~ 2000 / 2026 ~
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La necessità del preventivo rilascio del permesso di costruire non può farsi dipendere dalla natura dei materiali utilizzati o dalla più o meno facile amovibilità della struttura. Al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l’asserita precarietà dello stesso deve invece ricollegarsi (ai sensi dell’art. 6, comma secondo, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, come emendato dall’art. 5, comma primo, dl. 25 marzo 2010, n. 40 – conv., con modiff., nella L. n. 73 del 2010) alla circostanza che l’opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione, non rilevando, in difetto di tali requisiti, che essa sia realizzata con materiali non abitualmente utilizzati per costruzioni stabili.
Mentre, nella specie, sul piano paesaggistico è stata ritenuta insussistente la compromissione del contesto ambientale stante la «mancanza di alcun collegamento strutturale e funzionale del manufatto in contestazione rispetto a un corpo edilizio strictu sensu inteso», in particolare sottolineandosi che «il materiale fotografico evidenzia il carattere strutturalmente marginale e del tutto trascurabile dell’intervento in questione».
Nel caso di specie si trattava dell'installazione in zona vincolata di una casa mobile di circa 18 mq., con struttura in alluminio e vetrate, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica. Il ricorrente si opponeva alla sentenza della Corte d’Appello che - in riforma della sentenza di primo grado - lo aveva condannato per i reati di cui all’art. 44, D.P.R. 380/2001 e all’art. 181, D.lgs 42/2004 e sosteneva che il manufatto (rimorchio) non era fissato al terreno, non era dotato di scarichi e veniva utilizzato sporadicamente solo per fare telefonate.
Secondo la sentenza impugnata invece la struttura:
- essendo adibita ad ufficio, era destinata a soddisfare esigenze di carattere duraturo e comportava pertanto una trasformazione urbanistica del territorio assoggettata a permesso di costruire;
- non essendo di minima entità, era del pari idonea a pregiudicare il bene paesaggistico-ambientale.
La Corte di Cassazione, sez. pen., con la sentenza 17/06/2020, n. 18450, ha confermato la condanna sulla base dei consolidati principi secondo i quali la necessità del previo rilascio del permesso di costruire non può farsi dipendere dalla natura dei materiali utilizzati o dalla più o meno facile amovibilità della struttura. Al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l'asserita precarietà dello stesso deve invece ricollegarsi alla circostanza che l'opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione non rilevando, in difetto di tali requisiti, che essa sia realizzata con materiali non abitualmente utilizzati per costruzioni stabili.
Alla medesima conclusione era giunta la stessa Corte con la sentenza 28/08/2019, n. 36481 secondo la quale è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva nell'ipotesi di installazione su un terreno, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative.
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In allegato Sentenza CP n. 18450 del 17.06.2020 riservata Abbonati
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024