Slide background
Slide background




ADR 2019 Esenzione parziale 1.1.3.6: Quantità totale "calcolata" in DdT

ID 6270 | | Visite: 83865 | ADR 2019Permalink: https://www.certifico.com/id/6270

Esenzione Parziale ADR 2019

ADR 2019 Esenzione parziale 1.1.3.6: La quantità totale e "valore calcolato" nel DdT

ADR 2019

Con l'ADR 2019, è previsto che nel caso di applicazione del 1.1.3.6, la quantità totale e il valore calcolato delle merci pericolose per ciascuna categoria di trasporto devono essere indicate nel documento di trasporto conformemente a 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4.

In Certifico ADR Manager è presente la funzione di Calcolo dell'esenzione parziale ADR con Report, vedi due esempi di Report Calcolo esenzione in allegato (Download Es. 1) ed (Download Es. 2) che può essere allegata ad DdT.

Fonte: ADR 2019
ADR 2019

______

Amendments to annexes A and B of ADR 2019

Chapter 5.4.1.1.1

(f) Amend Note 1 to read as follows:

5.4.1.1.1
....

New ADR 2019

NOTE 1:
In the case of intended application of 1.1.3.6, the total quantity and the calculated value of dangerous goods for each transport category shall be indicated in the transport document in accordance with 1.1.3.6.3 and 1.1.3.6.4.

Currently ADR 2017

NOTE 1:
In the case of intended application of 1.1.3.6, the total quantity of dangerous goods for each transport category shall be indicated in the transport document in accordance with 1.1.3.6.3.

ADR 2019 (IT)

5.4.1.1.1
...

f) la quantità totale di ogni merce pericolosa caratterizzata dal suo n. ONU, dalla sua denominazione ufficiale  di trasporto e di gruppo di imballaggio (espressa in volume o in massa lorda, o  in massa netta secondo il caso);

NOTA 1: Nel caso in cui si applichi la 1.1.3.6, la quantità totale e il valore calcolato di merci pericolose per ciascuna categoria di trasporto devono essere indicati nel documento di trasporto in conformità alla 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4.

1.1.3.6. Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto

1.1.3.6.4.
Quando merci pericolose appartenenti a categorie di trasporto differenti sono trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma:

- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 moltiplicata per "50",
- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 citati nella NOTA "a" della tabella dell'1.1.3.6.3 moltiplicata per "20",
- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 2 moltiplicata per "3", e
- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 3,

non deve superare "1000".

(a) Per i nn. ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 e 1017, la quantità massima totale per unità di trasporto è di 50 kg. 
 
Esenzione Parziale ADR 2019
 
DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Modello Calcolo Trasporto Esenzione parziale ADR_1.PDF)Modello Calcolo Trasporto Esenzione parziale ADR -1
 
IT79 kB5141
Scarica questo file (Calcolo Esenzione 1.1.3.6.png)Calcolo Esenzione 1.1.3.6
 
IT142 kB5573
Scarica questo file (Modello Calcolo Trasporto Esenzione parziale ADR.PDF)Modello Calcolo Trasporto Esenzione parziale ADR
 
IT80 kB7238

Tags: Merci Pericolose Certifico ADR ADR 2019

Ultimi archiviati Merci Pericolose

Mag 29, 2025 51

Decreto 10 Novembre 2009

Decreto 10 Novembre 2009 Modifica del decreto 6 ottobre 2006 relativo all'attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE. (GU n.270 del 19.11.2009)… Leggi tutto
Mag 26, 2025 209

Decreto 6 maggio 2025

Decreto 6 maggio 2025 ID 24025 | 26.05.2025 Decreto 6 maggio 2025 - Modifica del decreto 6 ottobre 2006, che regolamenta le modalita' di erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada. (GU n. 120 del 26.05.2025) ...… Leggi tutto
Mag 26, 2025 268

Decreto 6 ottobre 2006

Decreto 6 ottobre 2006 ID 24024 | 26.05.2025 Decreto 6 ottobre 2006 Attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE. (GU n.295 del 20.12.2006) Modificato… Leggi tutto

Più letti Merci Pericolose