Pavimentazioni industriali come strutture: parere CSLLPP
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Pavimentazioni industriali come strutture: parere CSLLPP
Parere CSLLPP 0007221 del 08.08.2019
OGGETTO: Norme tecniche sulle costruzioni – DM 17.1.2018 (NTC 2018). Quesito sull’applicazione delle norme tecniche alle pavimentazioni in calcestruzzo, anche ad uso industriale.
Si riscontra la nota email in data 21.5.2019 con la quale sono state esposte una serie di considerazioni riguardanti l’impiego delle pavimentazioni in calcestruzzo ad uso industriale, anche con riferimento alla recente pubblicazione delle Linee Guida Linee Guida per l’identificazione, la qualificazione, la certificazione di valutazione tecnica ed il controllo di accettazione dei calcestruzzi fibrorinforzati FRC (Fiber Reinforced Concrete).
Al riguardo, acquisito il parere del Servizio Tecnico Centrale, si ritiene di fornire le seguenti valutazioni al fine di un corretto inquadramento delle opere in questione, nell’ambito delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17.01.2018 (NTC2018).
L’argomento delle pavimentazioni industriali è stato spesso affrontato dal Consiglio Superiore, atteso che le stesse, negli ultimi anni, stanno via via assumendo sempre maggiore rilevanza; non è un caso, infatti, che nelle ultime Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale, emanate dal Servizio Tecnico Centrale, si sia ritenuto opportuno dedicare alla realizzazione delle pavimentazioni industriali un apposito capitolo.
Ciò premesso, nel merito dei quesiti posti sull’argomento - ovvero se le pavimentazioni industriali siano o meno da considerarsi alla stregua di strutture, e come tali soggette all’applicazione delle Norme tecniche, con particolare attenzione alle pavimentazioni in calcestruzzo fibrorinforzato – è bene sottolineare preliminarmente come, in termini di carattere generale, le Norme tecniche si applichino agli elementi strutturali i quali, per le loro caratteristiche tecniche e per la loro destinazione d’uso, devono garantire il requisito base di resistenza meccanica e stabilità dell’intera opera da costruzione.
Occorre, quindi, distinguere tre possibili casi:
a) le pavimentazioni svolgono una funzione strutturale, quando, in caso di “fallimento” per cedimento strutturale o eccessive deformazioni, possono rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità ovvero determinare la perdita del requisito base della sicurezza meccanica e stabilità (così come definito I del Regolamento (UE) n.305/2011(1) inoltre, diversi possono essere i casi in cui la pavimentazione assume una funzione portante atta a sostenere tutti i carichi di entità rilevante (peso proprio, carichi accidentali, azioni esterne, carichi dinamici) gravanti sulle stesse e provenienti, ad esempio, da scaffalature industriali di rilevanti dimensioni, macchine complesse o gru, automezzi pesanti etc.;
b) le pavimentazioni sono connesse alle strutture di elevazione e/o di fondazione, costituendone il collegamento o comunque interagendo con esse.
In tali situazioni, a) e b), il Progettista è chiamato doverosamente ad una specifica calcolazione, modellazione e verifica della struttura, che sia coerente con i principi della Scienza e Tecnica delle Costruzioni, nonché aderente alle prescrizioni, ai metodi di verifica ed ai dettagli costruttivi previsti dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni.
Resta sempre ferma la necessità che anche gli elementi non facenti parte del complesso strutturale, ma che svolgono funzione statica autonoma (ad esempio tramezzature), siano comunque opportunamente dimensionati e verificati, al fine di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza delle persone.
c) Le pavimentazioni non svolgono alcuna delle possibili funzioni strutturali inquadrabili nei casi a) e b), esse sono sostanzialmente indipendenti ed il loro danneggiamento non causa alcun danno “strutturale”. E’ questo, fra gli altri, il caso delle pavimentazioni che svolgono funzione di “finitura” dell’opera, quali ad esempio il completamento di opere di tipo “stradale”, non potendo così essere ricomprese tra le “strutture” trattate dalle richiamate Norme Tecniche per le Costruzioni. ritiene, pertanto, che tutte le pavimentazioni industriali ascrivibili ai casi a) e b) rientrino nel campo di applicazione delle leggi e delle norme tecniche che regolano le costruzioni, nonché delle relative procedure tecnico-amministrative (ivi comprese quelle previste dalla L. n.1086/71, L. n.64/74, dal DPR n.380/01 e, quindi, dal DM 17.01.2018).
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1. Resistenza meccanica e stabilità
Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposti
durante la realizzazione e l'uso non provochino:
a) il crollo, totale o parziale, della costruzione;
b) gravi ed inammissibili deformazioni;
c) danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave
deformazione degli elementi portanti;
d) danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.
Per quanto attiene alla frase che si rinviene al punto C 4.1 della Circolare applicativa delle NTC18, 21.01.2019 n.7, ovvero “Per quanto riguarda le pavimentazioni in calcestruzzo può farsi utile riferimento alle CNR-DT 211/2014 Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo delle pavimentazioni in calcestruzzo”, è opportuno precisare che la stessa costituisce solo una indicazione operativa circa i documenti utilizzabili a supporto di quanto non specificamente trattato dalle Norme tecniche, restando ferma, laddove ne ricorrano le condizioni, la necessità che le pavimentazioni, qualora svolgano funzione “strutturale” nel senso
precedentemente chiarito, come ogni altra opera che svolga analoga funzione:
- sia progettata da un professionista abilitato, il quale stabilisca le caratteristiche dei materiali da utilizzare e ne verifichi la stabilità;
- sia opportunamente diretta nella esecuzione;
- ed infine sia soggetta ai necessari controlli, in corso d’opera e finali.
Sulla base di quanto sopra, ad avviso del Consiglio Superiore le considerazioni espresse in relazione al quesito posto, possono così essere riassunte:
1) le pavimentazioni industriali sono da considerarsi strutture nei casi indicati ai precedenti punti a) e b);
2) in tali casi, qualora si impieghino calcestruzzi fibrorinforzati, questi devono essere opportunamente qualificati ai sensi di quanto previsto al §11.1 delle NTC, secondo le procedure indicate dalle Linee guida per l’identificazione, la qualificazione ed il controllo di calcestruzzi fibrorinforzati;
3) quando le fibre non svolgono alcuna funzione strutturale ai fini della resistenza meccanica e stabilità, e non se ne tiene quindi conto in fase progettuale, i calcestruzzi fibrorinforzati nei quali tali fibre sono impiegate non sono soggetti alle procedure di cui alle Linee Guida sopra richiamate.
Collegati
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR
Decreto 17 gennaio 2018
Legge 5 novembre 1971 n. 1086
Legge 2 febbraio 1974 n. 64
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
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