittadini e imprese dovranno essere realizzate con strumenti digitali. L’uso della piattaforma per le notifiche digitali diventerà obbligatorio per le notifiche, ma la piattaforma potrà essere utilizzata anche per la trasmissione di atti e comunicazioni per i quali non è previsto obbligo di notifica. Le modifiche che il decreto apporta al funzionamento della piattaforma mirano a semplificare e favorire l’utilizzo del domicilio digitale da parte dei cittadini.

- In tutti i casi di notifica digitale la piattaforma invierà anche un “avviso di cortesia” a chi ha comunicato anche una mail non certificata o un numero di telefono: un messaggio semplice con gli stessi dati contenuti nella notifica via PEC.
- Sarà possibile eleggere un domicilio digitale speciale che non abbia valenza generale, ma solo per determinati atti o in occasione della presentazione di un’istanza alla pubblica amministrazione.
- Sarà possibile per chiunque delegare l’accesso a uno o più servizi digitali e analogici a un altro soggetto titolare di identità digitale (e questa delega potrà essere creata sia mediante il canale digitale che quello fisico, con l’acquisizione della delega cartacea presso lo sportello).
- I dati contenuti nell’Indice dei domicili digitali saranno integrati nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
- Infine, per tutelare i cittadini dagli effetti del digital divide, nel momento in cui sarà completata la transizione e tutte le comunicazioni saranno digitali,si prevede che debba essere attribuito un domicilio digitale per tutti coloro che ancora non lo hanno.

L’articolo 38-bis introduce alcune semplificazioni nella fase preliminare dei procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni ed estende la sperimentazione del voto elettronico per gli elettori fuori sede (prevista dalla legge di bilancio 2020 per le elezioni politiche ed europee e per i referendum) anche alle elezioni regionali e amministrative.

L’Art. 38-ter prevede anche per i gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, la possibilità di trasmettere le comunicazioni relative a mancati pagamenti o sospensione del servizio anche tramite posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario.

Semplificazione di dati pubblici (art.39)

Potenziamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR (comma 1)

L’Anagrafe nazionale della popolazione residente vede collegate, a oggi, le anagrafi di 7.500 Comuni (con i dati di oltre 64 milioni di cittadini inseriti). Con questo provvedimento si potenzia l’ANPR, semplificando alcune funzioni. In particolare:

- la certificazione dei dati anagrafici rilasciata in modalità telematica sarà esente da imposta di bollo e diritti di segreteria (limitatamente al 2021);
- saranno garantiti a tutti Comuni, progressivamente, i servizi per utilizzare l’archivio nazionale dei registri dello stato civile contenuto nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente;
- saranno integrate nell’ANPR anche le liste elettorali comunali (con dati eventualmente anche divisi per sezione elettorale).

Potenziamento della Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Interoperabilità dei dati pubblici (comma 2)

Lo scambio di informazioni tra gli enti, grazie all'interoperabilità delle basi dati, consente alle amministrazioni di ridurre i costi e i tempi di gestione e, soprattutto, di fornire a cittadini e imprese servizi immediati, basati su informazioni condivise e costantemente aggiornate.

L’interoperabilità tra le amministrazioni può evitare, per esempio, di fornire più volte le stesse informazioni a enti diversi. Basterà fornirle una sola volta, (secondo il principio europeo once-only) riducendo così il numero di adempimenti, con un risparmio di tempo e risorse.

Il decreto semplifica il meccanismo di condivisione dei dati, superando il vecchio sistema degli “accordi quadro”, prevede l’adozione di linee guida uniformi per tutta la PA ed estende l’operatività della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (l'infrastruttura tecnologica che rende possibile in modo semplice l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi dati delle PA).

In particolare:

- prevede la definizione di un termine perentorio per la condivisione a regime delle banche dati;
- incrementa il numero di banche dati coinvolte perché “di interesse pubblico” (sono aggiunti l’archivio dei veicoli e l’anagrafe degli abilitati alla guida, la banca dati ISEE, l’anagrafe dei domicili digitali);
- definisce regole in caso di illecito utilizzo da parte dei fruitori dei dati.

Violazione degli obblighi di transizione digitale (art. 41)

L’AGID dovrà monitorare il rispetto delle norme sull’uso del digitale da parte delle PA, e i dirigenti che si renderanno responsabili di frenare la transizione al digitale pagheranno con sanzioni economiche e fino al licenziamento.

Tra i cattivi comportamenti sanzionabili ci sono:

- la mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni o trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri;
- la violazione dell’obbligo di accettare i pagamenti spettanti attraverso sistemi di pagamento elettronico;
- la mancata disponibilità di dati in formato elettronico entro la data stabilita dal Presidente del Consiglio;
- l'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati;
- la violazione dell’obbligo di utilizzare esclusivamente identità digitali per l’identificazione degli utenti dei servizi on-line;
- la violazione dell’obbligo di rendere disponibili i propri servizi in rete;
- la non ottemperanza al rispetto delle regole in materia di livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali
- la violazione dell’obbligo di consentire agli utenti di esprimere soddisfazione per i servizi in rete;
- la mancata comunicazione agli interessati delle modalità per esercitare in via telematica il diritto dei partecipanti al procedimento di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti.

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO

Il decreto contiene importanti misure di semplificazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture che sono state ulteriormente implementate nel corso dell’esame parlamentare. Si tratta, in particolare, di norme che mirano a ridurre i tempi delle procedure di gara e a semplificare gli oneri in capo agli operatori economici.

Procedure accelerate per alcune opere infrastrutturali strategiche (art. 44)

È stata prevista una procedura speciale di approvazione di alcune opere infrastrutturali strategiche all'interno della quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici assume un ruolo di particolare centralità.

Promozione delle pari opportunità e dell’inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati a valere del PNRR e del PNC (artt. 47 e 47-bis)

Sono state previste forme più accentuate di promozione delle pari opportunità e dell’inclusione lavorativa delle persone disabili nei contratti pubblici finanziati a valere del PNRR e del PNC. È stato introdotto, inoltre, il principio di parità di genere riferito a tutti gli organismi pubblici istituiti dal decreto legge.

Promozione delle PMI (art. 47-quater)

Sono state introdotte misure premiali a favore delle piccole e medie imprese (PMI) nell’ambito degli investimenti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel Piano nazionale complementare (PNC).

Appalto integrato sul progetto di fattibilità tecnico economico (art. 48)

Viene prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. In tal modo si estrinseca la collaborazione tra il settore pubblico, che predispone una idea progettuale di massima, e il settore privato, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PNRR attraverso il proprio know-how tecnico. Tale tipologia di procedura consente, inoltre, di ottimizzare i tempi di approvazione prevedendo, tra l’altro, che sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara sia sempre convocata la conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Certezza del provvedimento di aggiudicazione anche quando c’è una impugnativa (art. 48, comma 4)

A seguito delle modifiche introdotte durante l’esame parlamentare è stata soppressa la limitazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 125 del codice del processo amministrativo ai soli lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro.

In questo modo, in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, invece del subentro nel contratto già concluso tra la
Stazione Appaltante e l’aggiudicatario, al soggetto che vince un eventuale riscorso spetta esclusivamente una tutela risarcitoria.

Questa previsione consegue un duplice risultato: da un lato assicura l’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale dell’operatore economico non aggiudicatario, che beneficia comunque del risarcimento economico; dall’altro lato garantisce la definitività del provvedimento di aggiudicazione adottato dalla Stazione appaltante che non dovrà più attendere gli esiti del giudizio prima di avviare la realizzazione dell’opera. La realizzazione delle opere non potrà più essere ritardata dai ricorsi.

Certezza dell’avvio dei lavori (art. 50)

Nel caso in cui la Stazione appaltante ritardi la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all’articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall’ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l’adozione delle determinazione relative all’esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, si attiva d’ufficio o su richiesta dell’interessato il potere sostitutivo. In tal modo si garantisce il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.

Commissari straordinari (art. 52)

È stato prorogato al 31 dicembre 2021 il termine previsto dall’art. 4 del D.L 32/2019, per l’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per l’individuazione di ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari per la realizzazione di determinati interventi infrastrutturali, caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale.

Qualificazioni delle stazioni appaltanti (art. 52)

La capacità amministrativa delle Stazioni appaltanti di predisporre la documentazione di gara è alla base di procedimenti di aggiudicazione rapidi e privi di errori. A tal fine si propone di innalzare i criteri di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza in modo tale da garantire elevati standard prestazionali nell’ambito di una più ampia riorganizzazione delle stazioni appaltanti.

Subappalto (art. 49)

Si innalza, sino al 31 ottobre 2021, la soglia del subappalto dal 40% al 50% dell’importo complessivo del contratto di appalto. Dal 1° novembre 2021 verrà introdotto un nuovo meccanismo in ragione del quale il subappalto sarà possibile solo per le prestazioni individuate dalle Stazioni appaltanti sulla base di valutazioni svolte, anche in collaborazione con le Prefetture, a tutela degli interessi dei lavoratori.
Inoltre il contraente principale e il subappaltatore restano responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni del contratto di subappalto. Il decreto contiene importanti misure per rendere più veloci e certe non solo le procedure del PNRR, ma anche quelle della vita quotidiana di cittadini e imprese e assicurare piena effettività a strumenti da tempo esistenti nel nostro ordinamento, come il silenzio assenso e il potere sostitutivo. Con queste semplificazioni saranno rafforzati i diritti dei cittadini e delle imprese.

L’attestazione del silenzio assenso (art. 62) rafforzati i diritti dei cittadini e delle imprese.

È una semplificazione che affronta un problema da tempo segnalato da cittadini e imprese. Con il silenzio assenso sinora era spesso impossibile chiedere il mutuo o ottenere un finanziamento per la ristrutturazione di una casa. Con la semplificazione, il cittadino potrà richiedere e ottenere per via telematica l’attestazione dell’accoglimento della domanda o, decorsi dieci giorni senza risposta, potrà autocertificarla.

Il potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei tempi (art. 61)

Fino a ieri l’intervento sostitutivo, in caso di mancato rispetto dei termini dei tempi delle procedure, poteva essere richiesto solo dall’interessato. Con la nuova disposizione, l’amministrazione può intervenire anche d’ufficio. Il dirigente o l’ufficio responsabile del potere sostitutivo, o l’ufficio appositamente individuato, hanno l’obbligo di concludere le procedure nella metà del tempo originariamente previsto.

Semplificazione per le Zes (art. 57)

Il decreto introduce procedure semplificate per le zone economiche speciali: autorizzazione unica, tempi dimezzati, silenzio assenso e conferenza di servizi.

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Fonte: Dipartimento della funzione pubblica

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28.07.2021
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